Trib. Cosenza, sentenza 11/06/2024, n. 1227

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 11/06/2024, n. 1227
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1227
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. A V, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3531/2023 R.G.
TRA
, con Avv. U B Parte_1
ricorrente
E

, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott. G B e Dott.ssa S C resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 15.9.2023 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 essere alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di collaboratore scolastico, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo avvenuta l'1.9.2020, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 2002 e che, in sede di ricostruzione della carriera, con decreto del dirigente scolastico, erano stati valutati per intero, ai fini giuridici ed economici, solo i primi quattro anni e nella misura ridotta di 2/3 per gli anni successivi e ciò in applicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994.
Evidenziava, in particolare, che era stata riconosciuta ai fini giuridici ed economici una anzianità pari anni 5, mesi 3 giorni 27, oltre a mesi 11 e giorni
14 per il servizio militare, mentre il restante servizio, riconosciuto ai soli fini
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economici, era stato “congelato” per essere utilizzato ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20.
Lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e la mancata applicazione della
c.d. clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 4.8.2011 e concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati con il , della Controparte_1 medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai succedutisi. Accertare e dichiarare il diritto del Org_1 ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato. Per l'effetto: Condannare
l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera del ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti, del CCNL del comparto scuola del 2011 e del decreto di ricostruzione carriera già emanato, con riconoscimento all'1/9/20 dell'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 5, mesi
11, giorni 25, cui va aggiunto l'intervallo di tempo relativo al servizio militare, pari a 11 mesi e 14 giorni, per un totale complessivo di 6 anni, 11 mesi, 9 giorni, con corretta collocazione nella fascia 9-14 a far data dal 1/7/2022.
Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate in ragione di detta anzianità ed in applicazione della clausola di salvaguardia, pari a complessivi Euro 7.870,29, oltre interessi, dovuta: a titolo di differenze stipendiali tra la fascia 0-2 e la fascia 3-8 dal 20/10/16 al 30/6/22 in forza della clausola di salvaguardia, pari
a quanto corrisposto per il servizio prestato e quanto spettante in base alla posizione stipendiale acquisita in ragione dell'anzianità di servizio che sarebbe maturata con l'attività lavorativa precedentemente svolta;
a titolo di differenze retributive tra la fascia 9-14 effettivamente maturata il 01/07/22 e la fascia 0-

8 erroneamente applicata fino al 30/04/23. Condannare l'Amministrazione
2 resistente all'applicazione in favore del ricorrente dello stipendio tabellare di €.
17.841,37, corrispondente al gradone acquisito per anzianità di servizio [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 prescrizione del diritto al pagamento delle differenze retributive e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza rilevando, quanto ai conteggi, l'erroneo computo relativo al c.d. assegno ad personam.
Istruita a mezzo consulenza contabile, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza dell'11.6.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 dispone “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”.
Si pone nel presente giudizio la questione del se tale disposizione sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
99/70/CE del 28 giugno 1999.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del ;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
il Persona_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.
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5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;

7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità al diritto comunitario dell'art. 485 del D. Lgs. n. 279/94 (relativo al personale docente) è recentemente intervenuta la CGUE (sentenza Motter – 20.9.2018) che ha statuito “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
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Tale pronuncia, al pari dei principi in essa affermati, non risulta applicabile al personale ATA.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete).
Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA
a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'Amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano, in ogni caso quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, nè nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria.
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale Orga
stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
A tale conclusione è, peraltro, pervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha statuito “In tema di riconoscimento dei servizi pre ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
5 Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto

a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 28 novembre 2019, n. 31150;
Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472;
Cass. 7 febbraio
2020, n. 2924).
Va dunque affermato il diritto di parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre ruolo con la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta alla collocazione della parte ricorrente nella corretta posizione stipendiale maturata con l'intero servizio pregresso svolto.
Nella specie deve, quindi, essere dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di anni 5, mesi 11, giorni 25
(oltre a 11 mesi e 14 giorni relativi al servizio militare, per un totale complessivo di 6 anni, 11 mesi, 9 giorni) ed il convenuto essere CP_1 condannato al conseguente pagamento delle differenze retributive.
Relativamente al quantum l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione è infondata poiché la pretesa è relativa al periodo dal
20.10.2016 al 11.9.2023 (cfr. conteggi in ricorso) e parte ricorrente ha provato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione con la diffida del
9.6.2021 (cfr. fasc. ricorrente).
Il convenuto ha altresì eccepito che “[..] si contestano i calcoli CP_1 effettuati da controparte e, a tal fine, ci si riporta integralmente a quanto rilevato dall' [..]. In particolare l' in questione, Organizzazione_3 CP_2
[..] ha rilevato che nel ricorso non viene applicato completamente dal
01.09.2016 l'assegno ad personam inerente la fascia 3 non più in vigore dal
2010, ma viene applicata direttamente la fascia 9 dal 19.10.2016 che spetterebbe solo dal 22.09.2022, qualora dovesse essere applicato quanto richiesto nel ricorso. Pertanto le differenze retributive indicate nel ricorso pari
6 ad euro 4.067, 31 (importo richiesto sino al 30.06.2020) sono incongruenti rispetto al dovuto per quanto attiene al pre-ruolo che, invece, sarebbe eventualmente pari ad euro 925,18 [..] Quanto alle differenze retributive pretese successivamente all'immissione in ruolo, 01.09.2020, si rileva che nella quantificazione non si tiene conto né del corretto assegno ad personam né di Contr eventuali arretrati già liquidati o da liquidare dal a seguito di applicazione del decreto di ricostruzione di carriera vistato. Di conseguenza le somme pretese da controparte pari ad euro 3802,97 sono incongruenti in quanto le differenze retributive da ruolo eventualmente spettanti sarebbero pari ad euro
1666,49 in caso si consideri la ricostruzione di carriera già vistata. Pertanto le somme eventualmente spettanti sarebbero pari ad euro 2591,67 (925,18 +
1666,49) [..]” (cfr. pagg.
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