Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 776
TRIB Catania
Sentenza
29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 5176/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5176/2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORELLI ELIO ANTONIO C.F._1
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 5
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PADALINO CARMELO C.F._3
C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie l'affido Controparte_1
condiviso delle figlie minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...] , di regolamentare i periodi di permanenza delle Persona_2
figlie con sé prevedendo che le stesse stiano con lui, a settimane alterne, martedì e giovedì pomeriggio e il martedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, lasciando ai genitori la possibilità di scegliere la regolamentazione dei periodi di permanenza con ciascun genitore nelle festività natalizie e pasquali, si dichiarava disponibile a versare per le figlie un assegno di € 400 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio concordava col marito sulla domanda di Controparte_1
separazione e di affido condiviso delle figlie e chiedeva il collocamento delle minori presso di sé , l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, concordava con le richieste del marito, in ordine alla regolamentazione della permanenza delle minori con il padre, chiedeva che , per il periodo estivo, le figlie trascorressero con il padre due settimane da concordare fra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di accordi che le minori stessero col padre le prime due settimane di agosto, compreso il ferragosto, dal 2021 e le seconde due settimane, a partire dal 2022, con sospensione degli incontri padre - figlie, durante la permanenza delle figlie con la madre. La resistente chiedeva che le minori potessero trascorrere la viglia di Natale con la madre e il giorno di Natale col padre con cui passerebbero anche cinque giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del Capodanno, periodo da pagina 2 di 5
concordare fra le parti entro il 15 dicembre di ogni anno. Durante le festività pasquali, la chiedeva che le figlie stessero col padre per tre giorni,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5176/2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORELLI ELIO ANTONIO C.F._1
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 5
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PADALINO CARMELO C.F._3
C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie l'affido Controparte_1
condiviso delle figlie minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...] , di regolamentare i periodi di permanenza delle Persona_2
figlie con sé prevedendo che le stesse stiano con lui, a settimane alterne, martedì e giovedì pomeriggio e il martedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, lasciando ai genitori la possibilità di scegliere la regolamentazione dei periodi di permanenza con ciascun genitore nelle festività natalizie e pasquali, si dichiarava disponibile a versare per le figlie un assegno di € 400 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio concordava col marito sulla domanda di Controparte_1
separazione e di affido condiviso delle figlie e chiedeva il collocamento delle minori presso di sé , l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, concordava con le richieste del marito, in ordine alla regolamentazione della permanenza delle minori con il padre, chiedeva che , per il periodo estivo, le figlie trascorressero con il padre due settimane da concordare fra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di accordi che le minori stessero col padre le prime due settimane di agosto, compreso il ferragosto, dal 2021 e le seconde due settimane, a partire dal 2022, con sospensione degli incontri padre - figlie, durante la permanenza delle figlie con la madre. La resistente chiedeva che le minori potessero trascorrere la viglia di Natale con la madre e il giorno di Natale col padre con cui passerebbero anche cinque giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del Capodanno, periodo da pagina 2 di 5
concordare fra le parti entro il 15 dicembre di ogni anno. Durante le festività pasquali, la chiedeva che le figlie stessero col padre per tre giorni,
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