Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18750
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Testo completo
N. R.G. 22572/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato Parte_1 in EGITTO il 28.11.1993, con il patrocinio dell'avv. Cosimo Alvaro, nei confronti della Questura della Provincia di Latina, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per
l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale del
03.05.2024, notificato al ricorrente in data 13.05.2024.
*****
Il ricorrente ha sostenuto che l'espulsione verso il paese d'origine comporterebbe l'insorgere del rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, anche tenuto conto dell'esistenza, in Egitto, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani;
di lavorare con contratto
a tempo indeterminato in Italia e di aver conseguito certificato di lingua italiana livello A1.
Il ricorrente ha aggiunto di aver presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale e di essere stato destinatario di un provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Latina sulla base del parere negativo della Commissione per il Riconoscimento della Protezione internazionale.
Lo stesso, nell'impugnare il provvedimento di diniego, ha sottolineato la sussistenza di elementi relativi alla sua integrazione sul territorio nazionale, legittimanti, ai sensi dell'art 19 D. lgs.
286/1998, nonché alla luce dell'art. 8 CEDU, il riconoscimento della protezione richiesta.
Alla luce delle suesposte considerazioni ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “concedere alla ricorrente il permesso di soggiorno protezione
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da , nato Parte_1 in EGITTO il 28.11.1993, con il patrocinio dell'avv. Cosimo Alvaro, nei confronti della Questura della Provincia di Latina, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per
l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale del
03.05.2024, notificato al ricorrente in data 13.05.2024.
*****
Il ricorrente ha sostenuto che l'espulsione verso il paese d'origine comporterebbe l'insorgere del rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, anche tenuto conto dell'esistenza, in Egitto, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani;
di lavorare con contratto
a tempo indeterminato in Italia e di aver conseguito certificato di lingua italiana livello A1.
Il ricorrente ha aggiunto di aver presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale e di essere stato destinatario di un provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Latina sulla base del parere negativo della Commissione per il Riconoscimento della Protezione internazionale.
Lo stesso, nell'impugnare il provvedimento di diniego, ha sottolineato la sussistenza di elementi relativi alla sua integrazione sul territorio nazionale, legittimanti, ai sensi dell'art 19 D. lgs.
286/1998, nonché alla luce dell'art. 8 CEDU, il riconoscimento della protezione richiesta.
Alla luce delle suesposte considerazioni ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “concedere alla ricorrente il permesso di soggiorno protezione
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