Trib. Lecco, sentenza 12/11/2024, n. 228
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. M T Presidente dott. M L Giudice dott. D C Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 990/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
MANUELA ACQUATI e ADRIANA BENINI,
e da
(c.f. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2
16.11.1975 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. M G B;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
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- dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio a
Perugia in data 10/05/2003 con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune Perugia
(PG) all'anno 2003 al n. 52 parte 2 Serie A, in regime di separazione dei beni (doc. n. 3).
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia (PG) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Affidamento
Affidamento condiviso ai genitori della figlia minorenne . Per_1
Stante l'età di e , verrà dato ampio spazio agli accordi diretti tra genitori e figli per Per_2 Per_1 stabilire i tempi di permanenza con ciascun genitore. I genitori, comunque, s'impegnano alla piena collaborazione per concordare tempi e modalità di permanenza dei figli presso ciascun genitore secondo un principio paritario, nel rispetto delle volontà e, come detto, in accordo diretto con gli stessi, fermo restando la libera accessibilità della signora alla casa familiare per la Parte_2
frequentazione dei figli senza vincoli di sorta, con detenzione delle chiavi.
2) Elezione
Ai soli fini della residenza anagrafica del figlio presso la madre e della figlia presso Per_2 Per_1
il padre;
3) La casa familiare e Soluzione abitativa in favore della signora Parte_2
La casa familiare rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. quale unico e pieno Parte_1
proprietario.
Il sig. al fine di garantire una soluzione abitativa in favore della signora Parte_1 Parte_2
s'impegna a finanziare l'acquisto, a sua cura ed integrali spese, di una abitazione in un contesto signorile, con presenza di almeno due stanze da letto e due bagni, impegnandosi in un alveo di ragionevolezza e comunque per un valore complessivo non superiore ad € 200.000,00, che include altresì possibili spese di ristrutturazione della casa per lavori strettamente necessari e realizzati secondo criteri di ponderatezza, ferma la possibilità per la signora di