Trib. Messina, sentenza 06/11/2024, n. 2061
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 5 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2994/2024 R.G. vertente
TRA
GBM NASISI S.R.L., c.f. 02045720832, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Catalano e Gianluca
Perrone, giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22 marzo 2024, a rogito del Notaio Roberto Fantini in Fiumicino.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.5.2024 la GBM Nasisi s.r.l. spiegava opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002406322 pervenuta il 2.5.2024, dell'importo di €
10.207,50, riferita a mancato versamento ritenute previdenziali anno 2019.
Eccepiva la decadenza dalla procedura ingiuntiva per violazione dell'art. 14 legge n.
689/1981, essendo decorsi più di 90 giorni dalla scadenza dei contributi omessi alla notifica
1
dell'ordinanza ingiunzione. Evidenziava come la Corte Costituzionale, con sentenza n.
151/2021, aveva sottolineato la necessità di imporre un termine all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione prevista dalla legge n. 689/1981, non essendo sufficiente la previsione della prescrizione quinquennale. Eccepiva altresì la violazione dei termini di cui all'art. 2 legge n.
241/1990.
Lamentava l'inesistenza della pretesa azionata con l'atto impugnato e il vizio di notifica dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 e 137 c.p.c. Contestava altresì l'omessa compilazione della relata di notifica e la conseguente inesistenza della notifica effettuata.
Chiedeva, in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
in via preliminare, di dichiarare l'inesistenza/infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione;
in via principale, di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia debito del ricorrente nei confronti del resistente e, conseguentemente di ritenere e dichiarare nullo e comunque invalido
l'atto impugnato e gli atti presupposti e connessi, e privarlo di qualsivoglia efficacia giuridica, dichiarando non fondato il diritto di parte resistente a procedere ad esecuzione forzata. Con condanna di parte resistente ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria del 22.10.2024.
Evidenziava che, ai fini del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'Ordinanza ingiunzione, doveva tenersi conto della sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e riferiva che la notifica dell'atto di accertamento era stata perfezionata in data
8.7.2022, da considerarsi quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Esponeva che la sanzione amministrativa era stata comminata in ragione dell'inadempimento dell'obbligo contributivo sorto a seguito della denuncia contributiva effettuata dall'azienda stessa e che l'ordinanza ingiunzione era stata regolarmente
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi