Trib. Trieste, sentenza 15/11/2024, n. 961

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 15/11/2024, n. 961
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 961
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo


N. R.G. 2080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/04/2024 da
1) con l'Avv. CAMEROTTO FRANCESCO, presso il Parte_1
quale ha eletto domicilio telematico ricorrente
e
2) , nato a [...] il [...], residente a [...]
Alfredo Catalani n. 8, cod. fisc. C.F._1
resistente contumace
Con l'Avv. , in qualità di curatrice speciale della minore, CP_1 Persona_1
[...]
con l'intervento del P.M- sede
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni di rassegnate all'udienza del 5 Parte_1
novembre 2024 ( come da ricorso)
CONCLUSIONI:
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste;

- pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente Parte_2
nei confronti della figlia minore disponendo l'affido esclusivo della minore alla Persona_1
madre, sig.ra , con collocamento esclusivo presso la sua residenza;
Parte_1
- in via subordinata: solo in caso di mancato accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti della figlia minore Parte_2
disporre l'affidamento monogenitoriale cd. superesclusivo della minore in capo Persona_1
alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa, autorizzandola a compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- porre a carico del resistente un assegno di mantenimento a favore della Parte_2
figlia minore nella misura ritenuta di giustizia;
Persona_1
- con vittoria di spese diritti ed onorari solo in caso di opposizione.
Conclusioni della curatrice speciale ( come da comparsa di risposta del 17.10.2024):
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le domande della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della contumacia di , il quale, Parte_2
se pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Va anche dato atto che non si è proceduto all'ascolto di Persona_1
in quanto ritenuto manifestamente superfluo: la minore è stata infatti ascoltata dalla curatrice speciale e ha avuto modo, dunque, di esprimere la sua posizione sul punto.
Sullo scioglimento del matrimonio
Rileva il Tribunale che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 22.07.2006;
con sentenza
n. 997/2023, d.d. 15.11.2023, passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione tra i coniugi;
non vi è stata interruzione della separazione, che dura da tempo più che sufficiente ai sensi della legge n. 55 del 2015.
Ricorre dunque nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.

1.12.1970 n. 898
, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per pronunciare, in accoglimento della domanda, lo scioglimento del matrimonio.
Sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sul Pt_2
regime di affidamento e collocamento della minore , nata Persona_1
il 10.02.2007.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. deducendo l'assenza di qualsiasi rapporto tra il padre e la figlia Pt_2
sin dal 2012 e la mancanza di ogni forma di assistenza sia morale che materiale nei confronti della minore.
La curatrice speciale ha rappresentato che dal colloquio con la ragazza è emerso che ha avuto gli ultimi contatti con il padre all'età di quattro anni;
non Persona_1
riconosce più il sig. come suo padre e non vuole più avere rapporti con Pt_2
lui.
Alla luce della volontà espressa dalla minore, e considerato il completo disinteresse del padre nei confronti della figlia, la curatrice speciale ha insistito per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Pt_2
Ritiene il Collegio che ci siano i presupposti per una pronuncia di decadenza.
Sul punto va richiamata consolidata giurisprudenza, da ultimo confermata dalla pronuncia della Cassazione civile sez. I, 03/08/2023, (ud. 06/06/2023, dep.
03/08/2023), n.23669, ai sensi della quale:
“ 4.4.- Sotto il profilo normativo, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330
c.c. ("il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi