Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17912

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17912
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17912
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa M I Presidente
dott.ssa F A Giudice
dott.ssa M T M Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11325/2023 promossa da:
, Parte_1
nato a [...] il [...],
con il patrocinio dell'avv.to C R
ricorrente
contro

Controparte_1
nata a [...] il [...]
resistente-contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2023 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Roma, in data 1 giugno 1996 con e che dalla Controparte_1 predetta unione erano nati i figli (Roma, 13 marzo 1997) e (Roma, 17 Per_1 Per_2 aprile 2002) esponeva che con sentenza n. 4592/2021 pubblicata il 15 marzo 2021, il
Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi stabilendo, tra
l'altro, l'obbligo del padre di versare alla madre un assegno quale contributo al mantenimento dei figli di euro 450 mensili (euro 225 per ciascun figlio);
tanto premesso, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con revoca del contributo a suo carico per il mantenimento dei figli, stante la raggiunta indipendenza economica degli stessi.
La resistente, cui il ricorso è stato ritualmente notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., non si è costituita in giudizio.
Sulla richiesta di scioglimento del matrimonio
Ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento
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