Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
N. R.G. 2287/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2287/2019 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 695/2019 del 03/04/2019,
promossa da
AN COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 01758430811), con sede in Alcamo C.da Faranda
s.n., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI
GIORGI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
PATRIARCA GROUP S.R.L. (P.I. 01646640866) con sede legale in Comiso, via dei
Castagni 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Benedetta Caruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONE DELLE PARTI
All'udienza del 17.9.2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 695/2019 emesso in data 3.4.2019 AR UP SRL, ingiungeva alla AN COSTRUZIONI S.R.L. di pagarle le seguenti somme:
1. La somma di €. 21.811,29;
2. Gli interessi moratori ex art 1284 co. 4 cod. civ. dalla data della domanda;
3. Le spese legali in €. 540,00 per compensi professionali, €. 145,50 per esborsi oltre
IVA e CPA e spese forfetarie.
La società ingiunta presentava opposizione e per l'effetto citava dinanzi al Tribunale di
Ragusa la AR UP SRL per l'udienza del 4 novembre 2016 per sentire accogliere, nel merito, le seguenti conclusioni:
I. Revocare il decreto n. 695/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 3 aprile
2019 per un valore di €. 21.811,29, oltre le spese del procedimento liquidate in €.
540,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1027/2019 R.G.;
II. ritenere e dichiarare satisfattiva la complessiva somma di €. 10.000,00 oltre iva per la quale parte opponente fa prontezza di pagamento banco iudicis con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere per intervenuto integrale pagamento del dovuto;
III. con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la AR UP SRL che rassegnava le se seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 695/2019 – r.g. n. 1027/2019, emesso il 3 aprile 2019 o, in subordine, ordinare, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., alla A.N. ON s.r.l. il pagamento delle somme non contestate pari ad €
12.540,40 oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, rispettivamente, dal 27.07.18 e dal 27.08.18 sino alla data di effettivo pagamento;
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2. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condannare l'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da lite temeraria da quantificarsi nella misura che l'odierno decidente vorrà determinare in via equitativa;
4. Condannare l'opponente alle spese del presente giudizio di opposizione oltre che della fase monitoria.
All'udienza del 5.11.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 cpc.
La Società opposta depositava le memorie ex art 183 co. VI – primo e secondo termine con la quale veniva chiesto interrogatorio formale e prova per testi;
produceva documentazione.
La Società opponente depositava le memorie ex art. 183 co. VI – secondo e terzo termine con la quale contestava la memoria istruttoria avversa e chiedeva prova contraria.
All'udienza del 14.10.2021 veniva espletata prova per testi ed interrogatorio formale.
All'udienza del 17.9.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la conclusionale e la replica.
Preliminarmente bisogna dare atto che la società opponente A. N. ON, come risulta dal verbale del 5.11.2019, offriva banco judicis l'assegno bancario di €.
12.200,00 che non veniva accettato a saldo.
Il detto importo veniva pagato in data 8.11.2019 come dichiarato da parte opposta nella propria memoria ex art 183 co. VI n. 1.
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari
l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per
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via monitorio-ingiunzionale) la prova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2287/2019 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 695/2019 del 03/04/2019,
promossa da
AN COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 01758430811), con sede in Alcamo C.da Faranda
s.n., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI
GIORGI SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE contro
PATRIARCA GROUP S.R.L. (P.I. 01646640866) con sede legale in Comiso, via dei
Castagni 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Benedetta Caruso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONE DELLE PARTI
All'udienza del 17.9.2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 695/2019 emesso in data 3.4.2019 AR UP SRL, ingiungeva alla AN COSTRUZIONI S.R.L. di pagarle le seguenti somme:
1. La somma di €. 21.811,29;
2. Gli interessi moratori ex art 1284 co. 4 cod. civ. dalla data della domanda;
3. Le spese legali in €. 540,00 per compensi professionali, €. 145,50 per esborsi oltre
IVA e CPA e spese forfetarie.
La società ingiunta presentava opposizione e per l'effetto citava dinanzi al Tribunale di
Ragusa la AR UP SRL per l'udienza del 4 novembre 2016 per sentire accogliere, nel merito, le seguenti conclusioni:
I. Revocare il decreto n. 695/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 3 aprile
2019 per un valore di €. 21.811,29, oltre le spese del procedimento liquidate in €.
540,00 per compensi ed €. 145,50 per esborsi, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1027/2019 R.G.;
II. ritenere e dichiarare satisfattiva la complessiva somma di €. 10.000,00 oltre iva per la quale parte opponente fa prontezza di pagamento banco iudicis con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere per intervenuto integrale pagamento del dovuto;
III. con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la AR UP SRL che rassegnava le se seguenti conclusioni:
1. In via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 695/2019 – r.g. n. 1027/2019, emesso il 3 aprile 2019 o, in subordine, ordinare, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., alla A.N. ON s.r.l. il pagamento delle somme non contestate pari ad €
12.540,40 oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, rispettivamente, dal 27.07.18 e dal 27.08.18 sino alla data di effettivo pagamento;
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2. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condannare l'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., da lite temeraria da quantificarsi nella misura che l'odierno decidente vorrà determinare in via equitativa;
4. Condannare l'opponente alle spese del presente giudizio di opposizione oltre che della fase monitoria.
All'udienza del 5.11.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 cpc.
La Società opposta depositava le memorie ex art 183 co. VI – primo e secondo termine con la quale veniva chiesto interrogatorio formale e prova per testi;
produceva documentazione.
La Società opponente depositava le memorie ex art. 183 co. VI – secondo e terzo termine con la quale contestava la memoria istruttoria avversa e chiedeva prova contraria.
All'udienza del 14.10.2021 veniva espletata prova per testi ed interrogatorio formale.
All'udienza del 17.9.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la conclusionale e la replica.
Preliminarmente bisogna dare atto che la società opponente A. N. ON, come risulta dal verbale del 5.11.2019, offriva banco judicis l'assegno bancario di €.
12.200,00 che non veniva accettato a saldo.
Il detto importo veniva pagato in data 8.11.2019 come dichiarato da parte opposta nella propria memoria ex art 183 co. VI n. 1.
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari
l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per
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via monitorio-ingiunzionale) la prova
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