Trib. Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 44
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Testo completo
N. R.G. 6911/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 6911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “altri contratti di diritto amministrativo”
Tra
IR NO (C.F. [...]), nato a [...], il
25/07/1942, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ranalli e dall'Avv.
Fabrizio Garzuglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lietta
Calzoni, in Perugia, Via Bonazzi n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attore
e
REGIONE UMBRIA (C.F. 80000130544), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Gobbo, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, in Perugia, Corso Vannucci n. 30, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 12
NO UL ha convenuto in giudizio la Regione Umbria per ottenere
l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, nullità o inefficacia della determina dirigenziale della Regione Umbria n. 8672 del 29/08/2017, con cui gli
è stato revocato il contributo pubblico di euro 727.492,42 erogato in relazione alla
Misura 121 - “Ammodernamento delle aziende agricole” prevista nel P.S.R. Umbria
2007-2013.
L'attore ha sostenuto che la delibera di revoca è stata assunta sulla base della pendenza di un procedimento penale a suo carico, avviato a seguito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, dai quali era emerso che alcuni dei beni acquistati con i contributi pubblici erano usati e non nuovi, come invece richiesto dal bando di ammissione.
L'attore ha quindi lamentato:
- l'illegittimità del provvedimento di revoca, per essere stato assunto in violazione dell'obbligo in capo all'amministrazione di dare comunicazione, ex artt. 7 L. n.
241/1990, dell'avvio del procedimento, in tal modo impedendo all'attore di partecipare al procedimento amministrativo e di esercitare il proprio diritto di difesa;
- la violazione dell'art.
4.3 delle linee guida del P.S.R. per l'Umbria 2007/2013, secondo cui l'infrazione deve essere preventivamente contestata all'inadempiente per consentirgli di opporre ricorso e presentare memorie e documenti;
- la violazione degli artt. 3, 21 quinquies della L. n. 241/1990, nonché dell'art. 4 delle richiamate linee guida, ritenendo il provvedimento viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto la Regione non aveva effettuato alcun autonomo controllo e aveva invece attribuito rilievo – a cinque anni di distanza dalla liquidazione del contributo e nonostante i sopralluoghi a suo tempo effettuati in sede di ammissione del contributo – al decreto penale che dispone il giudizio;
- il travisamento dei fatti e la violazione del bando di cui alla D.D. n. 4219/2008 e delle relative linee guida da parte della convenuta, per non aver considerato che tutti i materiali di cui alle fatture n. 251/2010, e n. 252/2010 emesse da CRC, nonché di cui alle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 emesse da Fingest, erano nuovi, in quanto mai utilizzati prima;
pagina 2 di 12
- l'insussistenza, ai sensi del REG. CE n. 1975 del 07/12/2006, dei presupposti della revoca, non essendo sufficiente l'esito delle indagini della polizia giudiziaria;
- la violazione dell'allegato 1, punto 3, lett. K) alla Delibera della Giunta Regionale
n. 392/2008, e dell'art. 14 del D.D. n. 4219/2008, per non essere – come detti – i predetti beni mai stati utilizzati prima.
Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, la Regione Umbria ha dato atto che la revoca era stata adottata sulla scorta dei verbali di contestazione redatti dall'Ispettorato Centrale tutela della qualità e repressione frodi e dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Orvieto, dai quali emergeva come il UL avesse fatto apparire come nuovi macchinari e attrezzature usate e, segnatamente, la linea di vinificazione di cui alla fattura n.
251/2010 emessa da CRC, la linea di lavorazione in bianco di cui alla fattura n.
252/2010 emessa da CRC, e la linea osmosi inversa per desalinizzazione acqua, centrale frigorifera ed impianto refrigerazione, di cui alle fatture n. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8 emesse da Fingest.
Parte convenuta ha quindi ribadito che la revoca del contributo per l'acquisto dei materiali era fondata sul fatto che essi, contrariamente a quanto dichiarato nell'impegno assunto all'atto della presentazione della domanda di aiuto, erano usati e, come tali, non rientravano tra le spese ammissibili.
Ha, poi, contestato le doglianze avversarie e, in particolare:
- ha assunto l'insussistenza, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del
1990, dei presupposti per l'annullamento del provvedimento di revoca per mancata comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura vincolata del predetto provvedimento di revoca e l'impossibilità per la Regione di adottare un provvedimento a contenuto diverso, essendo le risultanze dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, contenute nel relativo verbale, assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c. c.;
ha, in ogni caso, sotto questo profilo, sostenuto
l'infondatezza della predetta doglianza per non aver l'attore indicato gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento se gli fosse stata data comunicazione di avvio del procedimento;
pagina 3 di 12
- ha contestato la violazione dell'art. 43 della D.G.R. n. 392/2008, regolando la normativa richiamata una fattispecie diversa rispetto a quella per cui è causa in cui l'accertamento è stato compiuto da soggetto diverso dalla Regione.
- ha eccepito l'inammissibilità della domanda di annullamento, essendo l'azione proposta meramente dichiarativa e non costitutiva;
- ha contestato la lamentata insussistenza dei presupposti della revoca, ai sensi del REG. CE n. 1975 del 07/12/2006, ritenendo che la relazione di controllo a cui sembra riferirsi l'attore riguarda ipotesi diverse da quelle in esame in cui
l'accertamento è stato compiuto da un soggetto diverso dalla regione.
La Regione ha, infine, insistito in ordine all'intervenuto accertamento da parte della Guardia di Finanza dei fatti posti alla base della revoca e, di conseguenza, ha ribadito la legittimità della determina dirigenziale n. 8672/2017 per cui è causa.
All' udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, è stato disposto lo scambio delle rispettive memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., con le quali parte attrice ha dato atto dell'intervenuta sentenza di assoluzione di NO UL nel giudizio penale iscritto al R.G. n. 617/2017 e al n. 2213 R.G.N.R. del
Tribunale di Terni, avviato a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di
Finanza per il reato di cui all'art. 640 bis c.p.c., producendo in atti il relativo dispositivo.
All'esito dello scambio delle ulteriori memorie istruttorie, il precedente giudice istruttore ha disposto l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., della sentenza, completa di motivazione, emessa dal Tribunale di Terni, nonché della documentazione relativa alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti di NO UL.
La causa è stata poi istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
Mutata la persona del giudice istruttore, all'udienza del 21/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• NO UL, “come da scritti difensivi”, ossia:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 6911 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “altri contratti di diritto amministrativo”
Tra
IR NO (C.F. [...]), nato a [...], il
25/07/1942, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Ranalli e dall'Avv.
Fabrizio Garzuglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lietta
Calzoni, in Perugia, Via Bonazzi n. 9, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attore
e
REGIONE UMBRIA (C.F. 80000130544), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Gobbo, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale, in Perugia, Corso Vannucci n. 30, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 12
NO UL ha convenuto in giudizio la Regione Umbria per ottenere
l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, nullità o inefficacia della determina dirigenziale della Regione Umbria n. 8672 del 29/08/2017, con cui gli
è stato revocato il contributo pubblico di euro 727.492,42 erogato in relazione alla
Misura 121 - “Ammodernamento delle aziende agricole” prevista nel P.S.R. Umbria
2007-2013.
L'attore ha sostenuto che la delibera di revoca è stata assunta sulla base della pendenza di un procedimento penale a suo carico, avviato a seguito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, dai quali era emerso che alcuni dei beni acquistati con i contributi pubblici erano usati e non nuovi, come invece richiesto dal bando di ammissione.
L'attore ha quindi lamentato:
- l'illegittimità del provvedimento di revoca, per essere stato assunto in violazione dell'obbligo in capo all'amministrazione di dare comunicazione, ex artt. 7 L. n.
241/1990, dell'avvio del procedimento, in tal modo impedendo all'attore di partecipare al procedimento amministrativo e di esercitare il proprio diritto di difesa;
- la violazione dell'art.
4.3 delle linee guida del P.S.R. per l'Umbria 2007/2013, secondo cui l'infrazione deve essere preventivamente contestata all'inadempiente per consentirgli di opporre ricorso e presentare memorie e documenti;
- la violazione degli artt. 3, 21 quinquies della L. n. 241/1990, nonché dell'art. 4 delle richiamate linee guida, ritenendo il provvedimento viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto la Regione non aveva effettuato alcun autonomo controllo e aveva invece attribuito rilievo – a cinque anni di distanza dalla liquidazione del contributo e nonostante i sopralluoghi a suo tempo effettuati in sede di ammissione del contributo – al decreto penale che dispone il giudizio;
- il travisamento dei fatti e la violazione del bando di cui alla D.D. n. 4219/2008 e delle relative linee guida da parte della convenuta, per non aver considerato che tutti i materiali di cui alle fatture n. 251/2010, e n. 252/2010 emesse da CRC, nonché di cui alle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 emesse da Fingest, erano nuovi, in quanto mai utilizzati prima;
pagina 2 di 12
- l'insussistenza, ai sensi del REG. CE n. 1975 del 07/12/2006, dei presupposti della revoca, non essendo sufficiente l'esito delle indagini della polizia giudiziaria;
- la violazione dell'allegato 1, punto 3, lett. K) alla Delibera della Giunta Regionale
n. 392/2008, e dell'art. 14 del D.D. n. 4219/2008, per non essere – come detti – i predetti beni mai stati utilizzati prima.
Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, la Regione Umbria ha dato atto che la revoca era stata adottata sulla scorta dei verbali di contestazione redatti dall'Ispettorato Centrale tutela della qualità e repressione frodi e dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Orvieto, dai quali emergeva come il UL avesse fatto apparire come nuovi macchinari e attrezzature usate e, segnatamente, la linea di vinificazione di cui alla fattura n.
251/2010 emessa da CRC, la linea di lavorazione in bianco di cui alla fattura n.
252/2010 emessa da CRC, e la linea osmosi inversa per desalinizzazione acqua, centrale frigorifera ed impianto refrigerazione, di cui alle fatture n. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8 emesse da Fingest.
Parte convenuta ha quindi ribadito che la revoca del contributo per l'acquisto dei materiali era fondata sul fatto che essi, contrariamente a quanto dichiarato nell'impegno assunto all'atto della presentazione della domanda di aiuto, erano usati e, come tali, non rientravano tra le spese ammissibili.
Ha, poi, contestato le doglianze avversarie e, in particolare:
- ha assunto l'insussistenza, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 del
1990, dei presupposti per l'annullamento del provvedimento di revoca per mancata comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura vincolata del predetto provvedimento di revoca e l'impossibilità per la Regione di adottare un provvedimento a contenuto diverso, essendo le risultanze dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, contenute nel relativo verbale, assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c. c.;
ha, in ogni caso, sotto questo profilo, sostenuto
l'infondatezza della predetta doglianza per non aver l'attore indicato gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento se gli fosse stata data comunicazione di avvio del procedimento;
pagina 3 di 12
- ha contestato la violazione dell'art. 43 della D.G.R. n. 392/2008, regolando la normativa richiamata una fattispecie diversa rispetto a quella per cui è causa in cui l'accertamento è stato compiuto da soggetto diverso dalla Regione.
- ha eccepito l'inammissibilità della domanda di annullamento, essendo l'azione proposta meramente dichiarativa e non costitutiva;
- ha contestato la lamentata insussistenza dei presupposti della revoca, ai sensi del REG. CE n. 1975 del 07/12/2006, ritenendo che la relazione di controllo a cui sembra riferirsi l'attore riguarda ipotesi diverse da quelle in esame in cui
l'accertamento è stato compiuto da un soggetto diverso dalla regione.
La Regione ha, infine, insistito in ordine all'intervenuto accertamento da parte della Guardia di Finanza dei fatti posti alla base della revoca e, di conseguenza, ha ribadito la legittimità della determina dirigenziale n. 8672/2017 per cui è causa.
All' udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, è stato disposto lo scambio delle rispettive memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., con le quali parte attrice ha dato atto dell'intervenuta sentenza di assoluzione di NO UL nel giudizio penale iscritto al R.G. n. 617/2017 e al n. 2213 R.G.N.R. del
Tribunale di Terni, avviato a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di
Finanza per il reato di cui all'art. 640 bis c.p.c., producendo in atti il relativo dispositivo.
All'esito dello scambio delle ulteriori memorie istruttorie, il precedente giudice istruttore ha disposto l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., della sentenza, completa di motivazione, emessa dal Tribunale di Terni, nonché della documentazione relativa alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti di NO UL.
La causa è stata poi istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
Mutata la persona del giudice istruttore, all'udienza del 21/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• NO UL, “come da scritti difensivi”, ossia:
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