Trib. Verona, sentenza 05/11/2024, n. 2508
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
A G Presidente
S R Giudice
V M Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9075/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto
promossa da:
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
contro
C.F. nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
difesi e patrocinati rispettivamente dall'avv. BERTANZA MASSIMILIANO e dall'avv.
PERBELLINI MATILDE, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
Conclusioni delle parti: note scritte depositate in data 28.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente, la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. deciso con sentenza n.
28727/2023 nel senso dell'ammissibilità del cumulo delle domande anche nei procedimenti congiunti.
Val la pena aggiungere poi che non costituisce un ostacolo al cumulo di domande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti la mancanza di una disciplina dell'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione perché tale incertezza caratterizza anche i procedimenti contenziosi in cui siano cumulate le medesime domande.
Essa peraltro è già stata risolta, con riguardo a questi ultimi, in via
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
A G Presidente
S R Giudice
V M Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9075/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto
promossa da:
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
contro
C.F. nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
difesi e patrocinati rispettivamente dall'avv. BERTANZA MASSIMILIANO e dall'avv.
PERBELLINI MATILDE, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
Conclusioni delle parti: note scritte depositate in data 28.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente, la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Ora, a fronte di un ricorso di tale contenuto occorre stabilire, in via preliminare, se sia ammesso il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022.
La questione, come è noto, è estremamente controversa tanto da essere stata oggetto di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. deciso con sentenza n.
28727/2023 nel senso dell'ammissibilità del cumulo delle domande anche nei procedimenti congiunti.
Val la pena aggiungere poi che non costituisce un ostacolo al cumulo di domande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti la mancanza di una disciplina dell'iter da seguire dopo la pronuncia della separazione perché tale incertezza caratterizza anche i procedimenti contenziosi in cui siano cumulate le medesime domande.
Essa peraltro è già stata risolta, con riguardo a questi ultimi, in via
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