Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2836

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2836
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2836
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Silvia Blasi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3450/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(c.f. ) nato il [...] a [...] ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...]- 13 ed elettivamente domiciliato in Battipaglia
(SA), alla via Rosa Jemma n. 2, presso lo Studio dell'avv. Ilaria Di Domenico (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata in data 17.3.2022 in sostituzione dell'avv.to Maria Gabriella Allevi (per le comunicazioni: fax n. 089/791021;
indirizzo di p.e.c.: .salerno.it) Email_1 CP_1
RICORRENTE
E
(c.f. ) nata a [...] l' 8.12.79, residente in CP_2 C.F._3
CA (NA) alla via Cardinal Prisco n.4, domiciliata in IA (NA) alla via Cesare
Battisti n.18 ed elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via Zara n. 155, presso lo studio dell'avv. Alba De Felice (c.f.: ), che la rappresenta e difende per procura C.F._4
1
su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. non indicato), nato ad [...] il [...], Controparte_3
rappresentato e difeso dal curatore speciale avv. Grazia Basile (c.f. non indicato) giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minori di Napoli del 21.05.2022
TERZO INTERVENTORE
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.10.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
: Incontri protetti . Ad oggi, incontra il figlio, Parte_1 Persona_1 Parte_1
con tale modalità, due volte la settimana: il martedì, quando lo preleva dal Centro alle 14.30 e lo riaccompagna dalla madre alle ore 20.00;
ed il giovedì, quando lo incontra -per poco più di un'ora- presso il Centro, insieme ai nonni paterni, nell'ambito del percorso disposto dal

Tribunale per i Minorenni di Napoli, con l'ordinanza del 19.7.2023, che si deposita in allegato
(all. n° 1). Su richiesta delle assistenti sociali di CA, gli incontri padre-figlio sono sospesi durante i weekend, e non se ne conosce il motivo. Allo stato, dunque, rimangono inottemperati sia il provvedimento del GI - nella parte in cui prevede l'aggiunta di un terzo incontro settimanale – sia il provvedimento presidenziale, nella parte in cui prevede incontri liberi a weekend alternati. Al riguardo, si sottolinea che la sig.ra ritiene che il CP_2
provvedimento reso dal Tribunale in ordine agli incontri protetti SOSTITUISCE il provvedimento presidenziale, dimodochè debbano svolgersi SOLO gli incontri protetti e non anche, in aggiunta, gli incontri liberi. SI CHIEDE ESPRESSAMENTE, onde evitare dubbi e strumentalizzazioni, CHE L'ILL.MO MAGISTRATO SI ESPRIMA AL RIGUARDO. Durante il mese di agosto, la signora è letteralmente sparita, portando con sé il bambino non si sa CP_2
dove e interrompendo qualunque forma di comunicazione con il sig. (come già è Parte_1
2 avvenuto nel mese di agosto dell'anno 2022). In data 5 agosto, il sig. ha inviato alla Parte_1
sig.ra la comunicazione pec allegata (all. 2), lamentando l'interruzione unilaterale degli CP_2
incontri. Non ricevendo alcuna risposta, in data 14 agosto, ha inviato alle assistenti sociali di
CA la comunicazione pec allegata (all. 3), denunciando l'interruzione degli incontri.
Ancora in data 23 agosto, il sig. ha inviato un'altra comunicazione pec alla sig.ra Parte_1
(all. 4), chiedendole perlomeno qualche notizia del bambino. A nessuna delle predette CP_2
comunicazioni è seguita una risposta. Allo stato, dunque, rimane inottemperato il provvedimento del GI - nella parte in cui prevedeva, nel mese di agosto, la permanenza del minore presso il padre per due settimane, anche non consecutive. La relazione dei Servizi Sociali. In ordine alla
“dettagliata relazione” che il GI ha richiesto al Responsabile d'Ambito sugli incontri protetti, si segnala come la relazione depositata in atti taccia, inspiegabilmente, sulle condotte ostative poste in essere dalla sig.ra e di cui i S.S. erano perfettamente a conoscenza, in quanto CP_2
informati dal sig. con la comunicazione pec del 14.8.2023. Parimenti, è rimasto Parte_1
inottemperato il provvedimento del Magistrato nella parte in cui richiede che i S.S. riferiscano dei rapporti del minore con gli ambiti familiari di entrambi i genitori “e, in specie, con il sig.
. E, ancora, la relazione accenna incidentalmente al percorso di valutazione e Persona_2 supporto della responsabilità genitoriale cui la sig.ra è sottoposta presso l'UOMI di CP_2
Torre Annunziata, senza tuttavia dare conto dello svolgimento e dell'esito degli incontri. Tutte le omissioni innanzi evidenziate, sono oggetto della comunicazione pec del 19.10.2023 (all. 5), inviata dal sottoscritto difensore a tutte le istituzioni coinvolte nella vicenda del nucleo familiare, chiedendo a ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, di ottemperare il provvedimento del
Tribunale e rendicontare puntualmente all'Autorità Giudiziaria. CONCLUSIONI 1) Voglia il
Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie;
2) Voglia, inoltre, ammettere le prove richieste con le memorie ex art. 183, VI comma, cpc. 3) Voglia disporre la prosecuzione degli incontri protetti padre-figlio, prendendo posizione sulla contestuale vigenza del provvedimento presidenziale in ordine agli incontri liberi. 4) Voglia intimare ai S.S. che hanno in carico il nucleo familiare di attenersi scrupolosamente a quanto valutato e disposto dal Tribunale;
5) Voglia ridurre l'importo dell'assegno ad € 300,00, in considerazione delle esigenze del minore e del reddito disponibile del padre, come in atti dimostrato.

: si riporta a tutti i suoi atti (il cui contenuto si abbia qui per integralmente CP_2
trascritto) ed alla documentazione sinora prodotta, anche, in allegato alle memorie ex art. 183 co. 6 cpc, impugnando estensivamente tutto quanto ex adverso prodotto/dedotto/richiesto perché irrituale ed inammissibile. Questa difesa contesta poi, in particolare, la documentazione depositata con l'avversa memoria II perché illegittima e probatoriamente irrilevante Pt_2
3 per le ragioni già evidenziate nella sua memoria III cui, anche sul punto, specificamente Pt_2
si riporta. Richiama, altresì, le note per la trattazione scritta ritualmente depositate il 17/4/23, chiedendo in particolare -non ostandovi nulla ex contrariis- l'emissione della sentenza parziale ex art. 709 bis cpc, come da conclusioni qui appresso specificamente rassegnate in ossequio all'Ordinanza resa dal Giudice Istruttore in data 18/6/23. Di poi, sempre nel rispetto di quanto previsto nella citata ordinanza, questa difesa deduce: 1) ha ritualmente CP_2
intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità, così come risulta documentalmente attestato nella Relazione del 7/9/23, agli atti del Tribunale;
2) gli incontri padre-figlio Email_3

stanno regolarmente proseguendo -in assoluta serenità- come riferito dalle Specialiste dei
Servizi Sociali incaricati, nella dettagliata Relazione recentemente pervenuta. Sul punto, si rileva che l'elaborato a firma dell'Assistente Sociale evidenzia, Testimone_1 testualmente, che “…la signora ha dimostrato da subito un comportamento collaborativo CP_2
e non oppositivo nel riprogrammare gli incontri spazio neutro con il padre, Sig.re Persona_3 sig.ra in data 08.09.2023 ha effettuato il primo colloquio presso la UOMI
[...] CP_2 unitamente alla presa carico per la valutazione e supporto della capacità genitoriale…Al termine dell'incontro è stato deciso in comune accordo tra la e il di CP_2 Parte_1 programmare il rientro di (incontri liberi tra padre figlio)…presso l'abitazione materna CP_3 per le ore 20:00.” 3) Tanto del resto risulta, chiaramente, anche dalle Relazioni delle
Specialiste, inerenti sia la calendarizzazione degli incontri padre-figlio nonni paterni. Infatti, così come emerge dagli atti, il piccolo si relaziona, ormai da tempo, anche con i nonni CP_3
paterni: circostanza -questa- che assume ovviamente importanza fondamentale non soltanto nell'odierno giudizio ma anche nella procedura (R.G.n. 1400/21 V.G.) pendente innanzi il
Tribunale per i Minorenni di Napoli, la cui prossima udienza istruttoria risulta fissata al 24/1/24 innanzi al G.O. dott.ssa Sansone. 4) conferma, poi, quanto già evidenziato nella CP_2
memoria di costituzione resa innanzi all'Istruttore in data 15/2/2022 circa il definitivo suo trasferimento, con il minore , dalla casa familiare di IA (comunque di proprietà CP_3
della madre e dalla quale il ancor prima della formale assegnazione alla consorte, Parte_1
aveva già prelevato tutti i suoi beni ed effetti personali) nella casa dei propri genitori, ubicata in CA (Na) alla via Cardinal Prisco n.4, ove la predetta ha peraltro sempre mantenuto
-senza soluzione di continuità la sua residenza anagrafica. Infatti, con tale memoria, la predetta precisò che detto trasferimento -determinato, in un primo momento, dalla necessità di assistere il padre, gravemente ammalato- era diventato poi definitivo a seguito del decesso paterno.
Tanto, all'ovvio fine di non lasciar sola la madre, ormai vedova e -purtroppo- anch'essa gravemente ammalata, così come già documentato. Del resto (come provato in atti) Parte_1
4 -già nell'immediato- ne fu portato a conoscenza (sia con messaggi wa e note mail della Pt_1
consorte che attraverso comunicazioni pec del suo legale) tant'è che, da quel momento, proprio lì si recava per gli incontri. Del resto, ancora allo
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