Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 6
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Testo completo
N. R.G. 6768/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di VI - Sezione Prima Civile nella persona del dott. Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 6768/2022 promossa da:
GR NO (c.f. [...]),
ON IA (c.f. [...]),
GR LU (c.f. [...]),
GR NN (c.f. [...]),
ST IS (c.f. [...]),
tutti rappresentati e difesi dall'avv. FANTIN NICOLA e dall'avv. NOVELLO DIEGO del Foro di
VI e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in VI, Piazza
Pontelandolfo n. 114 int. 3,
APPELLANTI
contro
SL ZI (c.f. croato 55321044502) titolare dello studio odontoiatrico Unlimited Smile
corrente in Rijeka (Croazia), Strossmayerova 14, rappresentato e difeso dall'avv. SALBEGO EVA
e dall'avv. MARKIS MILAN del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Padova, Vicolo Bellini n. 12
APPELLATO
1
CONCLUSIONI:
PER LE PARTI APPELLANTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di VI, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione o allegazione,
in riforma (quantomeno parziale) della sentenza n. 176/2022 del Giudice di Pace di VI
(emessa in data 01.04.2022 dal GdP dott.ssa Nupieri), pubblicata in data 10.05.2022 a definizione
del giudizio civile R.G. n. 3300/2018, così decidere:
NEL MERITO
In via principale
- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle pretese avversarie per tutte le ragioni già espresse in narrativa;
- per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 176/2022 emanata dal Giudice di Pace di
VI, disponendo l'integrale rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice nei
confronti dei sigg.ri TT AN, TT NA, TT UC, LO VI e ST
NI.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui risultasse accertato il diritto dell'attore a ottenere il pagamento degli importi richiesti a titolo di compenso per le prestazioni odontoiatriche così come
accertate in corso di causa, voglia la Giustizia adita così diversamente decidere:
- Accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia profilo di solidarietà passiva tra i convenuti
in relazione alle obbligazioni per cui è causa;
- Accertate le prestazioni effettivamente svolte dal dott. OŽ, precisamente individuate dunque
in relazione a ciascun convenuto;
- Accertati gli adempimenti effettuati da ogni convenuto, e imputato così ciascun pagamento al singolo debito corrispondente;
- per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 176/2022 emanata dal Giudice di Pace di
VI, rideterminando in ogni caso le somme azionate dal dott. OŽ OS nel minor importo così come risultante dalle istanze istruttorie, o come comunque stabilito dal Giudicante
in accoglimento delle eccezioni formulate dai convenuti;
- per l'ulteriore effetto, condannare al pagamento della somma insoluta esclusivamente i soggetti
inadempienti,
2
- infine, rigettare tutte le domande azionate dal dott. OŽ nei confronti dei restanti convenuti.
In ogni caso:
- spese e competenze di lite interamente rifuse per ciascuna parte costituita e per ciascun grado
di giudizio, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado così come eventualmente non ammesse in corso di causa.
PER LA PARTE APPELLATA:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto NO GR, LU GR, NN GR, IA
LL e IS ST avverso la sentenza n. 176/2022 del Giudice di pace di
VI, e per l'effetto confermare la condanna degli odierni appellanti al pagamento in favore
del dott. OS OŽ, in via solidale tra loro, della somma di euro 4.610,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, con condanna al pagamento delle spese di primo grado, In
subordine, per i titoli, causali e documenti tutti in atti, condannare gli odierni appellanti al
pagamento in favore del dott. OS OŽ, ciascuno secondo il proprio titolo di responsabilità, della somma di euro 4.610,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, salva diversa,
anche maggiore, quantificazione che sarà ritenuta di giustizia, somma in ogni caso da contenersi
entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, OS OŽ, titolare dello studio
odontoiatrico Unlimited Smile, corrente in Rijeka (Croazia), Strossmayerova 14, conveniva in giudizio avanti il GdP di VI TT AN, LO VI, TT UC, TT NA
e ST NI deducendo:
- di aver fornito ai convenuti servizi odontoiatrici nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, come
da preventivi depositati in atti;
3
- che tutte le prestazioni concordate venivano regolarmente eseguite, ma che i convenuti
pagavano solo parzialmente il corrispettivo pattuito, risultando debitori della somma di euro
4.360,00;
- che nonostante i plurimi solleciti, i convenuti restavano inadempienti.
L'attore concludeva, quindi, in prime cure come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice
Nel merito in via principale: per i titoli e le causali dedotti in atti e documenti condannare i sig.ri
NO GR, residente in [...], LU GR, residente in [...], NN GR, residente in [...], IA LL, residente in [...]
e IS ST, residente in [...], a pagare al dott. OS OŽ in via solidale tra loro ovvero ciascuno secondo il proprio titolo di responsabilità la somma totale di Euro 4.841,91, salva diversa, anche maggiore, quantificazione in corso di causa, o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o che