Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 31
TRIB Torre Annunziata
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE REL.
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1146/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, (C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Manuela Monica Solimeno, presso il cui studio, sito in Via G. Cosenza n. 305, Castellammare di Stabia (NA), elettivamente domicilia
E
, (C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (NA) il 05.05.1976, residente in [...], rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ylenia Zaira Alfano, presso il cui studio, sito in Via Giuseppe Cosenza n. 277, 80053 - Castellammare di Stabia (NA), elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo i patti e le condizioni concordate.
Il P.M. in data 10.01.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 31.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in Castellammare di Stabia in data 20.12.2012 e che dalla loro unione coniugale, in data 29.12.2013, è nato il figlio i ricorrenti hanno rappresentato altresì il sorgere di Per_1 profonde diversità caratteriali e di insanabili contrasti che hanno causato il venir meno della comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio tanto che, versavano in uno stato di separazione de facto sin dal 2018, allorquando la aveva CP_1 lasciato la casa coniugale trasferendosi con il figlio minore presso l'abitazione della di lei madre in Gragnano, alla via Dante Alighieri n. 62.
Con decreto emesso il 10.06.2024, veniva fissata per la trattazione cartolare l'udienza del 21.10.2024 e le parti venivano invitate a depositare, entro il termine della suddetta udienza, l'estratto del Comune di celebrazione delle nozze mancante in atti.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza emessa all'esito della suddetta udienza, il giudice delegato, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta, riservava la causa in decisione al Collegio, previa
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