Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 612

TRIB Palermo
Sentenza
11 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Palermo
Sentenza
11 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 612
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 612
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 13426 del 2023 R.G.L. promossa
DA
SC NA
Con l'avv. MARONE GUIDO ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO resistente contumace
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza di trattazione scritta del 10/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'emissione della “carta docenti”, nonché all'assegnazione sulla medesima in favore del ricorrente, della somma di €.
1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi come per legge maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
condanna il ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 400.00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. MARONE GUIDO.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 03/11/2023, la ricorrente deduceva di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati - quale supplente fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non gli era stata riconosciuta la
1
cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time.
Deduceva dunque la illegittimità della esclusione, per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE, e concludeva con la domanda di condanna del
Ministero alla corresponsione dell'importo nominale di € 500,00, in ragione d'anno oltre interessi legali
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi