Trib. Nola, sentenza 13/03/2024, n. 642
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. F F, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1485/2022 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente
TRA
rapp. e dif. dall'Avv. MOSCA VINCENZO, elett.te Parte_1 dom.to c/o il difensore, come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, nonché Controparte_1
con sede in Napoli alla Via Controparte_2
Ponte Maddalena n. 55, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede alla Via A. Diaz n.11, Napoli
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif. dall'avv. G P CP_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18/03/2022, la ricorrente, docente assunta in ruolo a far data dall'1-9-2020, esponeva di avere prestato dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2015/2016 vari servizi pre-ruolo alle dipendenze dell'istituto scolastico paritario che tuttavia al momento della conferma Org_1 in ruolo le veniva riconosciuta un'anzianità di servizio di soli anni 1 a fini giuridici ed economici.
Tanto premesso, deduceva l'illegittimità, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, L. 62/2000 (“Norme per la parità scolastica”), che comporta l'equiparazione dell'insegnamento presso gli istituti paritari a quello svolto presso gli istituti statali nonché degli artt. 360 e 485 del D.Lgs
297/1994 in materia di scuole pareggiate, del decreto di ricostruzione di carriera chiedendone la conseguente disapplicazione. Si costituivano il e l' deducendo l'infondatezza del ricorso ed eccependo CP_4 CP_5 la prescrizione quanto alle invocate differenze retributive.
CP_ Si costitutiva l' chiedendo, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, di accertare la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, condannando all'adempimento contributivo il datore di lavoro. All'udienza del 12-3-24, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Parte ricorrente si duole dell'operato dell'amministrazione per non esserle stato riconosciuto il punteggio in ragione del servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria ai fini Org_1 della ricostruzione di carriera.
La domanda non può essere accolta, per i condivisibili motivi già espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 33137/2019, i cui passaggi motivazionali salienti si riportano anche ai sensi dell'art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c.:
"6.5 Prima della legge 10 marzo 2000, n. 62, nell'ordinamento vi erano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private: quelle che non rilasciavano titoli di studio avente valore legale e quelle -parificate, pareggiate, legalmente riconosciute -che avevano tale legittimazione.
6.6. Occorre ricordare, in particolare, che il d.lgs. n. 297 del 1994, nell'ambito dell'istruzione non statale, per l'istruzione secondaria, disciplinava oltre il riconoscimento legale, il pareggiamento. Per la concessione del pareggiamento, occorreva, tra l'altro che le cattedre fossero occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che fosse risultato vincitore, o avesse conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico dei regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118. L'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, al comma 1, stabiliva che: "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo".
6.7. Con la legge n. 62 del 2000, il