Trib. Genova, sentenza 19/04/2024, n. 470
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. r.g. 2908/2021 (cui è stata riunita la n. r.g. 3179/2021), promossa da
NI IG elettivamente domiciliato in Via Interiano 3/5 Genova presso l'avv. CELESTINO SANDRA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
CONVENUTO – CONTUMACE
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), Via Pisacane, 1 presso l'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE che la rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24/11/2021, rubricato al n.r.g. 2908/21, il GE. UI TE ha tempestivamente opposto la cartella esattoriale n. 048 2020 0004428088000, notificatagli in data 21/10/2021 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nell'interesse di CIPAG, dell'importo complessivo di €. 7.769,55, per contributi previdenziali relativi all'anno 2017 (soggettivo minimo di solidarietà e maternità), chiedendo accertarsi:
“l'insussistenza della pretesa creditoria azionata da Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza GEetri e Liberi Professioni nei confronti del GEetra UI TE pel tramite della impugnata Cartella Esattoriale e l'illegittimità dell'iscrizione obbligatoria dell'Esponente alla Cassa Previdenza stessa dall'anno 2008, con pronuncia di annullamento di detta iscrizione con effetto retroattivo dal 2008 sino alla data di cancellazione dall'albo e, quindi, sino al 14/10/2021, con il ripristino della classificazione Iscritto solo Albo dall'anno
2008 sino all'anno 2021. Conseguentemente in accoglimento della presente opposizione, annullare la Cartella Esattoriale N.
04820200004428088000 notificata in data 22/10/2021, avente ad oggetto intimazione di pagamento nei confronti del GEetra UI TE dell'importo di Euro 7.769,55 per contributi asseritamente dovuti perl'anno 2017 per insussistenza ed illegittimità della pretesa creditoria azionata dall'Agente di Riscossione per conto della CIPAG, con declaratoria di non debenza da parte dell'Opponente di alcuna contribuzione alla CIPAG;
conseguentemente, avendo la declaratoria di non debenza alla CIPAG effetto retroattivo, non sono neppure dovuti dall'Esponente gli importi di cui alle cartelle esattoriali, prodromiche alla presente ed emesse su incarico della CIPAG negli anni antecedenti la notifica della presente cartella e, segnatamente: la Cartella Esattoriale N. 048 2018 0002475130000, dell'importo di Euro 38.506,36 di cui all'avviso di intimazione n. 048202090004877 notificato in data 10/01/2020 dell'importo di Euro 41.525,17 avente ad oggetto asserito mancato pagamento contributi previdenziali dall'anno 2008 all'anno 2015, notificata in data 09/03/2018;
la Cartella Esattoriale N. 048 2019 0004466020000, dell'importo di Euro 6.433,16 reso esecutivo in data
07/12/2018, avente ad oggetto asserito mancato pagamento contributi previdenziali per l'anno 2016, notificata in data 22/03/2019; cui é conseguita:
l'illegittima iscrizione di ipoteca fiscale sull'immobile costituente Prima Casa del Ricorrente sito in Genova Via Carlotta Benettini n. 6/5 Doc. n. 04820191460000067002 al n. 765/82 in data 13/01/2020 per l'importo di Euro 41.467,22;
l'illegittima apposizione del fermo amministrativo sull'unica autovettura di proprietà del Ricorrente
Autovettura Renault Sceni 1.6 16V Tg. DD177JP per l'importo di Euro 47.722,95;
venendo così meno il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca sull'unico immobile di proprietà del GEetra TE unitamente e del fermo amministrativo sull'unico autoveicolo di proprietà dell'Esponente a spese della CIPAG “.
Con successivo ricorso depositato il 23/12/2021 (procedimento n. di r.g. 3179/21), il GE. TE ha agito per
“l'accertamento dell'inesistenza del credito previdenziale di cui alle cartelle esattoriali: N. 048 2018 0002475130000 dell'importo di Euro 38.506,36 di cui all'avviso di intimazione n.
048202090004877 notificato in data 10/01/2020 dell'importo di Euro 41.525,17 avente ad oggetto asserito mancato pagamento contributi previdenziali dall'anno 2008 all'anno 2015, notificata in data 09/03/2018;
N. 048 2019 0004466020000 dell'importo di Euro 6.433,16 reso esecutivo in data 07/12/2018, avente ad oggetto asserito mancato pagamento contributi previdenziali per l'anno 2016, notificata in data
22/03/2019; cui é conseguita:
l'illegittima iscrizione di ipoteca fiscale sull'immobile costituente Prima Casa del Ricorrente sito in Genova Via Carlotta Benettini n. 6/5 in data 13/01/2020, iscrizione notificata da indirizzo Pec non presente nellelenco ufficiale IPA;
l'illegittima apposizione del fermo amministrativo sull'unica autovettura di proprietà del Ricorrente, iscrizione notificata da indirizzo Pec non presente nell'elenco ufficiale IPA”, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare dichiarare la nullità della Cartella Esattoriale N. 04820180002475130000 e della Cartella Esattoriale N. 04820190004466020000, per inesistenza delle relative notifiche come meglio sopra motivato con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in data 13/01/2020 e del fermo amministrativo;
nel merito: accertare l'insussistenza della pretesa creditoria azionata da Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza GEetri e Liberi Professioni nei confronti del GEetra UI TE pel tramite delle impugnate Cartelle Esattoriali e contestuale illegittimità dell'iscrizione obbligatoria dell'Esponente alla Cassa Previdenza stessa dall'anno 2008, con pronuncia di annullamento di detta iscrizione con effetto retroattivo dal 2008 sino alla data di cancellazione dall'albo e, quindi, sino al 14/10/2021, con il ripristino della classificazione Iscritto solo Albo dall'anno 2008 sino all'anno 2021.
Conseguentemente in accoglimento della presente domanda accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile costituente Prima Casa del Ricorrente sito in Genova Via Carlotta
Benettini n. 6/5 in data 13/01/2020 per l'importo di Euro 41.467,22 e l'illegittimità dell'apposizione del fermo amministrativo sull'unica autovettura di proprietà del Ricorrente, in quanto effettuate sulla base di cartelle esattoriali nulle per inesistenza delle relative notifiche, ponendo a carico dell'Ente Impositore e/o dell'Agente di Riscossione le spese per le relative cancellazioni”. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta contumace. CIPAG, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato le domande chiedendone il rigetto.
I ricorsi sono stati riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
In via preliminare, deve rilevarsi che le cartelle esattoriali nn. 048 2018 0002475130000 (relativa a contribuzione del 2008 al 2015) e 048 2019 0004466020000 (relativa a contribuzione del 2016) risultano ritualmente notificate alla pec del geom. TE., rispettivamente, in data 9/3/2018 (doc. 2 Cipag) e in data
22/3/2019 (doc.2 Cipag). Le pretese contributive oggetto di dette cartelle sono pertanto divenute incontestabili, non essendo stata proposta rituale opposizione nel merito nel termine perentorio di 40 gg. (Cass. S.U. 2026 n. 23397) previsto dall' art. 24, c.5, del d.lgs. 45/1999, decorrente dalla notifica delle suddette cartelle. Quanto al rilievo della difesa attorea secondo la quale l'effettuazione delle notifiche mediante indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi, comporterebbe l'inesistenza delle stesse (sia con riguardo alle notifiche delle cartelle sia con riguardo alle notifiche degli atti successi di iscrizione ipotecaria e di apposizione di fermo
ammnistrativo), esso appare infondato, alla luce delle più recenti indicazioni (v. Cass. SU n. 15979/2022) della giurisprudenza di legittimità secondo cui, pur nell'ambito del processo civile telematico, non può ritenersi che la notificazione proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente non risultante dai pubblici registri, infici di nullità l'atto spedito;
a condizione che (come nella specie) l'indirizzo utilizzato sia indirizzo istituzionale, rinvenibile nel sito dell'Amministrazione e comunque riconoscibile in relazione al dominio di appartenenza (“.agenziariscossione.gov.it”, “.inps.gov.it.”), siccome appunto idoneo ad assicurare il raggiungimento dello scopo della notifica.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. r.g. 2908/2021 (cui è stata riunita la n. r.g. 3179/2021), promossa da
NI IG elettivamente domiciliato in Via Interiano 3/5 Genova presso l'avv. CELESTINO SANDRA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
CONVENUTO – CONTUMACE
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), Via Pisacane, 1 presso l'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE che la rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24/11/2021, rubricato al n.r.g. 2908/21, il GE. UI TE ha tempestivamente opposto la cartella esattoriale n. 048 2020 0004428088000, notificatagli in data 21/10/2021 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nell'interesse di CIPAG, dell'importo complessivo di €. 7.769,55, per contributi previdenziali relativi all'anno 2017 (soggettivo minimo di solidarietà e maternità), chiedendo accertarsi:
“l'insussistenza della pretesa creditoria azionata da Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza GEetri e Liberi Professioni nei confronti del GEetra UI TE pel tramite della impugnata Cartella Esattoriale e l'illegittimità dell'iscrizione obbligatoria dell'Esponente alla Cassa Previdenza stessa dall'anno 2008, con pronuncia di annullamento di detta iscrizione con effetto retroattivo dal 2008 sino alla data di cancellazione dall'albo e, quindi, sino al 14/10/2021, con il ripristino della classificazione Iscritto solo Albo dall'anno
2008 sino all'anno 2021. Conseguentemente in accoglimento della presente opposizione, annullare la Cartella Esattoriale N.
04820200004428088000 notificata in data 22/10/2021, avente ad oggetto intimazione di pagamento nei confronti del GEetra UI TE dell'importo di Euro 7.769,55 per contributi asseritamente dovuti perl'anno 2017 per insussistenza ed illegittimità della pretesa creditoria azionata dall'Agente di Riscossione per conto della CIPAG, con declaratoria di non debenza da parte dell'Opponente di alcuna contribuzione alla CIPAG;
conseguentemente, avendo la declaratoria di non debenza alla CIPAG effetto retroattivo, non sono neppure dovuti dall'Esponente gli importi di cui alle cartelle esattoriali, prodromiche alla presente ed emesse su incarico della CIPAG negli anni antecedenti la notifica della presente cartella e, segnatamente: la Cartella Esattoriale N. 048 2018 0002475130000, dell'importo di Euro 38.506,36 di cui all'avviso di intimazione n. 048202090004877 notificato in data 10/01/2020 dell'importo di Euro 41.525,17 avente ad oggetto asserito mancato pagamento contributi previdenziali dall'anno 2008 all'anno 2015, notificata in data 09/03/2018;
la Cartella Esattoriale N. 048 2019 0004466020000, dell'importo di Euro 6.433,16 reso esecutivo in data
07/12/2018, avente ad oggetto asserito mancato pagamento contributi previdenziali per l'anno 2016, notificata in data 22/03/2019; cui é conseguita:
l'illegittima iscrizione di ipoteca fiscale sull'immobile costituente Prima Casa del Ricorrente sito in Genova Via Carlotta Benettini n. 6/5 Doc. n. 04820191460000067002 al n. 765/82 in data 13/01/2020 per l'importo di Euro 41.467,22;
l'illegittima apposizione del fermo amministrativo sull'unica autovettura di proprietà del Ricorrente
Autovettura Renault Sceni 1.6 16V Tg. DD177JP per l'importo di Euro 47.722,95;
venendo così meno il titolo per l'iscrizione dell'ipoteca sull'unico immobile di proprietà del GEetra TE unitamente e del fermo amministrativo sull'unico autoveicolo di proprietà dell'Esponente a spese della CIPAG “.
Con successivo ricorso depositato il 23/12/2021 (procedimento n. di r.g. 3179/21), il GE. TE ha agito per
“l'accertamento dell'inesistenza del credito previdenziale di cui alle cartelle esattoriali: N. 048 2018 0002475130000 dell'importo di Euro 38.506,36 di cui all'avviso di intimazione n.
048202090004877 notificato in data 10/01/2020 dell'importo di Euro 41.525,17 avente ad oggetto asserito mancato pagamento contributi previdenziali dall'anno 2008 all'anno 2015, notificata in data 09/03/2018;
N. 048 2019 0004466020000 dell'importo di Euro 6.433,16 reso esecutivo in data 07/12/2018, avente ad oggetto asserito mancato pagamento contributi previdenziali per l'anno 2016, notificata in data
22/03/2019; cui é conseguita:
l'illegittima iscrizione di ipoteca fiscale sull'immobile costituente Prima Casa del Ricorrente sito in Genova Via Carlotta Benettini n. 6/5 in data 13/01/2020, iscrizione notificata da indirizzo Pec non presente nellelenco ufficiale IPA;
l'illegittima apposizione del fermo amministrativo sull'unica autovettura di proprietà del Ricorrente, iscrizione notificata da indirizzo Pec non presente nell'elenco ufficiale IPA”, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare dichiarare la nullità della Cartella Esattoriale N. 04820180002475130000 e della Cartella Esattoriale N. 04820190004466020000, per inesistenza delle relative notifiche come meglio sopra motivato con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in data 13/01/2020 e del fermo amministrativo;
nel merito: accertare l'insussistenza della pretesa creditoria azionata da Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza GEetri e Liberi Professioni nei confronti del GEetra UI TE pel tramite delle impugnate Cartelle Esattoriali e contestuale illegittimità dell'iscrizione obbligatoria dell'Esponente alla Cassa Previdenza stessa dall'anno 2008, con pronuncia di annullamento di detta iscrizione con effetto retroattivo dal 2008 sino alla data di cancellazione dall'albo e, quindi, sino al 14/10/2021, con il ripristino della classificazione Iscritto solo Albo dall'anno 2008 sino all'anno 2021.
Conseguentemente in accoglimento della presente domanda accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile costituente Prima Casa del Ricorrente sito in Genova Via Carlotta
Benettini n. 6/5 in data 13/01/2020 per l'importo di Euro 41.467,22 e l'illegittimità dell'apposizione del fermo amministrativo sull'unica autovettura di proprietà del Ricorrente, in quanto effettuate sulla base di cartelle esattoriali nulle per inesistenza delle relative notifiche, ponendo a carico dell'Ente Impositore e/o dell'Agente di Riscossione le spese per le relative cancellazioni”. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta contumace. CIPAG, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato le domande chiedendone il rigetto.
I ricorsi sono stati riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
In via preliminare, deve rilevarsi che le cartelle esattoriali nn. 048 2018 0002475130000 (relativa a contribuzione del 2008 al 2015) e 048 2019 0004466020000 (relativa a contribuzione del 2016) risultano ritualmente notificate alla pec del geom. TE., rispettivamente, in data 9/3/2018 (doc. 2 Cipag) e in data
22/3/2019 (doc.2 Cipag). Le pretese contributive oggetto di dette cartelle sono pertanto divenute incontestabili, non essendo stata proposta rituale opposizione nel merito nel termine perentorio di 40 gg. (Cass. S.U. 2026 n. 23397) previsto dall' art. 24, c.5, del d.lgs. 45/1999, decorrente dalla notifica delle suddette cartelle. Quanto al rilievo della difesa attorea secondo la quale l'effettuazione delle notifiche mediante indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi, comporterebbe l'inesistenza delle stesse (sia con riguardo alle notifiche delle cartelle sia con riguardo alle notifiche degli atti successi di iscrizione ipotecaria e di apposizione di fermo
ammnistrativo), esso appare infondato, alla luce delle più recenti indicazioni (v. Cass. SU n. 15979/2022) della giurisprudenza di legittimità secondo cui, pur nell'ambito del processo civile telematico, non può ritenersi che la notificazione proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente non risultante dai pubblici registri, infici di nullità l'atto spedito;
a condizione che (come nella specie) l'indirizzo utilizzato sia indirizzo istituzionale, rinvenibile nel sito dell'Amministrazione e comunque riconoscibile in relazione al dominio di appartenenza (“.agenziariscossione.gov.it”, “.inps.gov.it.”), siccome appunto idoneo ad assicurare il raggiungimento dello scopo della notifica.
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