Trib. Chieti, sentenza 17/05/2024, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 17/05/2024, n. 13
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 13
Data del deposito : 17 maggio 2024

Testo completo

N.R.G. 512/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 512/2022

TRA
IL MI, (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Paride SFORZA, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale;
Attore Opponente

INTESA SAN PAOLO S.P.A. (P. IVA 11991500015) in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio MILILLI, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;

Convenuta Opposta

OGGETTO: Contratti bancari.

CONCLUSIONI: All'udienza del 18.04.2024, le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.
------ FATTO E PROCESSO ------

1. Con atto di citazione del 26.04.2022, notificato a mezzo pec il 21.06.2022, IL MI conveniva in giudizio la Banca INTESA SANPAOLO S.P.A., dinanzi il Tribunale di Chieti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE – accertato il vizio di Usura pattizia sia per effetto del TAN
(Tasso Annuo Nominale) equivalente in regime semplice pari al 10,220% contro il TSU
(Tasso Soglia Usura) del 9,013% vigente pro tempore, sia del TEG (Tasso Effettivo Globale) pari al 9,350%, a causa dei costi occulti generali dalle leggi matematiche del regime di capitalizzazione composta utilizzato dalla Banca per il calcolo delle rate di rimborso, contro il TSU (Tasso Soglia Usura) del 9,013% vigente pro tempore, conseguentemente
1 N.R.G. 512/2022
DICHIARARE la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., per l'effetto, condannare l'Istituto di credito convenuto, al rimborso in favore di parte attrice della somma pari € 10.979,08 pari agli interessi corrispettivi indebitamente versati;
IN VIA SUBORDINATA
– nel caso di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, attesa l'acclarata indeterminatezza del contrato di mutuo per mancanza di indicazioni in merito al regime finanziario adottato per il calcolo del piano di rimborso, per aver usato un regime che produce un monte interessi più elevato perché in forma esponenziale e non lineare come previsto dall'art. 821 c.c. ed infine poiché non risulta determinato il prezzo del contratto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. in quanto il TAN dichiarato è in regime composto ed il tasso equivalente in regime semplice è decisamente superiore oltre ad essere differente, disporre l'applicazione dell'art. 117 comma

7 TUB per tutta la durata del contratto e, per l'effetto, dichiarare la parte convenuta tenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 9.950,59 pari agli interessi ultralegali già corrisposti.
Con vittoria di spese e competenze di causa e di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfettario,
Iva e Cpa come per legge, in favore dei procuratori antistatari”.
L'attore deduceva che, in data 22 maggio 2013, stipulava, con la Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti S.p.A., ora Intesa Sanpaolo, il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria
n. 33168 racc. n. 11690, alle condizioni economiche ivi riportate;
alla scadenza, l'attore, al fine di verificare la correttezza delle condizioni contrattuali, affidava al Dott. Spina la disamina della documentazione contrattuale;
dalla successiva perizia, emergevano le seguenti criticità: in via principale, un vizio di usura pattizia, sia per effetto del TAN, sia per effetto del
TEG;
in via subordinata, l'indeterminatezza del contratto di mutuo sotto svariati motivi;
pertanto, parte attrice, con lettera del 22.04.2022, poneva in mora parte convenuta, ricevendo risposta negativa in data 12.05.2022;
successivamente, in data 14.06.2022, veniva esperita procedura di mediazione, che si concludeva negativamente per assenza della Banca;
i motivi proposti nella presente domanda si sintetizzano come di seguito: “1. Usura del TAN (tasso annuo nominale) e del TEG (tasso effettivo globale) per l'omessa indicazione del regime finanziario applicato per lo sviluppo del piano di rimborso in relazione al contratto rep. n.
33168 racc. n. 11690;

2. Nullità della clausola degli interessi corrispettivi per indeterminatezza del regime finanziario adottato e conseguente applicazione del regime tassi
Bot ex art. 117 Tub comma 7”.

2. Con comparsa datata 07.10.2022, si costituiva la Banca INTESA SANPAOLO S.p.A., chiedendo: I) IN VIA PRINCIPALE, rigettare le avverse domande, siccome infondate, in
2 N.R.G. 512/2022
fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento.”

La Banca convenuta, regolarmente costituita, impugnava e contestava illimitatamente
l'avversa domanda, chiedendone l'integrale rigetto e, segnatamente, escludeva l'applicazione di interessi usurari, nonché di aver mai praticato vietate prassi anatocistiche, regolando il mutuo per cui è causa secondo le esatte condizioni economiche di cui alle pattuizioni, non inficiate dunque da asserite errate indicazioni del TAEG.
*******

3. Il Giudice, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Chieti del 03.11.2022, con cui era stata disposta la trasmissione del fascicolo presso l'intestata Sezione distaccata, fissava, per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, l'udienza del 22.12.2022, disponendone la modalità cartolare ed assegnando alle parti termine sino al 19.11.2022 per il deposito telematico di sintetiche note scritte e, in considerazione del fatto che non vi era visibilità degli atti depositati dalle parti nel fascicolo telematico della sede centrale, invitava
i procuratori delle parti a depositarli, unitamente ai documenti, entro la data della predetta udienza;
alla udienza del 22.12.2022, tenutasi con la modalità cartolare, il Giudice, lette le istanze delle parti, nonché la loro richiesta congiunta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., concedeva il predetto triplo termine, fissando, per la decisione sull'ammissibilità delle prove ovvero per i provvedimenti di cui all'art. 187 c.p.c., l'udienza del 06.04.2023 che, come da successivo provvedimento del 20.03.2023, veniva celebrata con la modalità di cui al nuovo art. 127-ter c.p.c.;
con ordinanza del 26.04.2023, il Giudice,
a scioglimento della riserva del 06.04.2023, lette le note scritte depositate dalle parti, ritenuto necessario disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio, nominava quale CTU il dott. Costantino Bortone e formulava i quesiti da sottoporre allo stesso, disponendo che il
CTU nominato procedesse, prima dell'inizio delle operazioni peritali, al giuramento per via telematica, rinviando all'udienza del 14.09.2023 per esame della CTU ovvero per la precisazione delle conclusioni e, con successivo provvedimento del 17.07.2023, disponeva la modalità ex art. 127-ter c.p.c. per la predetta udienza;
il CTU, in data 04.09.2023, depositava la consulenza tecnica d'ufficio, completa anche di risposta alle osservazioni delle parti e il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.09.2023, lette le note scritte depositate dalle parti per la predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ritenuto, tuttavia, alla luce della recente rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alle conseguenze derivanti dall'omessa indicazione, all'interno di un mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a
3 N.R.G. 512/2022
fronte della previsione per iscritto del tasso nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese” (provvedimento del 09.09.2023 della Prima Presidente della
Corte di Cassazione), su cui
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