Trib. Cassino, sentenza 05/12/2024, n. 1471
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Testo completo
N. R.G. 30/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20.11.2024, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in FORMIA via Costanzo Ciano n. 3, presso lo studio dell'Avv. PORCEDDU
GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
GAETA via Ponza n. 3, presso lo studio dell'Avv. INGUANTA ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di IN;
OGGETTO: ricorso ex art. 250 co. 4, c.c..
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024.
1 N. R.G. 30/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 250, co. 4, c.c., depositato in data 4.1.2023, conveniva Parte_1
in giudizio , chiedendo di essere autorizzato all'esecuzione di uno Controparte_1
specifico esame del DNA sul neonato nato a [...] il [...] ai fini Per_1 dell'accertamento della paternità del ricorrente;
di autorizzare il ricorrente a riconoscere il figlio in ipotesi di esito positivo del predetto esame. Per_1
A tal fine, l'attore deduceva: - che intraprendeva una relazione affettiva fissando una stabile convivenza more uxorio con la IG.ra , cessata nel settembre 2021;
- che dall'unione CP_1
nascevano le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]);
- che Per_2 Per_3
nonostante il deteriorarsi del rapporto sentimentale, a seguito di un momento di riavvicinamento, in data 14/08/2022 nasceva il terzo figlio - che la resistente non consentiva al padre di Per_1
riconoscere il figlio e gli proibiva di vedere e sentire le figlie minori;
- che il ricorrente sporgeva denuncia-querela in data 20/06/2022 per sottrazione dei figli minori ad opera della resistente;
- che il ricorrente chiedeva più volte alla resistente di acconsentire al riconoscimento di - che Per_1
il mancato consenso della madre al riconoscimento del figlio non trova valide giustificazioni, risultando dannoso e pregiudizievole per l'interesse del minore Per_1
Si costituiva in giudizio la IG.ra , adducendo che il riconoscimento Controparte_1
da parte sarebbe contrario all'interesse del minore, senza tuttavia mettere in dubbio che il Pt_1
ricorrente sia il padre biologico dello stesso e chiedendo il rigetto delle domande e la valutazione della capacità genitoriale del Pt_1
Parte convenuta deduceva, in particolare: - di essere madre delle e , Per_2 Per_3
frutto di una relazione di convivenza con il ricorrente;
- che a causa dei comportamenti del padre la relazione terminava nel settembre 2021;
che a seguito di un arresto in Francia il ricorrente rientrava in Italia e la coppia si riuniva con l'impegno del di riprendere un percorso di psicoterapia, ma Pt_1
che lo stesso volle interrompere dopo pochi mesi;
- che nell'ultimo periodo di convivenza la resistente aveva avvisaglie di fatti che accadevano e frequentazioni poco raccomandabili del IG. in cui venivano coinvolte le bambine;
- che la IG.ra tra dei documenti trovava Pt_1 CP_1
due Sentenze del Tribunale dei Minori di Milano aventi ad oggetto vicissitudini processuali occorse al ricorrente allora minorenne;
- che la vita altalenante che il IG. veva condotto anche Pt_1
prima della convivenza, avendo avuto problemi con la giustizia nella minore età, non è compatibile con la vita familiare e con una figura paterna e affidabile e di riferimento;
- che il ricorrente ha anche intrapreso durante tutto il periodo di convivenza altre relazioni dalle quali probabilmente sono nati altri figli;
- che il IG. si era preso cura delle figlie in maniera altalenante, Pt_1
delegando sempre alla ricorrente ogni adempimento;
- che la ricorrente non era riuscita in alcun
2 N. R.G. 30/2023
modo ad instaurare alcun dialogo con il IG. soprattutto per quanto riguarda qualsiasi Pt_1
decisione da assumere per le figlie;
- che proprio tale mancanza di dialogo, unita alla vita sregolata del IG. veva determinato l'allontanamento di quest'ultimo dalla vita familiare e dai figli Pt_1
definitivamente dal marzo 2022;
- che nei sette anni di convivenza la IG.ra aveva anche CP_1
subito comportamenti violenti da parte del IG. già nei primi tempi di frequentazione;
- Pt_1
che il riconoscimento di SA è da ritenere pregiudizievole per il minore, considerato che il padre dapprima insisteva nel fare abortire la IGnora, disinteressandosi del neonato e delle minori per lungo tempo.
All'udienza del 13/04/2023 il Giudice disponeva la C.T.U. al fine di accertare le condizioni delle parti circa l'esercizio della responsabilità genitoriale;
riscontrare e descrivere se sussistano problematiche a carico del padre tali da costituire un concreto rischio di compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso;
fornire indicazioni e suggerimenti in ordine all'affido, al collocamento del minore, alle modalità di frequentazione con i genitori, nonché in ordine agli interventi ed ai percorsi praticabili per superare le problematiche riscontrate.
All'udienza dell'11/01/2024 il Giudice, rilevato che la CTU aveva concluso con una valutazione positiva della capacità genitoriale del ricorrente, non rilevando a suo carico alcuna criticità o pericolosità e che tale valutazione positiva trovava riscontro anche nella relazione dei
Servizi Sociali e rilevato che risultavano emerse criticità con riferimento alla IG.ra , CP_1
invitava le parti a dare immediata attuazione ai suggerimenti indicati dalla CTU e invitava altresì i
Servizi Sociali di IN, già incaricati nel parallelo procedimento pendente n. 1618/2022 v.g. avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriali con riferimento a e Per_3
ad attivare gli incontri protetti anche con riferimento al minore Per_2 Per_1
All'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla convenuta, per essere stata introdotta la domanda con ricorso anziché con citazione.
Invero, l'art. 250 co. 4 c.c. nella formulazione pro tempore vigente dispone che “Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante;
se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la
3 N. R.G. 30/2023
relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”.
Ne consegue che correttamente la domanda è stata introdotta con ricorso.
Tanto rilevato, occorre altresì premettere che, a seguito della sentenza interpretativa di rigetto della questione di incostituzionalità dell'art. 250 c.c. (Corte Costituzionale 11/03/2011 n. 83), deve ritenersi che al "minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale”.
Al riguardo, tenuto conto dell'età del minore (nato il [...]) va innanzitutto escluso che debba disporsene l'audizione non avendo lo stesso, allo stato, consapevolezza e capacità comunicative tali da consentirgli di esprimere un giudizio riguardo alla genitorialità.
Inoltre, pur a fronte dei motivi di opposizione avanzati dalla IG.ra non appare CP_1
prospettabile un conflitto di interessi tra la stessa ed il minore. A ben vedere, infatti, con l'atto di opposizione la convenuta – senza mettere in dubbio la paternità del ricorrente – si limita ad esprimere in sostanza un giudizio negativo circa la personalità del ricorrente, a fronte dei comportamenti tenuti dal nel corso della gravidanza e del disinteresse mostrato nei confronti Pt_1
delle altre due figlie minorenni, nate dalla relazione, e Le predette considerazioni Per_3 Per_2
non appaiono espressive di un interesse individualistico della ricorrente ad opporsi al riconoscimento, con la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20.11.2024, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in FORMIA via Costanzo Ciano n. 3, presso lo studio dell'Avv. PORCEDDU
GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
GAETA via Ponza n. 3, presso lo studio dell'Avv. INGUANTA ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di IN;
OGGETTO: ricorso ex art. 250 co. 4, c.c..
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024.
1 N. R.G. 30/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 250, co. 4, c.c., depositato in data 4.1.2023, conveniva Parte_1
in giudizio , chiedendo di essere autorizzato all'esecuzione di uno Controparte_1
specifico esame del DNA sul neonato nato a [...] il [...] ai fini Per_1 dell'accertamento della paternità del ricorrente;
di autorizzare il ricorrente a riconoscere il figlio in ipotesi di esito positivo del predetto esame. Per_1
A tal fine, l'attore deduceva: - che intraprendeva una relazione affettiva fissando una stabile convivenza more uxorio con la IG.ra , cessata nel settembre 2021;
- che dall'unione CP_1
nascevano le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]);
- che Per_2 Per_3
nonostante il deteriorarsi del rapporto sentimentale, a seguito di un momento di riavvicinamento, in data 14/08/2022 nasceva il terzo figlio - che la resistente non consentiva al padre di Per_1
riconoscere il figlio e gli proibiva di vedere e sentire le figlie minori;
- che il ricorrente sporgeva denuncia-querela in data 20/06/2022 per sottrazione dei figli minori ad opera della resistente;
- che il ricorrente chiedeva più volte alla resistente di acconsentire al riconoscimento di - che Per_1
il mancato consenso della madre al riconoscimento del figlio non trova valide giustificazioni, risultando dannoso e pregiudizievole per l'interesse del minore Per_1
Si costituiva in giudizio la IG.ra , adducendo che il riconoscimento Controparte_1
da parte sarebbe contrario all'interesse del minore, senza tuttavia mettere in dubbio che il Pt_1
ricorrente sia il padre biologico dello stesso e chiedendo il rigetto delle domande e la valutazione della capacità genitoriale del Pt_1
Parte convenuta deduceva, in particolare: - di essere madre delle e , Per_2 Per_3
frutto di una relazione di convivenza con il ricorrente;
- che a causa dei comportamenti del padre la relazione terminava nel settembre 2021;
che a seguito di un arresto in Francia il ricorrente rientrava in Italia e la coppia si riuniva con l'impegno del di riprendere un percorso di psicoterapia, ma Pt_1
che lo stesso volle interrompere dopo pochi mesi;
- che nell'ultimo periodo di convivenza la resistente aveva avvisaglie di fatti che accadevano e frequentazioni poco raccomandabili del IG. in cui venivano coinvolte le bambine;
- che la IG.ra tra dei documenti trovava Pt_1 CP_1
due Sentenze del Tribunale dei Minori di Milano aventi ad oggetto vicissitudini processuali occorse al ricorrente allora minorenne;
- che la vita altalenante che il IG. veva condotto anche Pt_1
prima della convivenza, avendo avuto problemi con la giustizia nella minore età, non è compatibile con la vita familiare e con una figura paterna e affidabile e di riferimento;
- che il ricorrente ha anche intrapreso durante tutto il periodo di convivenza altre relazioni dalle quali probabilmente sono nati altri figli;
- che il IG. si era preso cura delle figlie in maniera altalenante, Pt_1
delegando sempre alla ricorrente ogni adempimento;
- che la ricorrente non era riuscita in alcun
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modo ad instaurare alcun dialogo con il IG. soprattutto per quanto riguarda qualsiasi Pt_1
decisione da assumere per le figlie;
- che proprio tale mancanza di dialogo, unita alla vita sregolata del IG. veva determinato l'allontanamento di quest'ultimo dalla vita familiare e dai figli Pt_1
definitivamente dal marzo 2022;
- che nei sette anni di convivenza la IG.ra aveva anche CP_1
subito comportamenti violenti da parte del IG. già nei primi tempi di frequentazione;
- Pt_1
che il riconoscimento di SA è da ritenere pregiudizievole per il minore, considerato che il padre dapprima insisteva nel fare abortire la IGnora, disinteressandosi del neonato e delle minori per lungo tempo.
All'udienza del 13/04/2023 il Giudice disponeva la C.T.U. al fine di accertare le condizioni delle parti circa l'esercizio della responsabilità genitoriale;
riscontrare e descrivere se sussistano problematiche a carico del padre tali da costituire un concreto rischio di compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso;
fornire indicazioni e suggerimenti in ordine all'affido, al collocamento del minore, alle modalità di frequentazione con i genitori, nonché in ordine agli interventi ed ai percorsi praticabili per superare le problematiche riscontrate.
All'udienza dell'11/01/2024 il Giudice, rilevato che la CTU aveva concluso con una valutazione positiva della capacità genitoriale del ricorrente, non rilevando a suo carico alcuna criticità o pericolosità e che tale valutazione positiva trovava riscontro anche nella relazione dei
Servizi Sociali e rilevato che risultavano emerse criticità con riferimento alla IG.ra , CP_1
invitava le parti a dare immediata attuazione ai suggerimenti indicati dalla CTU e invitava altresì i
Servizi Sociali di IN, già incaricati nel parallelo procedimento pendente n. 1618/2022 v.g. avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriali con riferimento a e Per_3
ad attivare gli incontri protetti anche con riferimento al minore Per_2 Per_1
All'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla convenuta, per essere stata introdotta la domanda con ricorso anziché con citazione.
Invero, l'art. 250 co. 4 c.c. nella formulazione pro tempore vigente dispone che “Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante;
se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la
3 N. R.G. 30/2023
relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”.
Ne consegue che correttamente la domanda è stata introdotta con ricorso.
Tanto rilevato, occorre altresì premettere che, a seguito della sentenza interpretativa di rigetto della questione di incostituzionalità dell'art. 250 c.c. (Corte Costituzionale 11/03/2011 n. 83), deve ritenersi che al "minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale”.
Al riguardo, tenuto conto dell'età del minore (nato il [...]) va innanzitutto escluso che debba disporsene l'audizione non avendo lo stesso, allo stato, consapevolezza e capacità comunicative tali da consentirgli di esprimere un giudizio riguardo alla genitorialità.
Inoltre, pur a fronte dei motivi di opposizione avanzati dalla IG.ra non appare CP_1
prospettabile un conflitto di interessi tra la stessa ed il minore. A ben vedere, infatti, con l'atto di opposizione la convenuta – senza mettere in dubbio la paternità del ricorrente – si limita ad esprimere in sostanza un giudizio negativo circa la personalità del ricorrente, a fronte dei comportamenti tenuti dal nel corso della gravidanza e del disinteresse mostrato nei confronti Pt_1
delle altre due figlie minorenni, nate dalla relazione, e Le predette considerazioni Per_3 Per_2
non appaiono espressive di un interesse individualistico della ricorrente ad opporsi al riconoscimento, con la
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