Trib. Varese, sentenza 17/09/2024, n. 273

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Varese, sentenza 17/09/2024, n. 273
Giurisdizione : Trib. Varese
Numero : 273
Data del deposito : 17 settembre 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 17/09/2024 N. 219 /2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
G M quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. R Parte_1 C.F._1
M ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Mercalli 14, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. G C ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto, casella PEC come da Email_1
procura allegata alla memoria
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento mansioni superiori - ricalcolo incidenze lavoro straordinario - differenze retributive.
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23.4.2020 conveniva in giudizio la in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, formulando le conclusioni che di seguito integralmente si riportano:
“…in via principale 1. per tutte le ragioni e motivazioni indicate nel presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente 1.1 al riconoscimento del livello professionale 3B del CCNL


Co FISE area Operativo- funzionale ovvero area Conduzione a far data dal 01.01.14;
alla corresponsione da parte di delle somme derivanti dal mancato godimento per gli Controparte_1
anni dal 2014 al 2017 della pausa pranzo;

1.3 nonché al pagamento delle somme derivanti dal ricalcolo delle incidenze per lavoro straordinario per le maggiorazioni su premi e trasferte su ferie, per 13^ e 14^ mensilità, TFR, per indennità per lavoro disagiato tenendo conto dell'inquadramento al livello 3B del CCNL FISE, e per l'effetto condannare in persona del suo l.r.p.t. Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 29.109,61=, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia In subordine 2. Per tutte le ragioni e motivazioni indicate nel presente ricorso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione da parte di delle somme derivanti dal CP_1
mancato godimento per gli anni dal 2014 al 2017 della pausa pranzo nonché per gli straordinari le maggiorazioni per premi e trasferte su ferie, 13^ e 14^ mensilità, TFR, indennità per lavoro disagiato nonché delle incidenze non corrisposte…”;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando tutto quanto ex adverso dedotto;
con vittoria di spese.
Disposti alcuni rinvii della trattazione del procedimento in costanza dell'emergenza epidemiologica da diffusione del CORONAVIRUS COVID-19, fissate pertanto udienze con la modalità della trattazione scritta, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione della vertenza, ammessa ed espletata attività istruttoria, disposto un rinvio per impedimento a comparire in udienza del procuratore di parte ricorrente, l'udienza di discussione del 17.9.2024 veniva celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che il ricorrente “…è stato dipendente dal 02/09/13 fino luglio 2019 (anno nel quale ha rassegnato le proprie dimissioni) della società odierna resistente con qualifica di “autista raccoglitore” e inquadramento iniziale al livello 1B del CCNL FISE” (doc. 1 ricorrente);
- che “…al momento della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente era inquadrato sempre come “autista raccoglitore” con attribuzione del livello 3B”;
- che il “…è stato assunto il 02/09/2013 con qualifica di “operaio” e Pt_1
inquadramento al livello 1B del CCNL FISE inizialmente con contratto a tempo determinato
… solo successivamente … trasformato a tempo indeterminato full-time” (docc. 3 e 4 ricorrente);
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- che “…la sede di lavoro indicata dal datore era quella di Malnate”;
- che “…successivamente il lavoratore è stato inquadrato: - da marzo 2014 a luglio 2016 come autista raccoglitore con attribuzione del livello 2B del CCNL;
- da agosto 2016 in avanti come autista raccoglitore con attribuzione del livello 3B del CCNL”;
- che “…a fronte delle previsioni del CCNL che all'art. 17 prevede un orario di lavoro settimanale di 36 ore su sei giorni (6 ore al dì) con un massimo di nove ore giornaliere
(quindi 48 settimanali), il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa, senza alcuna pausa, oltre l'orario massimo consentito”;
- che “…l'attività lavorativa del ricorrente, infatti, aveva inizio alle 06:00 del mattino con
l'accesso nei locali aziendali di Arcisate per prendere visione degli adempimenti del giorno
e per indossare gli indumenti da lavoro”;
- che il “…effettuati tali incombenti prendeva in consegna camion a tre assi per Pt_1 la raccolta e il trasporto dei rifiuti”;
- che “…per la conduzione del detto veicolo era necessario il possesso della patente “C””
(doc. 9 ricorrente);
- che “…il ricorrente, preso in consegna il mezzo, provvedeva ad agganciare il rimorchi e recarsi nelle piazzole ecologiche di Viggiù, Saltrio, , , Persona_1 Per_2 Per_3
”;
Per_4
- che “…una volta effettuato il carico di rifiuti provvedeva a scaricarlo nei vari centri all'uopo destinati: Milano Rho-Fiera per la plastica, Origgio per il vetro, Mozzate/Ferrero per l'umido”;
- che “…l'attività terminava alle 15:00/15:30 e veniva svolta in modo continuativo senza
l'effettuazione di pause”.
Tutto ciò premesso il ricorrente ha quindi adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, chiedendo, nello specifico, il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo gennaio 2014 – luglio 2016;
il riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti alle pause non fruite;
il riconoscimento delle differenze retributive derivanti – come dedotto nel corpo del ricorso – dal ricalcolo delle incidenze relative agli importi pagati per lavoro straordinario esclusivamente su ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e su TFR.
***
Nella fattispecie in esame è sin da ora opportuno richiamare l'orientamento ormai consolidato della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il
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riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ. n. 14088/2001).
E ancora “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Civ. n. 8025/2003).
Il vaglio della domanda de qua, infatti, è vincolato ad un preciso procedimento logico- giuridico che il giudice è tenuto a formulare, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento” (Cass. Civ. n. 8589/2015).
***
Quanto alla domanda concernente il riconoscimento dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente richiamate in contratto per il periodo gennaio 2014
– luglio 2016, occorre in primo luogo richiamare la declaratoria prevista dal CCNL di settore, peraltro correttamente richiamata dal nel proprio atto introduttivo. Pt_1
In particolare, l'articolo 15 CCNL FISE ASSOAMBIENTE prevede che appartengano al livello professionale 2 - AREA OPERATIVA FUNZIONALE quei lavoratori “…che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1°livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, seguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui
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conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B , con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3. Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con ausilio di veicoli;
- addetto ad attività di risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali e di raccolta acque fecali;
- addetto nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;
- addetto all'attività di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione di segnaletica orizzontale e verticale”.
Diversamente, appartengono al livello professionale 3, medesima area, quei lavoratori “…che svolgono attività esecutive in base alle procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B. Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo dei compattatori, spazzatrici, innaffiatrici;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera;
- operatore tecnico alle potature di alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico ambientale, operatore di polizia mortuaria, ecc..”.
Il medesimo articolo, per quanto concerne l' prevede quanto segue: Controparte_3
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Ebbene il a sostegno del proprio assunto, ha dedotto che nel corso del rapporto di Pt_1 lavoro gli veniva affidata la conduzione dei camion scarrabili per cui era necessaria la patente “C”, ragione per la quale gli dovrebbe essere riconosciuto, quantomeno dal gennaio 2014, il livello 3 –
“Area operativa funzionale” o il livello 3 “Area conduzione”, posto che l'inquadramento in quest'ultima include “… il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione dei veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C” (doc. 1 ricorrente).
Per vagliare la domanda de qua occorre quindi esaminare le emergenze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria espletata, che per praticità si riporta integralmente.
Interrogato sui capitoli ammessi, il teste di parte ricorrente , dipendente della Testimone_1 convenuta in qualità di autista e che al momento dell'escussione aveva una causa in corso con la convenuta per differenze retributive e mansioni superiori non riconosciute pendente innanzi all'intestato Tribunale, ha dichiarato quanto segue: “ADR: Conosco il ricorrente perché è un mio collega;
io ero già dipendente della convenuta;
il ricorrente è arrivato dopo di me;
ADR: siamo entrambi autisti;
il ricorrente lavorava con i camion scarrabili;
invece io guidavo il compattatore, a volte anche camion scarrabili e soprattutto spazzatrici.
ADR: il mio orario di lavoro era il seguente, ossia dalle ore 6 alle ore 12 da lunedì a sabato;

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ADR: io ho sempre svolto lavoro straordinario;
di solito termino la mia giornata lavorativa tra le
14 e le 15;
può capitare un imprevisto a causa del quale posso anche lavorare fino alle 16, come risulta dal rapporto giornaliero;

ADR: posso dire la stessa cosa anche per il ricorrente;
anche l'orario del è 6-12, ma fa Pt_1
sempre straordinario come me nei termini già detti;

ADR: Posso dire che anche l'orario del ricorrente è come il mio perché alla mattina, bene o male, ci troviamo tutti prima di iniziare con il camion;
da un po' di tempo a questa parte ci troviamo in sede verso le 4.00;
e anche alla fine del turno bene o male vedo il ricorrente tutti i giorni;
per questo ci confrontiamo sui rispettivi orari;
ADR: Anche alla mattina parliamo comunque tra di noi e, anche in base alla redazione dei rapporti, ci confrontiamo sugli orari fatti;

SUL CAP. 5) [VC L'attività lavorativa del ricorrente, infatti, aveva inizio alle 06:00 del mattino con
l'accesso nei locali aziendali di Arcisate per prendere visione degli adempimenti del giorno e per indossare gli indumenti da lavoro]: Confermo il capitolo;
ADR: io ho iniziato a lavorare per la convenuta a marzo 2011;

ADR: ricordo che il ricorrente ha iniziato a lavorare con me dopo un anno/due, non ricordo con precisione;
sul cap. 6) [VC Effettuati tali incombenti prendeva in consegna camion a tre assi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti]: confermo il capitolo;
si tratta dei camion scarrabili;
sul cap. 7) [VC Per la conduzione del detto veicolo era necessario il possesso della patente “C”]: confermo;
sul cap. 8)[VC Il ricorrente, preso in consegna il mezzo, provvedeva ad agganciare il rimorchi e recarsi nelle piazzole ecologiche di Viggiù, Saltrio, , ]: Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 confermo l'attività e parimenti le piazzole ivi richiamate;
erano le stesse per tutti;
attualmente ne abbiamo anche di nuove;
sul cap. 9) [VC Una volta effettuato il carico di rifiuti provvedeva a scaricarlo nei vari centri all'uopo destinati: Milano Rho-Fiera per la plastica, Origgio per il vetro, Mozzate/Ferrero per
l'umido]: confermo il capitolo;
erano le stesse presso le quali mi recavo anche io;
sul cap. 10) [VC L'attività terminava alle 15:00/15:30 e veniva svolta in modo continuativo senza
l'effettuazione di pause]: sul capitolo preciso quanto segue, ossia che il termine della giornata lavorativa variava in base a ciò che ho già detto;
quindi di regola finivamo intorno alle 14/15, in via eccezionale alle 16;
non abbiamo mai fatto la pausa pranzo;
si andava avanti fino alla fine del turno;
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ADR: Se dovevo mangiare qualcosa lo facevo mentre guidavo;

ADR: La mancanza di fruizione di pausa pranzo era identica per tutti noi lavoratori;

Interrogato a prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte resistente così risponde:
Sul capitolo 1) [Vero che il Sig. nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
ha sempre beneficiato di una pausa giornaliera, a metà mattina, di almeno 20 o 30 CP_1
minuti?]: sul capitolo preciso quanto segue, ossia che io non ho mai fruito di una pausa a metà mattina;
il ricorrente potrebbe averne fruito ma solo da quando sono arrivati i camion “nuovi” con le schede digitali che vincolano a fare le pause previste;
con il disco analogico non le abbiamo mai fatte;
ADR: nel periodo 2014 – 2017 ricordo che, la maggior parte delle volte, il ricorrente ha sempre guidato i camion con il dischetto analogico;
forse negli ultimi mesi ha iniziato a guidare gli altri;
SUL CAP. 4) [VC Vero che il Sig. ha iniziato a svolgere le mansioni del livello 3B Parte_1
solo a partire dal mese di agosto 2016?]: sul capitolo preciso che – se non ricordo male – le mansioni concernenti il livello 2B riguardano la guida dei furgoni;
invece quelle del livello 3B la guida dei camion;
ADR: io ho sempre guidato i camion;
all'inizio ero inquadrato nel 2B, poi ho chiesto il 3B;

ADR: il ricorrente ha sempre guidato sia furgoni che camion, ma inizialmente era inquadrato nel livello 2B”.
Escusso sulle circostanze ammesse, il teste dipendente della convenuta in Testimone_2
qualità di responsabile, ha dichiarato quanto segue: “ADR: conosco il ricorrente ;
lo conosco da quando è venuto a lavorare per la convenuta;
ADR: io lavoro per la convenuta dal 2009;

ADR: Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la convenuta dopo di me, intorno al 2015 se non ricordo male;

ADR: il ricorrente faceva l'autista;

ADR: io inizio a lavorare intorno alle 5.00 del mattino;
termino intorno alle 14/15;

ADR: io incontro sempre gli autisti;
alla mattina quando iniziano e poi quando finiscono il turno;

ADR: il ricorrente iniziava a lavorare per le 6.00;
a volte, in via eccezionale, poteva iniziare prima;
ma la regola prevedeva l'inizio dell'attività per le 6.00;

ADR: Il ricorrente poteva finire intorno alle 13, o anche alle 12;

ADR: la regola era quella di finire intorno alle 1230 più o meno;

ADR: il sabato capitava che potesse terminare anche prima del suo orario, anche alle 10 se aveva già finito il giro;

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ADR: che il facesse lo straordinario era un'eccezione;
si verificava nell'ordine di una/ Pt_1
massimo due volte alla settimana;

ADR: conosco gli orari di fine turno degli autisti perché risultano dal rapporto;

ADR: Il ricorrente lavorava con il camion scarrabile o con il compattatore;
e si recava nei posti dove di solito scarichiamo i rifiuti;
sul cap. 1): confermo che il ricorrente faceva la pausa a metà mattina di 20/30 minuti;

ADR: lo vedevo, a volte me lo diceva lui;

ADR: potevo vederlo nell'ordine delle tre - quattro volte a settimana fare la pausa;

ADR: poteva capitare che il ricorrente tornasse in sede per recuperare un formulario che gli dovevano dare le segretarie;
un documento di trasporto per informarlo di qualche cambio del giro;

ADR: ricordo che i camion hanno sempre avuto il dischetto analogico;

ADR: io non ricordo che camion usasse il ricorrente;

ADR: gli autisti non avevano “camion fissi”;

ADR: non ricordo il periodo in cui ha iniziato ad utilizzare camion con scheda digitale e CP_1
non solo con dischetto di registrazione con modalità analogica;

ADR: ricordo tuttavia che gli scarrabili hanno sempre avuto il “rullino”, ossia il digitale per la registrazione delle tratte;
invece i compattatori avevano il dischetto analogico, quasi mai utilizzato perché non era obbligatorio ai tempi;
sul cap. 4): mi sembra che il ricorrente avesse il livello 3A o 3B;
per il resto, comunque, confermo il capitolo;

ADR: non so quali siano le mansioni del livello 3B;
so che il ricorrente faceva l'autista;

Interrogato a prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte ricorrente così risponde:
Sul capitolo 5: confermo
Sul cap. 6): confermo;
sul cap. 7): confermo sul cap. 8): confermo
ADR: capitava che il ricorrente facesse l'iter in maniera continuativa o che prima di spostarsi tornasse in sede per le ragioni che ho già detto;
sul cap. 9: confermo sul cap. 10): sull'orario non confermo il capitolo;
richiamo quanto già detto;
sul resto so che per la pausa pranzo il ricorrente mangiava un panino veloce anche sul camion;
non ho mai visto gli autisti fermarsi in trattoria o cose così.
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Ebbene, richiamato il principio della ragione più liquida, va evidenziato che entrambi i testimoni escussi - che hanno reso dichiarazioni immuni da vizi o contraddizioni logiche - hanno univocamente confermato che il svolgeva le mansioni di autista, che guidava i camion Pt_1
scarrabili, ossia i camion a tre assi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (nessuno dei due, infatti, ha mai distinto tra periodo in cui il ricorrente era tenuto a guidare esclusivamente i furgoncini - per i quali è richiesta la sola patente B - e periodo in cui il predetto era adibito alla guida dei camion), e che per la conduzione di questi veicoli è necessario il possesso della patente “C” (“sul cap. 7) [VC
Per la conduzione del detto veicolo era necessario il possesso della patente “C”]: confermo… sul cap. 8)[VC Il ricorrente, preso in consegna il mezzo, provvedeva ad agganciare il rimorchi e recarsi nelle piazzole ecologiche di Viggiù, Saltrio, , ]: Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 confermo l'attività e parimenti le piazzole ivi richiamate;
erano le stesse per tutti;
attualmente ne abbiamo anche di nuove;
sul cap. 9) [VC Una volta effettuato il carico di rifiuti provvedeva a scaricarlo nei vari centri all'uopo destinati: Milano Rho-Fiera per la plastica, Origgio per il vetro,
Mozzate/Ferrero per l'umido]: confermo il capitolo;
erano le stesse presso le quali mi recavo anche io… ADR: il ricorrente ha sempre guidato sia furgoni che camion…” - teste ;
“..ADR: il Tes_1 ricorrente faceva l'autista;… ADR: Il ricorrente lavorava con il camion scarrabile o con il compattatore;
e si recava nei posti dove di solito scarichiamo i rifiuti;…ADR: non so quali siano le mansioni del livello 3B;
so che il ricorrente faceva l'autista;
Interrogato a prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte ricorrente così risponde:…sul cap. 7): confermo…” – teste
. Tes_2
Per ciò solo, richiamata la declaratoria contrattuale ut supra, con specifico riguardo all'
[...]
ad avviso di questo Giudicante va ritenuto dimostrato in giudizio che il CP_3
autista, fosse adibito alla guida dei camion scarrabili per la raccolta ed il trasporto dei Pt_1 rifiuti per i quali era necessaria la patente “C”, di cui era pacificamente munito.
Di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto del predetto al riconoscimento del livello professionale 3B, “Area Conduzione”, CCNL FISE ASSOAMBIENTE, a far data dal mese di marzo 2014 (e non di gennaio 2014, come dedotto in ricorso, sulla scorta dell'eccezione sul punto sollevata dalla società convenuta in memoria difensiva (pag. 2 memoria difensiva) e non specificamente confutata dal lavoratore) fino al mese di luglio 2016.
Per l'effetto la deve essere condannata a corrispondere al le Controparte_1 Pt_1
relative differenze retributive.
Resta sul punto assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
***
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Ciò statuito, occorre quindi esaminare la domanda del concernente la mancata fruizione Pt_1
delle pause nel corso della giornata lavorativa, ancora una volta alla luce delle dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di giudizio.
Sul punto, da un lato, va evidenziato che il teste di parte ricorrente , escusso a prova diretta, Tes_1
confermava che la giornata lavorativa di tutti gli autisti terminava, di regola, tra le ore 14 e le ore
15, in via eccezionale anche le ore 16, che nessuno di loro fruiva della pausa pranzo poiché continuavano a lavorare fino alla fine del turno, e che se l'autista voleva mangiare lo faceva mentre era alla guida del mezzo (“…sul cap. 10) [VC L'attività terminava alle 15:00/15:30 e veniva svolta in modo continuativo senza l'effettuazione di pause]: sul capitolo preciso quanto segue, ossia che il termine della giornata lavorativa variava in base a ciò che ho già detto;
quindi di regola finivamo intorno alle 14/15, in via eccezionale alle 16;
non abbiamo mai fatto la pausa pranzo;
si andava avanti fino alla fine del turno;
ADR: Se dovevo mangiare qualcosa lo facevo mentre guidavo;
ADR:
La mancanza di fruizione di pausa pranzo era identica per tutti noi lavoratori;…).
Ciò detto, va quindi evidenziato che il medesimo teste, escusso a prova contraria, ha reso di poi dichiarazioni in parte difformi, poiché a specifica domanda sul ricorrente ha dichiarato che il predetto poteva aver fruito di una pausa giornaliera da quando la società convenuta aveva acquistato nuovi camion, muniti di schede digitali (e non più analogiche), che in quanto tali vincolano gli autisti a fruire delle pause previste dalla normativa contrattuale (“…Sul capitolo 1) [Vero che il Sig. nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della ha sempre Parte_1 CP_1
beneficiato di una pausa giornaliera, a metà mattina, di almeno 20 o 30 minuti?]: sul capitolo preciso quanto segue, ossia che io non ho mai fruito di una pausa a metà mattina;
il ricorrente potrebbe averne fruito ma solo da quando sono arrivati i camion “nuovi” con le schede digitali che vincolano a fare le pause previste;
con il disco analogico non le abbiamo mai fatte;
ADR: nel periodo 2014 – 2017 ricordo che, la maggior parte delle volte, il ricorrente ha sempre guidato i camion con il dischetto analogico;
forse negli ultimi mesi ha iniziato a guidare gli altri…”).
Dall'altro lato, va evidenziato che sulle medesime circostanze il teste di parte resistente Tes_2
ha reso dichiarazioni di tenore sostanzialmente opposto, avendo dichiarato che il ha Pt_1
sempre iniziato a lavorare alle 6 e che ha sempre terminato la giornata lavorativa intorno alle ore 12, al massimo alle ore 13 (“…ADR: il ricorrente iniziava a lavorare per le 6.00;
a volte, in via eccezionale, poteva iniziare prima;
ma la regola prevedeva l'inizio dell'attività per le 6.00;
ADR: Il ricorrente poteva finire intorno alle 13, o anche alle 12;
ADR: la regola era quella di finire intorno alle 1230 più o meno;
ADR: il sabato capitava che potesse terminare anche prima del suo orario, anche alle 10 se aveva già finito il giro;…”) e che ha sempre fruito di una pausa di 20/30 minuti a
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metà mattina (“…sul cap. 1) : confermo che il ricorrente faceva la pausa a metà mattina di 20/30 minuti;
ADR: lo vedevo, a volte me lo diceva lui;
ADR: potevo vederlo nell'ordine delle tre - quattro volte a settimana fare la pausa…”).
Sulla scorta di quanto sin qui richiamato, non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio sotteso alla doglianza in esame, non potendo ritenersi dimostrata in giudizio la mancata fruizione delle pause da parte del lavoratore come dedotto in ricorso, la relativa domanda è infondata e non può che essere respinta.
***
In ultimo, va parimenti respinta, in quanto infondata, la pretesa con cui il ha chiesto il Pt_1
riconoscimento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo delle incidenze relative agli importi corrisposti dalla a titolo di lavoro straordinario su ferie, tredicesima e Controparte_1
quattordicesima mensilità e TFR (sul punto si vedano i conteggi prodotti, docc. 7 e 8 ricorrente, ex adverso contestati anche nel quantum).
Con riguardo agli aspetti in esame, in via di premessa va richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio” (Cass. Civ. sez. L., sent. n. 23366/2020).
Ciò premesso, e richiamato il principio della ragione più liquida, va sin da ora evidenziato che il ricorrente non ha in alcun modo dedotto che il CCNL di settore preveda l'espressa inclusione del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo degli istituti indiretti.
Per ciò solo, la domanda in esame non può che essere respinta.
Per quanto poi specificamente concerne l'incidenza del compenso per lavoro straordinario sul TFR, va innanzitutto richiamato il disposto di cui all'art. 2120, 2° comma, c.c., in forza del quale “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
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dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Alla luce del disposto in esame, emerge come la contrattazione collettiva abbia il potere di apportare una deroga alla suddetta disposizione, sia con una elencazione tassativa delle voci retributive utili al calcolo del TFR sia con una indicazione delle categorie di voci da escludersi da detto calcolo, purché la deroga sia chiara e univoca.
L'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, richiama sul punto il principio di omnicomprensività della retribuzione, adottato dall'art. 2120, 2° comma, cc, che comporta che nell'ipotesi di prestazione di lavoro non occasionale la relativa retribuzione deve essere compresa nel calcolo del TFR, salvo che la contrattazione collettiva apporti una eccezione a tale regola (si veda, ex plurimis, Cass. Civ. sez. L., n. 26610/2019).
Fatte tali premesse, nel caso di specie sia sufficiente evidenziare che il ricorrente non ha assolto al rigoroso onere della prova sullo stesso incombente in ordine alla prestazione sistematica di lavoro straordinario.
Sul punto, infatti, se, da un lato, il teste di parte ricorrente ha confermato la prestazione di Tes_1 lavoro straordinario resa dal nei termini dallo stesso invocati, dall'altro, la circostanza è Pt_1 stata recisamente negata dal teste di parte resistente (“ADR: il mio orario di lavoro era il Tes_2
seguente, ossia dalle ore 6 alle ore 12 da lunedì a sabato;
ADR: io ho sempre svolto lavoro straordinario;
di solito termino la mia giornata lavorativa tra le 14 e le 15;
può capitare un imprevisto a causa del quale posso anche lavorare fino alle 16, come risulta dal rapporto giornaliero;
ADR: posso dire la stessa cosa anche per il ricorrente;
anche l'orario del è Pt_1
6-12, ma fa sempre straordinario come me nei termini già detti;…” – teste ;
“ADR: il Tes_1
ricorrente iniziava a lavorare per le 6.00;
a volte, in via eccezionale, poteva iniziare prima;
ma la regola prevedeva l'inizio dell'attività per le 6.00;
ADR: Il ricorrente poteva finire intorno alle 13, o anche alle 12;
ADR: la regola era quella di finire intorno alle 1230 più o meno;
ADR: il sabato capitava che potesse terminare anche prima del suo orario, anche alle 10 se aveva già finito il giro;ADR: che il facesse lo straordinario era un'eccezione;
si verificava nell'ordine di Pt_1
una/ massimo due volte alla settimana;
ADR: conosco gli orari di fine turno degli autisti perché risultano dal rapporto;…” – teste . Tes_2
Di conseguenza, richiamato ancora una volta il principio della ragione più liquida, non potendo ritenersi raggiunta la prova in giudizio della sistematicità del lavoro straordinario reso dal ricorrente in favore del datore di lavoro in costanza di rapporto, anche la pretesa in oggetto non può che essere respinta.
13
Parimenti infondata è, altresì, la doglianza con cui il ricorrente ha invocato il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo delle incidenze relative agli importi corrisposti dalla
a titolo di lavoro straordinario anche sulle ferie. Controparte_1
Sul punto, questo Giudicante ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il riferimento dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (modificato dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954) alla normalità della retribuzione globale di fatto giornaliera esclude la computabilità, salva diversa determinazione contrattuale, di ogni elemento straordinario, ancorché corrisposto in modo fisso e continuativo, ai fini della determinazione del compenso per le festività infrasettimanali. Analogamente, neanche la disposizione dell'art. 7 della Convenzione dell'O.I.L. n.
132 del 1970 (resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 157), facente riferimento, quanto al trattamento economico per ferie, alla media dei compensi erogati nel periodo di maturazione del diritto, comporta, sul piano della normativa legale, la computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini del trattamento per ferie” (Cass. Civ. sez. L., sentenza n. 9819 del 11/11/1996).
Ebbene, richiamato ancora una volta il principio della ragione più liquida, sia sufficiente rilevare come, anche con riferimento all'aspetto in esame, il ricorrente abbia omesso di allegare che il
CCNL di settore prevede, in deroga, la computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini del trattamento per ferie.
Per ciò solo, anche la domanda in esame non può che essere respinta.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
In considerazione del parziale accoglimento della pretesa del ricorrente rispetto a tutte le domande dallo stesso formulate e della peculiarità del caso concreto, ritiene questo Giudicante congruo compensare per la metà le spese di lite, ponendo in capo alla la restante metà Controparte_1
delle spese, che vengono quantificate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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