Trib. Potenza, sentenza 12/02/2025, n. 117

TRIB Potenza
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 12/02/2025, n. 117
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 117
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 390/2024 R.G. vertente
fra
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Avv. Salvatore Giannattasio – Avv. Parte_1
Andrea Giannattasio
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE
CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso, depositato il giorno 8.02.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente, in servizio presso il convenuto, deduceva di aver ivi lavorato in forza di contratti a tempo CP_2
determinato per le seguenti annualità: 2022/2023; 2023/2024;
Adiva il giudice del lavoro esponendo di essere stato illegittimamente escluso, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015; che,
l'aggiornamento professionale è previsto dall'art. 282 d.lgs n. 2971994 e dall'art. 28 CCNL
Comparto scuola del 4.8.1995, e che l'art. 63 del CCNL 27.11.2007 onera l'Amministrazione
a fornire strumenti e risorse per la formazione del personale senza alcuna distinzione di ruolo o non di ruolo;
che l'art. 1 legge del 13 luglio 2015 n. 107 ha istituito la Carta Docenti e che con DPCM n. 32313 del 23.9.2015 art. 2 è stato previsto per i docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale , compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta , precisando al punto 4 che spetta solo al personale docente a tempo indeterminato e che, da ultimo, è intervenuto l'art. 2 del DL 22 aprile 2020 (emergenza COVID formazione scolastica a distanza), e che tutte queste disposizioni escludendo di fatto i docenti non di ruolo dai beneficiari della Carta, risultano in contrasto con il diritto comunitario, parità di trattamento, integrando una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro CR 1999/70 oltre alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel frattempo venutasi a formare con orientamento recepito dal Consiglio di Stato e poi da giudici dei Tribunali Ordinari;

Tanto premesso, il ricorrente adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 in riferimento agli anni scolastici 2022/2023; 2023/2024 e per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione CP_2
della Carta Elettronica docente in riferimento alle predette annualità. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva IL in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della
2
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in
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