Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 776

TRIB Catania
Sentenza
29 gennaio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
29 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 776
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 776
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5176/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5176/2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORELLI ELIO ANTONIO C.F._1
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 5
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PADALINO CARMELO C.F._3
C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie l'affido Controparte_1
condiviso delle figlie minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...] , di regolamentare i periodi di permanenza delle Persona_2
figlie con sé prevedendo che le stesse stiano con lui, a settimane alterne, martedì e giovedì pomeriggio e il martedì pomeriggio e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, lasciando ai genitori la possibilità di scegliere la regolamentazione dei periodi di permanenza con ciascun genitore nelle festività natalizie e pasquali, si dichiarava disponibile a versare per le figlie un assegno di € 400 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio concordava col marito sulla domanda di Controparte_1
separazione e di affido condiviso delle figlie e chiedeva il collocamento delle minori presso di sé , l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, concordava con le richieste del marito, in ordine alla regolamentazione della permanenza delle minori con il padre, chiedeva che , per il periodo estivo, le figlie trascorressero con il padre due settimane da concordare fra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, in mancanza di accordi che le minori stessero col padre le prime due settimane di agosto, compreso il ferragosto, dal 2021 e le seconde due settimane, a partire dal 2022, con sospensione degli incontri padre - figlie, durante la permanenza delle figlie con la madre. La resistente chiedeva che le minori potessero trascorrere la viglia di Natale con la madre e il giorno di Natale col padre con cui passerebbero anche cinque giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del Capodanno, periodo da pagina 2 di 5
concordare fra le parti entro il 15 dicembre di ogni anno. Durante le festività pasquali, la chiedeva che le figlie stessero col padre per tre giorni,
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