Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 4979

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 08/11/2024, n. 4979
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4979
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

R.G. 8107/2024

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. A L quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
;
;
Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2 [...]
;
Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
, con l'Avv.to SILVESTRI LUCA e con l'Avv.to CIRILLO CP_4 C.F._5
ERNESTO MARIA ( , elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico;
C.F._6
RICORRENTI contro
, con l'Avv.to MARAZZA MARCO e, Controparte_5 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE TRE MADONNE, 8 00197 ROMA;

RESISTENTE
OGGETTO: . Controparte_6

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27/6/2024, i ricorrenti , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 convenivano in giudizio la società premettendo di aver goduto di un superminimo Controparte_5 retributivo individuale di diverso importo, ricevuto in date diverse che, a far data dal febbraio 2018, era stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23/11/2017, che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01/2/2013, aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della Allegavano, in particolare, che al Controparte_5 gennaio 2018 gli istanti avevano maturato i superminimi, mai in precedenza assorbiti in occasione dei numerosi precedenti aumenti contrattuali, e che, in occasione del suddetto accordo di programma del
23/11/2017 la convenuta non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. Evidenziavano che, in occasione dell'accordo di programma del 23/11/2017 le parti negoziali avevano concordato
l'introduzione di un nuovo istituto denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato”, decorrente dal
01/07/2018, anch'esso di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR, considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta, che in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti, erogata a febbraio 2018, per la prima volta nella sua storia, la resistente da un lato riconosceva
l'aumento contrattuale di € 24,60 per il 6° livello, € 20,00 per il 5° ed € 18,02 per il 4°, ma dall'altro procedeva, contestualmente, ad assorbirlo a tutti gli istanti sulla voce stipendiale “Sovraminimo
Individuale”, che la voce "Sovraminimo Individuale”, veniva ridotta nel cedolino paga di luglio 2018, dell'ulteriore somma di € 24,60 per il 6°, di € 20,00 per il 5° e di € 18,02 per il 4° in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento di pari importo, nonché di € 12,30 per il 6°, € 10,00 per il 5° ed € 9,01 per il 4°, pari all'importo dell'E.R.S, che pertanto, complessivamente, la resistente aveva provveduto a ridurre, da febbraio a giugno 2018, il Superminimo Individuale per i lavoratori del
6° livello di € 24,60 mensili, per il 5° livello di € 20,00 mensili, per il 4° livello di € 18,02 e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 36,90 per il 6° livello (totale € 61,50), € 30,00 mensili per il 5° livello (totale € 50,00 mensili) ed € 27,03 per il 4° livello (totale € 45,05).
Deducevano che l'assorbimento del superminimo individuale era illegittimo, dovendosi ravvisare un
“uso aziendale” che, in quanto fonte sociale, poteva essere modificato solo previo accordo con le oo.ss. ovvero da fonte sovra ordinata o di pari rango, ma non da una condotta unilaterale di segno opposto.
Chiedevano, alla luce di quanto allegato e dedotto, accogliersi le seguenti conclusioni:
2
«1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018;
in conseguenza e per Controparte_5
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_5 ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio
2018, nonché, al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dall'illegittimo assorbimento e anche oltre interessi di mora ex art.1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;

2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga
“Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, con Controparte_5 conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento
Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce, nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna in favore di tutti i ricorrenti al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°,
c.c. dall'illegittimo assorbimento e anche oltre interessi di mora ex art.1284, comma 4°, c.c. dalla domanda al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;

3) Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie,
IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge».
***
Il ricorso proposto da , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
appare fondato e meritevole di accoglimento, per le motivazioni di seguito enunciate Controparte_4 ed esposte.
Come ampiamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, sulla questione devoluta alla cognizione dell'odierno giudicante si registra un ampio ed articolato formante giurisprudenziale nel distretto di
Milano, favorevole alle ragioni dei ricorrenti, dipendenti di nel cui ambito va Controparte_5 menzionata una pronuncia resa da questo giudicante (Sentenza n. 2498/2022 pubbl. il 28/10/2022), le
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cui cadenze motivazionali appare di ragione richiamare, agli effetti di cui all'art. 118 c.p.c., nelle parti di rilievo nella presente controversia.
«Risulta provato documentalmente, ed è invero pacifico tra le parti, che nel corso del rapporto di lavoro con la Società i Ricorrenti sono stati destinatari del riconoscimento, con decorrenza e importo diverso a seconda del singolo ricorrente, di un “sovraminimo individuale”, quale aumento retributivo in aggiunta rispetto ai minimi tabellari determinati dai contratti collettivi. (…)
In occasione del riconoscimento della predetta componente, la stessa è stata definita dalla Società quale “sovraminimo ad personam individuale assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi
e/o passaggi di livello”.
Risulta altresì documentalmente dalle buste paga versate in atti che il superminimo come sopradelineato sia stato costantemente erogato in favore dei Ricorrenti nel corso degli anni, sino al gennaio 2018, senza alcun assorbimento ad opera della Società, nonostante i numerosi aumenti dei minimi tabellari intervenuti per effetto del susseguirsi della contrattazione collettiva e, con riferimento ad alcuni dei Ricorrenti, anche in occasione di aumenti retributivi dovuti al passaggio ad un inquadramento superiore (docc. 13, 18, 19, 29, 34, 49 Ricorrenti).
Parimenti documentale (in quanto risultante dalle buste paga in atti) e non contestata, è la circostanza che, a seguito della conclusione
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