Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2024, n. 332
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Testo completo
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N. R.G. 1138/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
RT NO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sebino, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caianiello, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE contro
PE RI, elettivamente domiciliato in Monterotondo, Piazza Roma, n.
28, rappresentato e difeso dall'Avv. Emidio Montaldi e dall'Avv. Claudia Garcea, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione
e risposta
OPPOSTO
e
CONDOMINIO PIAZZA ROMA, N. 24, MONTEROTONDO e CONDOMINIO
PIAZZA ROMA, N. 30, MONTEROTONDO, in persona dell'amministratore pro tempore
OPPOSTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 20.12.2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
EF FO è intervenuto nel procedimento instaurato da RI IO ai sensi dell'art. 612 c.p.c., diretto all'esecuzione dell'obbligo di fare di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7532 del 29.11.2017, recante condanna dei Condomini di
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Monterotondo, Piazza Roma, n. 24 e n. 30 alla eliminazione degli impedimenti all'esercizio della servitù pedonale e veicolare nell'accesso allo stabile di
Monterotondo, Piazza Roma, n. 28.
Nell'ambito dell'atto di intervento, EF FO ha proposto domanda volta alla dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione, qualificata dal giudice dell'esecuzione come opposizione all'esecuzione, in quanto volta a contestare l'esistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione. Con provvedimento del 02.02.2021, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di improcedibilità del giudizio articolata dall'opponente e ha assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, EF FO ha introdotto il giudizio di merito, deducendo
l'improcedibilità dell'esecuzione per inidoneità dell'indicata sentenza a costituire titolo esecutivo, in quanto avente carattere di mero accertamento dell'esistenza di un diritto di servitù, senza specifica statuizione di condanna ed esatta individuazione dell'obbligo di fare gravante sulla parte soccombente.
Inoltre, l'opponente ha chiesto l'accertamento dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù personale di cui è titolare RI IO, rilevandone la non desumibilità dal titolo di costituzione.
In subordine, l'opponente ha richiesto l'accertamento della sopravvenuta maggiore gravosità del diritto di servitù per il fondo servente e il trasferimento del luogo di esercizio della servitù.
In ulteriore subordine, l'opponente ha richiesto il riconoscimento del diritto di chiudere il fondo con un cancello, riconoscendo le chiavi al proprietario del bene esistente sul fondo dominante.
A sostegno delle proprie domande, l'opponente ha dedotto:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Monterotondo, facente parte del
Condominio di Piazza Roma, n. 24;
- che l'area circostante il fabbricato in comproprietà tra il Condominio di Piazza
Roma, n. 24 e il Condominio di Piazza Roma, n. 30 è gravata da un diritto di servitù irregolare o personale, avente ad oggetto il passaggio pedonabile e carrabile a favore di RI IO;
- che i Condomini, proprietari del terreno di cui sopra, hanno recintato una porzione della loro proprietà e hanno lasciato libero l'accesso pedonale e carrabile per RI IO da una strada privata di accesso, nonché dalla parallela Via dei Mille;
- che l'estensione e le modalità d'uso della servitù non sono state in alcun modo indicate negli atti originari, dovendo dunque essere determinate in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minore aggravio di quello servente;
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- che, ove l'estensione e le modalità d'uso delle servitù si ritenessero determinate in base al titolo, il loro esercizio sarebbe comunque divenuto più gravoso per il fondo servente, così da consentire al titolare di quest'ultimo di offrire al proprietario del fondo dominante un altro luogo egualmente comodo per
l'esercizio dei suoi diritti;
- che, in ogni caso, il titolare del fondo servente mantiene il diritto di chiudere il fondo con un cancello per preservarlo, impedendo così l'accesso ai non aventi diritto.
Si è costituito in giudizio RI IO, contestando la fondatezza della domanda dell'opponente e chiedendone il rigetto. In particolare, l'opposto ha rilevato che l'esecuzione dell'obbligo di fare si basa su sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto specifica condanna della parte soccombente all'esecuzione di obbligo di fare. In relazione alle ulteriori domande articolate dall'opponente, l'opposto ha rilevato:
- di essere proprietario dell'immobile sito in Monterotondo, facente parte del
Condominio di Piazza Roma, n. 28;
- di essere titolare del diritto di servitù avente ad oggetto il passaggio pedonale e veicolare sull'area di distacco tra il Condominio di Piazza Roma, n. 24 e il Condominio di Piazza Roma, n. 30 ai fini dell'accesso alla propria unità immobiliare;
- che il diritto di passaggio pedonale e veicolare di cui è titolare proviene dal titolo di acquisto della proprietà del proprio appartamento;
- che vi sono precedenti giudizi tra le parti in causa, con sentenze passate in giudicato, attraverso cui è stata già esaminata ogni questione concernente
l'esistenza e l'estensione del diritto di servitù di cui è titolare;
- che l'opponente non ha menzionato ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente che possano giustificare il cambiamento del luogo per
l'esercizio della servitù;
- che, rispetto alla richiesta avanzata da parte attrice di apporre un cancello all'ingresso del fondo, vi è stato un giudizio tra le parti, con sentenza passata in giudicato, in ordine la rimozione del cancello già esistente.
Le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 20.12.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente, occorre rilevare che correttamente il giudice dell'esecuzione ha qualificato l'azione esercitata dall'opponente come opposizione all'esecuzione, in quanto avente ad oggetto la contestazione dell'idoneità del titolo esecutivo azionato ad essere posto alla base dell'esecuzione di obbligo di fare.
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Inoltre, il presente procedimento deve essere qualificato come giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione all'esecuzione, in quanto relativo alla fase di merito introdotta dall'opponente tramite atto di citazione innanzi al giudice monocratico competente per la causa, nei termini indicati all'esito della fase sommaria svolta davanti al giudice dell'esecuzione.
Conseguentemente, devono ritenersi meri refusi la qualificazione delle prospettazioni oggetto della citazione come motivi di reclamo e la qualificazione della parte come reclamante, contenuti nel corpo dell'atto di citazione.
Peraltro, deve evidenziarsi che il giudizio di reclamo avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione risulta essersi svolto nell'ambito di diverso procedimento, definito con provvedimento di rigetto del 16.04.2021 (cfr. doc. 9, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, risulta manifestamente infondata la deduzione dell'opponente relativa all'improcedibilità dell'esecuzione per inidoneità del titolo esecutivo ad essere posto alla base di esecuzione per l'attuazione di un obbligo di fare.
Infatti, dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7532 del
29.11.2017, passata in giudicato, che costituisce il titolo esecutivo posto alla base dell'indicata procedura esecutiva, emerge non solo l'accertamento del diritto reale di servitù dell'opposto RI IO, ma anche l'espressa statuizione di condanna dei
Condomini di Monterotondo, Piazza Roma, n. 24 e n. 30 alla eliminazione degli impedimenti all'esercizio del diritto reale di servitù, specificamente individuati nella motivazione della sentenza.
In particolare, nell'indicata sentenza è stato dato atto che l'appellante RI IO aveva chiesto di “accertare e dichiarare l'obbligo dei Condomini degli stabili di Piazza
Roma n. 24 e 30 in Monterotondo di demolire a loro cura