Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 5536
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Testo completo
N. R.G. 15010/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. A T Presidente
Dott. S A Gdice Rel./Est.
Dott. I M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15010/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO) Parte_1 C.F._1
CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 30, rappresentata e difesa dall'avv. FELISIO CRISTIANO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in TORINO (TO), Controparte_1 C.F._2
VIA CIALDINI 36, rappresentato e difeso dall'avv. BOMBARDIERE ALESSANDRO in forza di procura
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 31.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note scritte depositate in PCT il 21/05/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
pagina 1 di 5 - Confermare l'affidamento delle figlie minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
- Disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i coniugi e, Per_ per quanto riguarda specificatamente la primogenita , secondo tempi che tengano contro del suo gradimento.
- In difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso scolastico del lunedì seguente;
• durante le vacanze estive, due settimane non consecutive da concordarsi entro il 30.4 di ogni anno;
• per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
• durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile pari almeno ad € 320,00, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del 15.3.2016 in essere presso il Tribunale di Torino. In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di lite”
Per parte resistente
Come da note scritte depositate in PCT il 21/05/2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
IN VIA PRINCIPALE: I) Dichiarare, in ogni caso, i coniugi economicamente indipendenti;
Per_ II) affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente Per_2 presso la madre attualmente in La Loggia (To), Via Guido Gozzano n. 3;
III) stabilire che i coniugi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza. IV) che il regime di visite sia mantenuto invariato come già disposto in sede di sentenza parziale di Per_ divorzio del 07.12.2023 e, dunque, con possibilità di deroghe per quanto riguarda , secondo gli accordi tra i coniugi che tengano contro del gradimento della ragazza;
V) respingere la richiesta della ricorrente in punto aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie minori e di attribuzione del 100% dell'assegno unico per i figli alla moglie, confermare che il sig. continui a corrispondere all'altro coniuge, per il mantenimento delle due figlie, Controparte_1 l'assegno periodico di €. 250,00 (euro centoventicinque per ogni figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, in conformità del protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli avvocati di Torino. VI) in merito al pagamento degli ultimi quattro anni di mutuo residuo sull'abitazione familiare, al fine di riequilibrare l'assetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. A T Presidente
Dott. S A Gdice Rel./Est.
Dott. I M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15010/2022
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO) Parte_1 C.F._1
CORSO MASSIMO D'AZEGLIO 30, rappresentata e difesa dall'avv. FELISIO CRISTIANO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in TORINO (TO), Controparte_1 C.F._2
VIA CIALDINI 36, rappresentato e difeso dall'avv. BOMBARDIERE ALESSANDRO in forza di procura
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 31.10.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note scritte depositate in PCT il 21/05/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
pagina 1 di 5 - Confermare l'affidamento delle figlie minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
- Disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie secondo accordi tra i coniugi e, Per_ per quanto riguarda specificatamente la primogenita , secondo tempi che tengano contro del suo gradimento.
- In difetto di accordo, con le seguenti modalità:
• durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso scolastico del lunedì seguente;
• durante le vacanze estive, due settimane non consecutive da concordarsi entro il 30.4 di ogni anno;
• per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
• durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per Pt_1 il mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile pari almeno ad € 320,00, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del 15.3.2016 in essere presso il Tribunale di Torino. In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di lite”
Per parte resistente
Come da note scritte depositate in PCT il 21/05/2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
IN VIA PRINCIPALE: I) Dichiarare, in ogni caso, i coniugi economicamente indipendenti;
Per_ II) affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente Per_2 presso la madre attualmente in La Loggia (To), Via Guido Gozzano n. 3;
III) stabilire che i coniugi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza. IV) che il regime di visite sia mantenuto invariato come già disposto in sede di sentenza parziale di Per_ divorzio del 07.12.2023 e, dunque, con possibilità di deroghe per quanto riguarda , secondo gli accordi tra i coniugi che tengano contro del gradimento della ragazza;
V) respingere la richiesta della ricorrente in punto aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie minori e di attribuzione del 100% dell'assegno unico per i figli alla moglie, confermare che il sig. continui a corrispondere all'altro coniuge, per il mantenimento delle due figlie, Controparte_1 l'assegno periodico di €. 250,00 (euro centoventicinque per ogni figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, in conformità del protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli avvocati di Torino. VI) in merito al pagamento degli ultimi quattro anni di mutuo residuo sull'abitazione familiare, al fine di riequilibrare l'assetto
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