Trib. La Spezia, sentenza 11/02/2025, n. 69

TRIB La Spezia
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. La Spezia, sentenza 11/02/2025, n. 69
Giurisdizione : Trib. La Spezia
Numero : 69
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. 2013/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
CO BE ([...]) e AN IL DA
([...]), rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Menichelli, domiciliati presso lo studio del difensore in Sarzana, Piazza S. Giorgio 26,
-attori-
Contro
WDS SPA, C.F. 13837071003, in qualità di mandataria di River Holding S.p.A., C.F.
06840061003, rappresentata e difesa dall'Avv. EO TE, domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Piazzale Luigi Sturzo,
-convenuta-
***
CONCLUSIONI
*Per gli attori CO BE e AN IL DA, come in foglio di precisazione delle conclusioni:
1

“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, previa ogni necessaria declaratoria del
caso in rito e merito, così giudicare:
In via preliminare sospendere l'esecutività del precetto in relazione ai crediti vantati da Wds
spa nei confronti degli attori opponenti per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale e

nel merito in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la nullità dell'atto di
precetto, contestandosi il diritto della parte istante Wds spa di procedere ad esecuzione
forzata per tutti i motivi esposti in narrativa;

in via subordinata previa accertamento dell'importo effettivamente dovuto in ordine agli
interessi richiesti nell'atto opposto, rideterminare il calcolo degli interessi come in atti;
Il tutto

con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
*Per la convenuta WDS SPA, come in memoria difensiva del 13.02.2023:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni,
da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere:
a. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della svolta opposizione per i motivi di cui al
primo punto della presente memoria;

b. in via principale: nel merito, rigettare, in ogni caso, la spiegata opposizione in quanto
infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;

c. in ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio, oltre IVA e CPA.,
il tutto altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da versarsi in favore dell'intestato
procuratore che si dichiara antistatario.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione ritualmente notificato CO BE e AN IL
DA proponevano opposizione, con contestuale istanza di sospensione, all'atto di
2
precetto notificato in data 04.10.2022 intimante il pagamento della complessiva somma di euro 29.847,75 .
Premettevano gli attori che il precetto si basava sulla sentenza n. 1/2020 del Tribunale della
Spezia, che aveva rigettato la loro opposizione al decreto ingiuntivo n. 522/2015.
Gli opponenti contestano la validità del precetto per tre motivi principali:

1. Nullità del precetto per mancanza del titolo esecutivo.
Gli opponenti sostengono che il titolo esecutivo a fondamento del precetto non è stato validamente notificato. La sentenza n. 1/2020, che ha confermato la condanna pronunciata in sede monitoria, ha sostituito il decreto ingiuntivo e sarebbe l'unico titolo valido per l'esecuzione forzata. Tuttavia, Wds S.p.A. non avrebbe notificato la sentenza munita di formula esecutiva, determinando la nullità del precetto.
Gli attori richiamano la giurisprudenza sul punto(Cass. civ., Sez. Un., 27 febbraio 2010, n.
4071
), secondo la quale, quando il giudice rigetta l'opposizione a un decreto ingiuntivo, la sentenza sostituisce il decreto stesso, che non può più costituire il titolo per l'esecuzione.
Pertanto, l'atto di precetto opposto risulterebbe invalido per assenza di un titolo esecutivo correttamente notificato.

2. Nullità del precetto per difetto di potere processuale e carenza di legittimazione attiva.
a) Difetto di potere processuale.
Gli attori rilevano che l'atto di precetto notificato è stato sottoscritto dall'Avv. Giovanni Luschi,
in qualità di Presidente del
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