Trib. Crotone, sentenza 02/12/2024, n. 841

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Crotone, sentenza 02/12/2024, n. 841
Giurisdizione : Trib. Crotone
Numero : 841
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.247/2024 del Registro Generale e promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , con gli avv.ti MINGRONE ELEONORA e Parte_4 Parte_5
COSENTINO CARMELO
Ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti LAMMIRATO GIUSEPPE, FERRANTE GIULIA CP_1
e BATTISTA VALERIA
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti ricorrenti (dipendenti dell' con la qualifica di coordinatore CP_1 sanitario/infermiere/O.S.S. e con orario lavorativo distribuito su tre turni) rivendicano nel presente giudizio il diritto alla corresponsione di un buono pasto per ogni turno eccedente le sei ore -diritto che, secondo la loro prospettazione, sarebbe previsto dalla contrattazione collettiva e dall'art.8 del d.lgs.66/2003- . L ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dei ricorsi o, CP_1 in subordine, “ridurre la pretesa al numero di turni di cui il ricorrente ha effettivamente dato prova e contenere inoltre la pretesa parametrandola al valore del buono pasto stabilito dall'art.29 comma 4 CCNLI 2001”. I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere rigettati per le seguenti ragioni.
Occorre innanzitutto delineare il quadro normativo e della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie in esame. A mente dell'art.8 (co.1) del d.lgs.66/2003 (disposizione tuttavia derogabile dalla contrattazione collettiva, ai sensi del successivo art.17 del medesimo decreto legislativo), “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-
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fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. Ai sensi dell'art.29 (rubricato “mensa”) del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 7/4/1999 (così come modificato dall'art.4 del CCNL del 31/7/2009), “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.

2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.

3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.

4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile
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