Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 442

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 442
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 442
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Angela Casalini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 6082/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Greco, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo stesso difensore;

rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Greco, Parte_2 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Monza, in data
29.04.2011 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Monza a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D.

9.7.1939 n.
1239, al DPR 3.11.200, n. 396 e successive modificazioni. 2) i coniugi scelgono l'affidamento condiviso dei figli minori, in particolare il figlio minore avrà collocazione prevalente e residenza abituale ed anagrafica presso Per_1 il padre nell'abitazione Parma, Via marziale 2 e la figlia minore avrà Per_2 collocazione prevalente e residenza abituale ed anagrafica sulla madre nell'abitazione familiare sita in Parma, Largo Guido Carli 61.
entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
La madre avrà la facoltà di vedere , previo avviso al padre, ogni qualvolta che Per_1 lo vorrà, tenendo conto delle sue esigenze scolastiche, didattiche, sportive, ricreative e ludiche.
Il padre avrà la facoltà di vedere previo accordo con la madre, ogni qualvolta Per_2 lo vorrà, tenendo conto delle sue esigenze scolastiche, didattiche, sportive, ricreative e ludiche e, comunque sia, almeno per due cene alla settimana di cui una con pernotto.
Inoltre, vedrà e terrà con sé a fine settimana alternati, con prelievo il sabato Per_2 mattina presso l'abitazione materna alle ore 10, sino alla domenica sera quando sarà ivi ricondotta alle 19,30 e comunque prima dell'ora di cena
Inoltre, sia durante il periodo scolastico che durante quello estivo, ciascun genitore si impegnano a tenere presso di sé i figli quanto l'altro genitore si trova in trasferta lavorativa per più giorni.
Durante il periodo estivo o comunque di chiusura delle scuole, la frequentazione del padre con avverrà con frequenza e con orari simili a quelli del periodo Per_2 scolastico, sulla base di accordi che saranno presi fra i genitori;
in tutti i casi il prelievo ed il riaccompagno di potranno essere effettuati anche tramite o in favore di Per_2 persone diverse dai genitori, purché facenti parte della rete parentale o collegate da un rapporto di collaborazione familiare. il padre inoltre vedrà e terrà con sé almeno 5 (cinque) giorni durante le vacanze Per_2 natalizie, con la precisazione che la stessa ed il fratello trascorreranno vigilia e pranzo di Natale con un genitore, cena di Natale e Santo Stefano con l'altro genitore ad anni alterni, così come sarà alternata ogni anno la permanenza con l'uno o l'altro genitore per Capodanno. I minori e trascorreranno, durante le vacanze pasquali, Per_1 Per_2 il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori. Inoltre, entrambi i genitori potranno altresì trascorrere con i figli e 10 Per_1 Per_2 (dieci) giorni anche non consecutivi
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