Trib. Parma, sentenza 03/12/2024, n. 945

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 03/12/2024, n. 945
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 945
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 932/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di MA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
932/2024 RG., promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e Parte_8 Parte_9 Parte_10
, rappresentati e difesi, giusta delega apposta in calce al Parte_11
ricorso introduttivo, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di MA, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale, sito in MA, Via Palermo, n. 2;

RICORRENTI contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti in Bologna (BO), Via Alfredo Testoni
n. 6;

RESISTENTE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione


1. Svolgimento del processo.


1.1. Con ricorso depositato in data 26.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe, in servizio presso la negli anni Controparte_1
scolastici analiticamente dedotti in ricorso, adivano l'intestato Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, al fine di far accertare, in primo luogo, il loro diritto a percepire la retribuzione spettante al personale DO delle Scuole Europee e, in secondo luogo, l'illegittimità della riduzione del 25% di tale retribuzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della in data 8 aprile 2013 per Controparte_1
coloro che avevano assunto servizio dal 1° settembre 2013 (sino all'anno scolastico
2021/2022) nonché della riduzione del 2,8% attuata dalla Scuola convenuta, con delibera n. 2 del 18.05.2022, in relazione all'anno scolastico 2022/2023, con conseguente condanna alla corresponsione in loro favore delle differenze retributive rispetto alla retribuzione in godimento, per un ammontare complessivo di Euro
329.790,67, oltre rivalutazione ed interessi.
I ricorrenti, in particolare, agivano giudizialmente deducendo l'illegittimità della Contr decurtazione retributiva operata dalla e rivendicando il diritto a percepire, ai sensi dell'art. 1, comma 11, L. n. 115 del 2009, il trattamento economico indicato, sulla base della qualifica rivestita, dalla tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010 – con un incremento dell'8,29% dall'anno scolastico 2021/2022 e del 15,30% dall'a.s.
2022/2023 (8,29 + 7,01%).
I ricorrenti instavano, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,

1. in via preliminare:

• disapplicare, se occorre, l'art. 6, comma 7, lett. e) del D.M. n. 138/2010 nella parte Contr in cui attribuisce al Consiglio di Amministrazione di la facoltà di determinare le retribuzioni del personale della Scuola, nonché l'art. 24, comma 8 del D.M. n.
138/2010 nonché di ogni altro atto successivo e/o conseguente e/o connesso quali ad esempio la delibera del CDA dell'8/4/2013 nella parte in cui decurta del 25% la retribuzione prevista dalla tabella A del D.M. 138/2010 nonché la delibera del CDA del 18/5/2022 che decurta del 2,80% la retribuzione prevista dalla tabella A del D.M.
138/2010;



2. nel merito:

IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla P_
di MA a partire dal 1° settembre 2010 in quanto non ha applicato l'art.
[...]
1, comma 11 della L. n. 115/2009;

• accertare e dichiarare il diritto delle/i ricorrenti di percepire per l'attività prestata presso la SEP dal 1° settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I;

• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 24 comma 8 DM 138/2010, il diritto dei docenti del ciclo secondario e primario, assunti con contratto di prestazione d'opera, di percepire una retribuzione parametrata a quella prevista per
i docenti del ciclo secondario o primario dalla tabella A del DI 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia;

• accertare e dichiarare illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del Contr personale della che ha preso servizio successivamente al 1/9/2013 così come prevista dalla delibera del CDA dell'8/4/2013 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;

• accertare e dichiarare illegittima la riduzione del 2,80% della retribuzione del personale della SEP che ha preso servizio successivamente al 1/9/2022 così come prevista dalla delibera del CDA dell'18/5/2022 e che quindi le/i ricorrenti hanno perlomeno diritto anche per l'anno scolastico 2022/2023 alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;

• accertare e dichiarare che le retribuzioni indicate nella Tabella A del DI 138/2010 sono equiparate alle retribuzioni base erogate nell' a.s. 2010/2011 nelle Scuole
Europee di tipo I, e cioè allo step 1 della tabella allegata allo Statuto del Personale
Comandato nelle Scuole Europee;

• accertare e dichiarare che le retribuzioni base (step 1) erogate nelle Scuole
Europee di tipo I dal 1/7/2021 sono aumentate del 8,29% e dal 1/7/2022 sono aumentate del 15,30% rispetto a quelle erogate nell' a.s. 2010/2011;

• accertare e dichiarare il diritto delle/dei ricorrenti a vedersi riconoscere detti aumenti percentuali in ossequio al principio di equiparazione di cui all'art. 1 comma
11 Legge 115/2009;

• condannare la di MA a corrispondere alle/ai ricorrenti a Controparte_1
Contr titolo di differenze retributive per il lavoro prestato presso la , per i periodi indicati in ricorso, le seguenti somme lorde (lordo dipendente):
€ 56.814,34 Parte_1
€ 21.411,92 Parte_2 € 116.815,64 Parte_3
€ 22.703,49 Parte_4
€ 119.920,75 Parte_12
€ 97.247,44 Parte_6
€ 108.713,24 Parte_7
€ 8.384,43 Parte_8
€ 88.077,66 Parte_10
€ 95.409,27 Parte_9
€ 27.844,34 Parte_11
o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA E CP_3
• accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla
[...]
a partire dal 1° settembre 2010 in quanto non ha applicato l'art. Controparte_1
1, comma 11 della L. n. 115/2009;

• accertare e dichiarare il diritto delle/i ricorrenti di percepire per l'attività prestata presso la SEP dal 1° settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I;

• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 24 comma 8 DM 138/2010, il diritto dei docenti del ciclo secondario e primario, assunti con contratto di prestazione d'opera, di percepire una retribuzione parametrata a quella prevista per
i docenti del ciclo secondario o primario dalla tabella A del DI 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia;

• accertare e dichiarare illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del Contr personale della che ha preso servizio successivamente al 1/9/2013 così come prevista dalla delibera del CDA dell'8/4/2013 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;

• accertare e dichiarare illegittima la riduzione del 2,80% della retribuzione del personale della SEP che ha preso servizio successivamente al 1/9/2022 così come prevista dalla delibera del CDA dell'18/5/2022 e che quindi le/i ricorrenti hanno perlomeno diritto anche per l'anno scolastico 2022/2023 alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;

• condannare la di MA a corrispondere alle/ai ricorrenti a Controparte_1
Contr titolo di differenze retributive per il lavoro prestato presso la , per i periodi indicati in ricorso, le seguenti somme lorde (lordo dipendente):
€ 46.351,32 Parte_1
€ 21.411,92 Parte_2
€ 100.816,00 Parte_3
€ 15.510,32 Parte_4
€ 94.779,56 Parte_12
€ 65.295,12 Parte_6
€ 92.710,42 Parte_7 € 5.617,19 Parte_8
€ 75.705,13 Parte_10
€ 82.432,56 Parte_9
€ 18.655,83 Parte_11
o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
IN OGNI CASO
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente degli accessori da calcolarsi ex art.
22 comma 36 della Legge 724/1994 da dì del dovuto al saldo
Con vittoria di spese di lite oltre Rimb. Forf. spese generali, CPA e Iva da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.

1.2. Con memoria depositata in data 28.10.2024, Controparte_1
si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza delle domande attore, di
[...]
cui chiedeva la reiezione.
In particolare - richiamata la disposizione di cui all'art. 6, comma 7, del D.I. n.
138/2010, che attribuisce al CdA della Scuola per l'Europa la facoltà di determinare
in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante” - sosteneva la legittimità della riduzione del 25% delle retribuzioni indicate nella tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010 ad opera della delibera del consiglio di amministrazione della scuola assunta in data 08.04.2013 nonché della riduzione del 2,8% disposta con delibera n. 2 del 18.5.2022.
Rilevava, in particolare, che l'art. 1, comma 11 L. n. 115/2009 – il quale consacrava il principio di equiparazione della retribuzione
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