Trib. Bologna, sentenza 17/09/2024, n. 2439

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 17/09/2024, n. 2439
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2439
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 19111/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Marco D'Orazi giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 19111/2018 promossa da:
PROGETTO CASA EDILIZIA SOCIALE S.C. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA (C.F. 02962230369), con il patrocinio dell'avv. MATTIOLI BERTACCHINI TI e dell'avv. CAMPOLIETI ROSARIA ([...]) VIA CESARE BATTISTI 5 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 5 41121 MODENA presso il difensore avv. MATTIOLI BERTACCHINI TI
CASA EFFE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. 02962260366), con il patrocinio dell'avv. MATTIOLI BERTACCHINI TI e dell'avv. CAMPOLIETI ROSARIA ([...]) VIA CESARE BATTISTI 5 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 5 41121 MODENA presso il difensore avv. MATTIOLI BERTACCHINI TI
ATTORE/I contro
EL NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SAPIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA BORELLI, 1 41100 MODENA presso il difensore avv. SAPIO
GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SOMMARIO
pagina 1 di 20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. LA CITAZIONE
Costituzione a opera della convenuta e di altri compartecipi di cooperative edilizie a scopo
speculativo;
operazioni immobiliari fraudolente;
appalto di lavori edili fraudolento;
distrazione di
somme a favore della convenuta e dei compartecipi;
dichiarazione di insolvenza e processo
penale senza costituzione di parte civile;
domande di risarcimento dei danni
II. LA COMPARSA DI COSTITUZIONE
Eccezione di compromesso;
eccezione di prescrizione;
infondatezza di ogni pretesa;
eccezione di
compensazione
III. FASE DI TRATTAZIONE E DI ISTRUZIONE
Rigetto delle richieste istruttorie;
sospensione per pregiudizialità penale;
conclusione del processo
penale per prescrizione e riassunzione;
ricorso per sequestro conservativo o giudiziario
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ECCEZIONE DI COMPROMESSO E COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
II. PRESCRIZIONE
III. CONFIGURABILITÀ DEI DELITTI DI BANCAROTTA
IV. CONCLUSIONI
pagina 2 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2018 Progetto SA Edilizia Sociale Società Cooperativa in l.c.a. (in seguito, anche “Progetto SA”) e SA EF Società Cooperativa in l.c.a. (in seguito, anche
“SA EF”) convenivano in giudizio BE NI.
Esponevano le attrici che:
- BE NI era stata legale rappresentante di SA EF s.c. e Progetto SA s.c. (e anche di SA Mia
s.c.);
era anche stata presidente dell'Unione Regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione Nazionale
Cooperative Italiane (U.N.C.I.);

- il Ministero dello Sviluppo Economico, verificatone lo stato di possibile insolvenza a seguito di ispezione ministeriale, aveva disposto ai sensi dell'art. 197 L.F. la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative sopra indicate con l'emissione dei decreti ministeriali del 23/5/2009 n. 93/2009;

- lo stesso Ministero, successivamente, con i decreti n. 301 e 302 del 22/12/2009, aveva annullato in
parte qua i precedenti provvedimenti di nomina delle commissarie liquidatrici LA FE e AN
RR e aveva conferito conferiva l'incarico all'avv. Anna Caterina Miraglia;

- l'avv. Miraglia con la propria relazione ex art. 33 L.F. aveva informato la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Modena che Progetto SA s.c., SAeffe S.c. e SA Mia S.c. in l.c.a. facevano
tutte riferimento al medesimo gruppo di persone e, in particolare, a BE NI, chiedendo per tutte la dichiarazione di stato d'insolvenza;

- il Tribunale di Modena, con le sentenze n. 113 del 1.9.2010 e n. 114 del 1.9.2010 aveva dichiarato rispettivamente l'insolvenza di SA EF e di Progetto SA;
avverso tali sentenze era stato proposto
appello e poi ricorso in Cassazione da BE NI;
la Suprema Corte con le sentenze n. 23641/16 e n.
23428/16 aveva confermato l'insolvenza delle cooperative;

- la Procura della Repubblica di Modena aveva chiesto il rinvio a giudizio e il sequestro dei beni per
BE NI (e altri: IE MA, LA FE, IN FE, ON LL, AN
RR, IA ET e ON NE);
pagina 3 di 20
- il g.u.p. aveva disposto il rinvio a giudizio e il processo penale si era aperto nel 2016;

- il commissario liquidatore si era costituito parte civile per le cooperative nel processo penale ma, a
causa di un vizio formale, la costituzione era stata dichiarata inammissibile ed era sorta la necessità di
radicare la presente causa civile di responsabilità nei confronti di NI BE.
Esponevano poi che:
- la NI, insieme alle altre persone rinviate a giudizio, aveva posto in essere complesse operazioni
distrattive ai danni delle cooperative, che potevano essere sinteticamente riassunte come segue:
a) le cooperative, create ad hoc, acquistavano dei terreni, i cui prezzi venivano fatti lievitare attraverso
l'interposizione di Ny.um.ba s.r.l. (società appositamente costituita e facente riferimento allo stesso
gruppo di persone), la quale acquistava i terreni prima opzionati dalle stesse cooperative attrici (con i
loro stessi soldi) e successivamente li rivendeva alle medesime al doppio del prezzo;
questo
stratagemma veniva utilizzato per ottenere sia dei mutui per un importo duplicato rispetto ai reali valori
di mercato e al prezzo effettivamente pagato, sia per realizzare un indebito credito i.v.a.;

b) le stesse cooperative commissionavano le opere di costruzione non direttamente all'impresa appaltatrice ma tramite l'interposizione del Consorzio Edile il Mattone s.c. (anch'esso appositamente
costituito e facente riferimento sempre alle stesse persone), che aumentava del 70% i S.A.L. emessi
dalla reale appaltatrice;

c) infine, per dare una parvenza di legittimità alla spartizione delle somme come sopra ricavate, le
cooperative attrici giustificavano i pagamenti o come compenso amministratori o come pagamento per
prestazioni di servizi inesistenti forniti da altre cooperative a tal fine costituite e facenti sempre
riferimento allo stesso gruppo di persone;

- i danni cagionati dalla NI potevano essere riepilogati come segue:
PROGETTO CASA
1) acquisto di parte dei terreni con plusvalenza per intermediazione di Ny.um.ba s.r.l.: € 3.250.000;

2) distrazioni: € 21.000,00;

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Importo totale = € 3.271.000,00
CASA EFFE
1) acquisto terreno con plusvalenza per intermediazione di Ny.um.ba s.r.l.: € 1.300.000,00;

2) differenza tra i S.A.L. effettivamente dovuti e quelli finanziati: € 913.699,45;

3) distrazioni: € 170.040,00;

4) vendita immobile promesso in permuta a EF NI: € 390.000.
Importo totale = € 2.773.739,45.
Esponevano poi che:
- dall'esame degli stati passivi e della documentazione rinvenuta risultava che la passività accertata delle procedure di l.c.a. ammontava a € 3.932.622,71 per SA EF ed € 9.778.780,73 per Progetto
SA;

- le attrici si erano limitate a quantificare i danni documentati che ammontavano, a titolo di danno emergente, a € 3.271.000,00 per Progetto SA ed € 2.773.739,45 per SA EF;

- le domande risarcitorie venivano ulteriormente limitate solo ai danni documentati e al minor importo di € 1.000.000,00 per ciascuna cooperativa, al fine di non far gravare sulle procedure ulteriori costi di
imposta di registro.
Esponevano poi che:
- entrambi gli statuti di Progetto SA e SA EF prevedevano due clausole arbitrali assolutamente
identiche nel contenuto: « […] le controversie promosse da amministratori, sindaci, liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili […] sarà deferita alla decisione di un arbitro o un Collegio arbitrale […]»;

- la presente controversia rientrava tuttavia nella competenza del tribunale per i seguenti motivi:
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- la devoluzione agli arbitri delle azioni di responsabilità degli amministratori promosse da procedure
concorsuali non potevano essere oggetto di arbitrato;

- la responsabilità degli amministratori non era espressamente prevista nella clausola arbitrale in
questione e, pertanto, rientrava nella competenza del giudice ordinario;

- per entrambe le cooperative era stato commesso un falso in bilancio;

- la liquidazione coatta amministrativa, per la sua particolare natura (amministrativa/giudiziale),
perseguiva un interesse pubblico non disponibile.
Ciò premesso, le Procedure attrici formulavano le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che BE NI, amministratrice di Progetto SA Sc, è responsabile, a titolo contrattuale e/o
extracontrattuale, dello stato di insolvenza in cui si è trovata la suddetta società cooperativa attrice ora in L.c.a. a seguito
dei comportamenti posti in essere dalla medesima a qualsiasi titolo, configuranti mala gestio dell'impresa, distrazioni
patrimoniali e/o comunque atti illeciti ai danni della cooperativa;

- e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire, per il titolo che verrà accertato, Progetto SA S.c. in L.c.a.,
in persona della commissaria liquidatrice Avv. Anna Caterina Miraglia, della somma che si quantifica nell'importo
simbolico di € 1.000.000,00 (unmilione/00) al solo fine di contenere le spese di registrazione della sentenza di cui è incerto
l'integrale soddisfacimento, o in quella maggiore e/o minore somma che il Tribunale vorrà eventualmente stabilire;

- accertare e dichiarare che BE NI, amministratrice di SA EF S.c., è responsabile, a titolo contrattuale e/o
extracontrattuale, dello stato di insolvenza in cui si è trovata la suddetta società cooperativa ora in L.c.a. a seguito dei
comportamenti posti in essere dalla medesima a qualsiasi titolo, configuranti mala gestio dell'impresa, distrazioni
patrimoniali e/o comunque atti illeciti ai danni della cooperativa;

- e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire, per il
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