Trib. Livorno, sentenza 26/11/2024, n. 379
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Testo completo
N. R.G. V.g. 3084/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G M Presidente dott. A F Gdice Relatore dott. N M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3084/2024 promossa da:
CF ) con l'avv. N R CP_1 C.F._1
e
(CF ) con l'avv. F P CP_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 25/7/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, in data 26/05/2007 e che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(CF ), nato il [...] in [...] - Persona_1 C.F._3
Colombia - cittadino italiano – ed (CF Parte_1
) nato il [...] in C.F._4
Florencia - Colombia - cittadino italiano -, entrambi residenti in [...]. I figli, oggi maggiorenni, sono entrambi studenti ed economicamente non autosufficienti Con provvedimento in data 6/8/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21/11/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 21/11/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G M Presidente dott. A F Gdice Relatore dott. N M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3084/2024 promossa da:
CF ) con l'avv. N R CP_1 C.F._1
e
(CF ) con l'avv. F P CP_2 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 25/7/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, in data 26/05/2007 e che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(CF ), nato il [...] in [...] - Persona_1 C.F._3
Colombia - cittadino italiano – ed (CF Parte_1
) nato il [...] in C.F._4
Florencia - Colombia - cittadino italiano -, entrambi residenti in [...]. I figli, oggi maggiorenni, sono entrambi studenti ed economicamente non autosufficienti Con provvedimento in data 6/8/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21/11/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 21/11/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
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