Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 39
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Testo completo
N. R.G. 9517/2023
N. RG 9517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 9517/2023 R.G. promossa da:
AR RN c.f. [...]
AR GU c.f. [...], elettivamente domiciliati in Catania, in via G. D'Annunzio n.15, presso lo studio degli avv.ti Vincenza
Bonaviri (c.f. [...])e Valeria Guglielmino(c.f. [...]) che li rappresentano e difendono congiuntamente e anche disgiuntamente.
Opponenti
contro
Banca Agricola Popolare di Ragusa, Soc. Coop. per azioni, c.f. 00026870881, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Roma n. 9, presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo (c.f. SNFDRA65R30C351) che la rappresenta e difende. Opposta
e
contro
DIONISO SPV S.R.L. p. iva 12982900966, in persona dell'amministratore unico, nella persona dalla procuratrice FIRE S.p.A. c.f. e p. iva 01787570835, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro (c.f. [...]), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (c.f. [...]), con domicilio fisico eletto in Messina (ME), alla Via Orso Corbino n. 7.
Intervenuta - Opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 28.10.2024, che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2636/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 29.6.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6709/2023, notificato il 10/12.7.2023, con cui è stato ordinato a AR RN, AR GU e SG GE, quali coeredi di SO MA, il pagamento della somma di € 16.190,95, oltre interessi e spese legali a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa, Soc. Coop. per azioni, in persona del legale rappresentante p.t..
Ciò, in virtù del credito derivante dal prestito chirografario concesso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa alla signora SO MA, madre degli odierni opponenti e di SG GE.
Nell'atto di citazione gli opponenti esponevano quanto segue.
pagina 1 di 5
La signora SO decedeva in Catania il 15.6.2020 e dal mese successivo non erano più state pagate le rate relative al finanziamento richiamato.
Con raccomandata del 26.1.2021(in atti), la banca aveva inviato una richiesta di pagamento delle rate insolute agli eredi impersonalmente identificati presso l'ultima residenza della de cuius.
Senza alcuna autorizzazione e senza avvisare gli altri coeredi, SG GE aveva poi riscontrato la raccomandata chiedendo una proroga, anche a nome degli odierni opponenti, non estinguendo però il debito.
Tutto ciò portava ad un aggravio di spese a carico della massa ereditaria derivante dal procedimento monitorio, agli interessi di mora e alle spese del presente giudizio, oltre all'ulteriore grave conseguenza derivante dalla segnalazione alla Centrale Rischi.
Puntualizzavano di aver accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario (all. n.3-4), producendo anche l'inventario (all. n. 5), e che, quindi, il debito andava gravato sulla massa passiva della eredità distinta dal patrimonio personale degli odierni opponenti.
Concludevano, dunque, chiedendo: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che gli odierni opponenti rispondono della posizione debitoria derivante dal mutuo chirografario sottoscritto dalla de IU con il patrimonio acquisito come attivo ereditario avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario;
accertare e dichiarare che il dott. GE SG non era stato autorizzato dagli odierni opponenti a riscontrare la raccomandata inviata dalla banca e che, quindi, degli interessi di mora e delle spese del giudizio monitorio e del presente giudizio debbano essere garantiti dal dott. SG che di tali somme deve tenere indenni i signori AR”.
Si costituiva in giudizio Banca Agricola Popolare di Ragusa, la quale rilevava che nell'opposizione il credito della Banca non fosse stato contestato e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo andava confermato.
In ragione
N. RG 9517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 9517/2023 R.G. promossa da:
AR RN c.f. [...]
AR GU c.f. [...], elettivamente domiciliati in Catania, in via G. D'Annunzio n.15, presso lo studio degli avv.ti Vincenza
Bonaviri (c.f. [...])e Valeria Guglielmino(c.f. [...]) che li rappresentano e difendono congiuntamente e anche disgiuntamente.
Opponenti
contro
Banca Agricola Popolare di Ragusa, Soc. Coop. per azioni, c.f. 00026870881, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Roma n. 9, presso lo studio dell'avv. Dario Sanfilippo (c.f. SNFDRA65R30C351) che la rappresenta e difende. Opposta
e
contro
DIONISO SPV S.R.L. p. iva 12982900966, in persona dell'amministratore unico, nella persona dalla procuratrice FIRE S.p.A. c.f. e p. iva 01787570835, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro (c.f. [...]), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (c.f. [...]), con domicilio fisico eletto in Messina (ME), alla Via Orso Corbino n. 7.
Intervenuta - Opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 28.10.2024, che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2636/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 29.6.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6709/2023, notificato il 10/12.7.2023, con cui è stato ordinato a AR RN, AR GU e SG GE, quali coeredi di SO MA, il pagamento della somma di € 16.190,95, oltre interessi e spese legali a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa, Soc. Coop. per azioni, in persona del legale rappresentante p.t..
Ciò, in virtù del credito derivante dal prestito chirografario concesso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa alla signora SO MA, madre degli odierni opponenti e di SG GE.
Nell'atto di citazione gli opponenti esponevano quanto segue.
pagina 1 di 5
La signora SO decedeva in Catania il 15.6.2020 e dal mese successivo non erano più state pagate le rate relative al finanziamento richiamato.
Con raccomandata del 26.1.2021(in atti), la banca aveva inviato una richiesta di pagamento delle rate insolute agli eredi impersonalmente identificati presso l'ultima residenza della de cuius.
Senza alcuna autorizzazione e senza avvisare gli altri coeredi, SG GE aveva poi riscontrato la raccomandata chiedendo una proroga, anche a nome degli odierni opponenti, non estinguendo però il debito.
Tutto ciò portava ad un aggravio di spese a carico della massa ereditaria derivante dal procedimento monitorio, agli interessi di mora e alle spese del presente giudizio, oltre all'ulteriore grave conseguenza derivante dalla segnalazione alla Centrale Rischi.
Puntualizzavano di aver accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario (all. n.3-4), producendo anche l'inventario (all. n. 5), e che, quindi, il debito andava gravato sulla massa passiva della eredità distinta dal patrimonio personale degli odierni opponenti.
Concludevano, dunque, chiedendo: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che gli odierni opponenti rispondono della posizione debitoria derivante dal mutuo chirografario sottoscritto dalla de IU con il patrimonio acquisito come attivo ereditario avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario;
accertare e dichiarare che il dott. GE SG non era stato autorizzato dagli odierni opponenti a riscontrare la raccomandata inviata dalla banca e che, quindi, degli interessi di mora e delle spese del giudizio monitorio e del presente giudizio debbano essere garantiti dal dott. SG che di tali somme deve tenere indenni i signori AR”.
Si costituiva in giudizio Banca Agricola Popolare di Ragusa, la quale rilevava che nell'opposizione il credito della Banca non fosse stato contestato e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo andava confermato.
In ragione
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