Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 7
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4333 dell'anno 2020 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: rilascio immobile.
P R O M O S S A da NT IN (c.f. [...]), elett.te dom.ta in Velletri, via A. Mammucari n° 137/A presso lo studio dell'avv. Marcello Usai che la rapp.ta e difende giusta delega su foglio separato, pec marcello.usai@oav.legalmail.it, ATTORE
C O N T R O E-DISTRIBUZIONE s.p.a., società con unico socio EN Italia s.p.a, con sede legale in Roma, via Ombrone, 2, codice fiscale 05779711000, in persona dell'avv. Luigi Carbone, nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri conferiti con atto a rogito
Notaio Nicola Atlante di Roma del 17.7.2019, rep. 59569, racc.30469, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Mastrolilli ([...]), che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni alla PEC federicomastrolilli@ordineavvocatiroma.org e al FAX
068419688, giusta procura resa in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giovanni Battista Martini, 14,
CONVENUTO con riconvenzionale conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti

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FATTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, IN NT ha convenuto innanzi al Tribunale la società E-Distribuzione SpA rassegnando le seguenti letterali conclusioni:
piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta
- accertare e dichiarare terminata la concessione in uso da parte di RI SP (già EN) dell'immobile sito nel Comune di Velletri, Via Vecchia di Napoli n° 6, distinto al Catasto al foglio 87, particella 935 (ex particella 840), di proprietà esclusiva della NT IN ed accertare e dichiarare, dunque, che ZI SP utilizza l'immobile di cui sopra illegittimamente e sine titulo e, per l'effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te protempore, al rilascio ed alla rimessione in pristino stato dell'immobile stesso ed alla rimozione delle condutture elettriche presenti all'interno della proprietà della NT IN;
- condannare, altresì, la ZI SP, in persona del legale rapp.te protempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla NT IN per il mancato immediato rilascio dell'immobile dal 23/05/2017 (giorno di cessazione della concessione in uso), danni da quantificare nella somma mensile di € 400,00 pari ad una indennità di occupazione, rapportata al canone di mercato dei beni immobili di consistenza come quello oggetto del presente giudizio o in quella altra misura che verrà provata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 23/05/2017 fino all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese e compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari 15% ex DM 55/14, IVA e CPA”. A sostegno delle proprie domande, l'attrice assume che: per successione mortis causa dalla madre (RO NI SP, deceduta in data 22 maggio 1998), diventava proprietaria “dell'immobile sito in Velletri sito in Velletri (Rm), via Vecchia di Napoli n° 6 distinto al NCEU al foglio 87, particella 935”;
al momento dell'apertura della successione detto immobile si trovava – e tutt'ora si trova – “adibito a cabina elettrica”, dal momento che la de cuius NI SP RO, unitamente a SP GU (padre dell'attrice), con scrittura privata autenticata del 23 maggio 1988, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del Comune di Velletri in data 21 giugno 1988 (Reg. Part. 1433;
Reg. Gen. 2379), aveva concesso in uso all'NE (oggi E-Distribuzione spa) tale immobile al fine di utilizzarlo “per l'impianto e l'esercizio di una cabina di smistamento e distribuzione di energia elettrica”;
la predetta concessione in uso, che “consentiva, inoltre, ad EN, per tutta la durata della concessione stessa, la facoltà di passaggio di persone, materiali e mezzi d'opera attraverso la proprietà dei concedenti, nonché la facoltà di passaggio ed esercizio, sempre nell'ambito della proprietà dei concedenti, delle condutture elettriche destinate all'alimentazione della cabina e per la distribuzione di energia”, sarebbe terminata in data 23 maggio 2017, in quanto aveva una durata di 29 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto (23 maggio 1988);
nondimeno, ad oggi, E-Distribuzione SpA non ha ancora rilasciato e rimesso in pristino il suddetto locale, né ha rimosso le condutture elettriche presenti, “e, dunque, continua ad utilizzare illegittimamente e “sine titulo” il locale de quo”. Sulla base dei predetti motivi, l'attrice chiede pertanto al Tribunale di
dichiarare terminata la concessione in uso del locale in oggetto in favore di ZI SP (già EN) e, per l'effetto, condannare la stessa RI SP al rilascio ed alla rimessione in pristino stato dell'immobile, ed alla rimozione delle condutture elettriche presenti”. Inoltre, l'attrice, chiede al Tribunale di “condannare, altresì, la ZI SP, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti
e subendi dalla NT IN per il mancato immediato rilascio dell'immobile dal 23/05/2017 (giorno di cessazione della concessione in uso), danni da quantificare nella somma mensile di € 400,00 pari ad una indennità di occupazione, rapportata al canone di mercato dei beni immobili di consistenza come quello oggetto del presente giudizio o in quella altra misura che verrà provata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 23/05/2017 fino all'effettivo saldo”.
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Si costituisce in giudizio la società E-Distribuzione S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, che impugna e contesta le avverse deduzioni poiché infondate, ed espone e deduce quanto segue
A) IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO: IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
In via pregiudiziale, in rito, si eccepisce l'improcedibilità della domanda attorea a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione
obbligatoria previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Non pare possa mettersi in dubbio che la fattispecie in esame, in cui, in sostanza, si contesta l'esistenza di un diritto reale (uso e servitù) in favore di E-Distribuzione
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