Trib. Trapani, sentenza 13/01/2025, n. 24

TRIB Trapani
Sentenza
13 gennaio 2025
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TRIB Trapani
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trapani, sentenza 13/01/2025, n. 24
Giurisdizione : Trib. Trapani
Numero : 24
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Michele Ruvolo Presidente dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 388/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Danilo Frattagli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Trapani nella via Cap. Fontana n. 7;

Ricorrente
CONTRO
nata ad [...], il [...], (c.f. CP_1
), rappresentata e difeso, giusta procura in atti, C.F._2
dall' Avv. Antonella Cangemi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Erice, nella via Lungomare Dante Alighieri n.
20;

Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 11-12/11/2024, i procuratori delle parti concludevano riportandosi al contenuto dell'accordo conciliativo depositato telematicamente in data 12.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.03.2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie CP_1
relativamente al matrimonio celebrato in Valderice (Tp), il 6.9.2013, e trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 20, parte 2, serie A, dell'anno 2013, da cui sono nati i figli, , Controparte_2
nato ad [...], il [...], e , nato ad [...], il CP_3
28.04.2023.
Il ricorrente ha chiesto: “nel merito: − pronunciare la separazione personale dei coniugi e ;
− stabilire un assegno di mantenimento a Parte_1 CP_1
carico del ricorrente ed in favore dei figli nella misura complessiva di €. 300,00 mensili
(€. 150,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Trapani;
− assegnare alla ricorrente la casa sita in Trapani nella Via
Dell'Angelo n. 15 ove la stessa vivrà unitamente ai figli;
− disporre ai fini del preminente interesse dei figli e che gli stessi CP_2 CP_3
continueranno a vivere presso l'abitazione coniugale sita in Trapani nella Via
Dell'Angelo n. 15 con la madre. disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori;
− disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo quanto indicato nella parte motiva del presente atto e nel piano genitoriale. − obbligare i coniugi a prestarsi reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio;
− emettere ogni altra statuizione inerente e consequenziale.”.
Costituendosi in giudizio con memoria del 31.5.24, non si CP_1
è opposta alla domanda di separazione personale spiegata dal , Pt_1
2
chiedendo però addebitarsi la separazione al ricorrente nonché disporre un assegno di mantenimento in suo favore, rappresentando la propria condizione di disoccupazione.
Pertanto, ha chiesto: “pronunciare la separazione giudiziale dei CP_1
coniugi e con addebito di colpa in capo al primo per Parte_1 CP_1
le ragioni spiegate in narrativa al punto n.1), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 06.9.2013, che risulta trascritto nel registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Valderice – Anno 2013, parte II, n.20, Serie A, ordinando alla Cancelleria di trasmettere la sentenza al competente Ufficiale di stato civile per la annotazione;
- autorizzare i coniugi a vivere separati e a fissare liberamente la loro residenza, con l'obbligo del rispetto reciproco;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale alla resistente per le motivazioni di cui al punto 3) della narrativa;
- disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre;
- disporre i diritti di visita del padre ai minori, secondo quanto articolato al punto 3), tenendo conto del piano genitoriale allegato alla presente;
-
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