Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2024, n. 746
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 148/2019
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019
tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Carla Parte_1 C.F._1
Provenzano
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PONSANO CP_1 C.F._2
MICHELE
-resistente- nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
-interventore ex lege-
1
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti (memorie 183, comma 6, n.1 c.p.c., note
d'udienza del 22.11.23, precisazione conclusioni del 21.02.24)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.01.19, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: CP_1
che le parti avevano contratto matrimonio civile, in Loiri (SS), in data 06.09.2007 dopo una relazione iniziata nel 1996 e a seguito della nascita della loro LI ;
Per_1
che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che la residenza familiare era stata fissata, dapprima, nella casa di proprietà del resistente a Milano in Via Compagnoni n.20, salvo poi trasferirsi, nel 2008, ad Olbia in una casa costituita da due appartamenti distinti, anche catastalmente, e posti su due livelli, di cui uno di proprietà del resistente (al secondo piano) e l'altro di proprietà della ricorrente (al terzo piano) fisicamente uniti, dopo l'acquisto, da una scala interna;
che, a causa di un'asserita insensibilità di durante la vita coniugale CP_1
nonché della violazione del medesimo degli obblighi di assistenza materiale, morale e di collaborazione nella gestione del nucleo familiare, aveva adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di richiedere la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito,
l'affido condiviso della LI , allora minorenne, con collocazione di essa presso la Per_1
madre, e per l'effetto anche l'assegnazione della casa coniugale sita in Olbia;
richiedeva, infine, un contributo di mantenimento di € 1.500,00 in favore della LI (oltre al 50% delle spese straordinarie) e di €. 2.000,00 in proprio favore, nonché l'importo di € 919,77 mensili per un finanziamento richiesto dal resistente in costanza di matrimonio, in ragione di un'asserita differente capacità reddituale dei coniugi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando, in CP_1
fatto e in diritto, le circostanze poste a fondamento del ricorso in particolare in punto di addebito della separazione.
2
Il resistente ha chiesto, quindi, la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi senza alcun addebito a proprio carico, evidenziando che, quanto asserito dalla controparte in merito alle cause della separazione non rispondesse alla realtà;
ha chiesto, inoltre, disporsi
l'affido condiviso della LI senza opposizione alla collocazione della stessa presso la madre nella casa coniugale, rendendosi disponibile al versamento di un contributo di mantenimento in favore della LI pari ad €. 500,00 oltre spese straordinarie;
ha chiesto, altresì, il ripristino della divisione originaria della casa coniugale sita in Olbia;
ha dichiarato di non voler più corrispondere alcun mantenimento in favore della moglie in quanto la stessa era ampiamente autosufficiente sotto il profilo economico;
ha domandato, in ultimo, la cessazione dell'addebito, sul proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano, delle rate mensili del mutuo contratto da con la per l'acquisto della casa di Porto Parte_1 CP_2
Taverna, con conseguente addebito delle rate de quibus presso un c.c. intestato alla
medesima, quale intestataria dell'immobile in questione. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, avvenuta il 03.06.2019, fallito il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente del
Tribunale ha emesso i provvedimenti ivi previsti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_1
nella casa familiare sita in Olbia alla Via Verga n.11/13 assegnata alla stessa, disciplinando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del RO un contributo al mantenimento in favore della coniuge di importo pari ad € 500,00 da versarsi entro i primi cinque giorni del mese, nonché un importo pari ad € 500,00 per il mantenimento della LI oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La causa è stata rimessa, quindi, davanti al Giudice Istruttore.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 18.08.2021, il Giudice invitava le parti a formulare una proposta conciliativa per la soluzione bonaria della controversia.
Accertato all'udienza del 10.09.2021 l'esito negativo della tentata conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e prova delegata avanti il Tribunale di Milano.
Nelle more del giudizio la LI dei coniugi, , è divenuta maggiorenne e ha Per_1
deciso, nell'agosto del 2022, di andare a vivere a Milano presso la casa del padre per poter frequentare l'università San Raffaele di Milano, stabilendo in tale sede il suo attuale domicilio.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di
3
cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
***
Le domande formulate reciprocamente dalle parti meritano parziale accoglimento per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Reputa, dunque, il Collegio che sussistano le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente che, in accoglimento del ricorso, debba essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente nei confronti del RO, reputa il Collegio che non sia meritevole di accoglimento.
Dal disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. è agevole desumere che ai fini di una pronuncia di addebito debbano ricorrere, accanto ed oltre la domanda della parte interessata, le seguenti condizioni: la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio, nonché l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multiis Cass. Civ., n. 18074/2014).
Nel caso di specie, la si è limitata a dedurre, ma non anche a provare, Pt_1
circostanze integranti la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la riconducibilità ad essi della cessazione dell'affectio coniugalis.
Invero, accanto ed oltre una genetica scarsa credibilità intrinseca, non ha trovato riscontro alcuno la addotta sudditanza psicologica della – di professione Pt_1
psicoterapeuta e, come tale, perfettamente in grado di riconoscere e di affrancarsi da una persona percepita come autoritaria o dominante – nei confronti del RO.
A fronte di tale deduzione, i fatti storici acquisiti al processo raccontano che la ricorrente ha deciso di generare con il una LI nel 2003 e di sposarlo nel 2007. Fatti CP_1
storici, questi, che denotano una palese autonomia decisionale della odierna ricorrente.
A supporto di tale prospettiva concorrono anche le dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno riferito di essere a conoscenza che la scelta dei coniugi di trasferirsi in Sardegna fosse condivisa e di aver partecipato in prima persona alla ricerca della nuova casa.
4
I medesimi testi fanno riferimento, altresì, al coinvolgimento della ricorrente nei progetti lavorativi avviati dal resistente (teste citato da entrambe le parti;
teste Tes_1
;
teste . Tes_2 Tes_3
Ancora, la teste amica di entrambe le parti, ha dichiarato espressamente che Tes_4
“il trasferimento in Svizzera di e famiglia non si è mai verificato perché la moglie si è CP_1 opposta fermamente” (cap. 21-25).
Il medesimo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 148/2019
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019
tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Carla Parte_1 C.F._1
Provenzano
-ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PONSANO CP_1 C.F._2
MICHELE
-resistente- nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
-interventore ex lege-
1
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti (memorie 183, comma 6, n.1 c.p.c., note
d'udienza del 22.11.23, precisazione conclusioni del 21.02.24)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.01.19, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: CP_1
che le parti avevano contratto matrimonio civile, in Loiri (SS), in data 06.09.2007 dopo una relazione iniziata nel 1996 e a seguito della nascita della loro LI ;
Per_1
che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che la residenza familiare era stata fissata, dapprima, nella casa di proprietà del resistente a Milano in Via Compagnoni n.20, salvo poi trasferirsi, nel 2008, ad Olbia in una casa costituita da due appartamenti distinti, anche catastalmente, e posti su due livelli, di cui uno di proprietà del resistente (al secondo piano) e l'altro di proprietà della ricorrente (al terzo piano) fisicamente uniti, dopo l'acquisto, da una scala interna;
che, a causa di un'asserita insensibilità di durante la vita coniugale CP_1
nonché della violazione del medesimo degli obblighi di assistenza materiale, morale e di collaborazione nella gestione del nucleo familiare, aveva adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di richiedere la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito,
l'affido condiviso della LI , allora minorenne, con collocazione di essa presso la Per_1
madre, e per l'effetto anche l'assegnazione della casa coniugale sita in Olbia;
richiedeva, infine, un contributo di mantenimento di € 1.500,00 in favore della LI (oltre al 50% delle spese straordinarie) e di €. 2.000,00 in proprio favore, nonché l'importo di € 919,77 mensili per un finanziamento richiesto dal resistente in costanza di matrimonio, in ragione di un'asserita differente capacità reddituale dei coniugi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando, in CP_1
fatto e in diritto, le circostanze poste a fondamento del ricorso in particolare in punto di addebito della separazione.
2
Il resistente ha chiesto, quindi, la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi senza alcun addebito a proprio carico, evidenziando che, quanto asserito dalla controparte in merito alle cause della separazione non rispondesse alla realtà;
ha chiesto, inoltre, disporsi
l'affido condiviso della LI senza opposizione alla collocazione della stessa presso la madre nella casa coniugale, rendendosi disponibile al versamento di un contributo di mantenimento in favore della LI pari ad €. 500,00 oltre spese straordinarie;
ha chiesto, altresì, il ripristino della divisione originaria della casa coniugale sita in Olbia;
ha dichiarato di non voler più corrispondere alcun mantenimento in favore della moglie in quanto la stessa era ampiamente autosufficiente sotto il profilo economico;
ha domandato, in ultimo, la cessazione dell'addebito, sul proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano, delle rate mensili del mutuo contratto da con la per l'acquisto della casa di Porto Parte_1 CP_2
Taverna, con conseguente addebito delle rate de quibus presso un c.c. intestato alla
medesima, quale intestataria dell'immobile in questione. Pt_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, avvenuta il 03.06.2019, fallito il prescritto tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il Presidente del
Tribunale ha emesso i provvedimenti ivi previsti, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_1
nella casa familiare sita in Olbia alla Via Verga n.11/13 assegnata alla stessa, disciplinando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del RO un contributo al mantenimento in favore della coniuge di importo pari ad € 500,00 da versarsi entro i primi cinque giorni del mese, nonché un importo pari ad € 500,00 per il mantenimento della LI oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La causa è stata rimessa, quindi, davanti al Giudice Istruttore.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 18.08.2021, il Giudice invitava le parti a formulare una proposta conciliativa per la soluzione bonaria della controversia.
Accertato all'udienza del 10.09.2021 l'esito negativo della tentata conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e prova delegata avanti il Tribunale di Milano.
Nelle more del giudizio la LI dei coniugi, , è divenuta maggiorenne e ha Per_1
deciso, nell'agosto del 2022, di andare a vivere a Milano presso la casa del padre per poter frequentare l'università San Raffaele di Milano, stabilendo in tale sede il suo attuale domicilio.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di
3
cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
***
Le domande formulate reciprocamente dalle parti meritano parziale accoglimento per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Reputa, dunque, il Collegio che sussistano le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente che, in accoglimento del ricorso, debba essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente nei confronti del RO, reputa il Collegio che non sia meritevole di accoglimento.
Dal disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. è agevole desumere che ai fini di una pronuncia di addebito debbano ricorrere, accanto ed oltre la domanda della parte interessata, le seguenti condizioni: la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio, nonché l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multiis Cass. Civ., n. 18074/2014).
Nel caso di specie, la si è limitata a dedurre, ma non anche a provare, Pt_1
circostanze integranti la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e la riconducibilità ad essi della cessazione dell'affectio coniugalis.
Invero, accanto ed oltre una genetica scarsa credibilità intrinseca, non ha trovato riscontro alcuno la addotta sudditanza psicologica della – di professione Pt_1
psicoterapeuta e, come tale, perfettamente in grado di riconoscere e di affrancarsi da una persona percepita come autoritaria o dominante – nei confronti del RO.
A fronte di tale deduzione, i fatti storici acquisiti al processo raccontano che la ricorrente ha deciso di generare con il una LI nel 2003 e di sposarlo nel 2007. Fatti CP_1
storici, questi, che denotano una palese autonomia decisionale della odierna ricorrente.
A supporto di tale prospettiva concorrono anche le dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno riferito di essere a conoscenza che la scelta dei coniugi di trasferirsi in Sardegna fosse condivisa e di aver partecipato in prima persona alla ricerca della nuova casa.
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I medesimi testi fanno riferimento, altresì, al coinvolgimento della ricorrente nei progetti lavorativi avviati dal resistente (teste citato da entrambe le parti;
teste Tes_1
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teste . Tes_2 Tes_3
Ancora, la teste amica di entrambe le parti, ha dichiarato espressamente che Tes_4
“il trasferimento in Svizzera di e famiglia non si è mai verificato perché la moglie si è CP_1 opposta fermamente” (cap. 21-25).
Il medesimo
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