Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2300
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 03.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 2447/2022,
TRA
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Messina – viale Principe Umberto 75 G, elettivamente domiciliata in Messina – via Degli Amici n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Amico che la rappresenta e difende per procura in atti
Opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...]0, ivi residente in [...], Controparte_1
C.F: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti, Caterina Veneziani e C.F._1
Giuseppe Minissale presso la prima elettivamente domiciliata in Messina, via dei Verdi n. 13, giusta procura in atti
Opposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
questo Tribunale nel giudizio iscritto al n. 1603/2022 RG, col quale la sig.ra P_
ingiungeva il pagamento della somma di € 36.782,48 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro e trattenuto in azienda.
A sostegno della propria opposizione la esponeva un articolato Parte_1 antefatto rilevando che a carico della erano state attivate delle procedure di P_
pignoramento che avevano attinto le somme detenute dalla odierna opponente, nella qualità di terzo datore di lavoro, e così riducendo l'importo del TFR residuo, in particolare esponeva quanto segue:
“b1) con atto notificato alla odierna opponente in data 8.3.2017 la società CO NC PA procedeva a pignoramento di tutte le somme dovute alla dipendente fino alla P_
concorrenza di euro 24.138,74.
La società rendeva quindi la dichiarazione ex art. 547 cpc comunicando al procuratore costituito della società creditrice che la retribuzione della signora Controparte_1 relativa al mese di gennaio 2017 (l'ultimo cedolino maturato prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi) era stata pari ad € 786,93, al netto di una trattenuta mensile di €
199,00, giusta atto di cessione in favore di IT RU UBI NC operata a decorrere dal 28.2.2008 a seguito di rituale notifica. Precisava altresì che a tale data risultava un accantonamento a titolo di TFR di euro 25.950,26 lordi.
Con ordinanza del 11.4.2018 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Messina, letti gli atti della procedura esecutiva iscritta al n. 511/2017 RGE, “considerato che il credito fatto valere dal creditore pignorante ammonta complessivamente ad € 24.138,74, oltre interessi legali con decorrenza per come indicata nel D.I. del Tribunale di Messina n. 383/2016 fino al soddisfo;
liquidate le spese di esecuzione in complessivi € 1.532,38, di cui € 196,38 per spese vive, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso spese generali”, “considerato che il pignoramento segue a precedenti cessioni, visti gli artt. 552 e ss cpc e gli artt. 2, comma 2 e 68 del DPR
180/50” assegnava “in pagamento alla menzionata creditrice, a soddisfo delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, salvo esazione, un quinto dello stipendio, al netto delle ritenute di legge, o la residua somma, inferiore al quinto, data dalla differenza tra la metà dello stipendio netto e le quote precedentemente cedute, facendo salva, quindi, la metà dello stipendio, impignorabile ai sensi del DPR 180/50”. b2) nelle more con atto notificato alla odierna opponente in data 8.8.2019 la società RT
PV RL procedeva a pignoramento di tutte le somme dovute alla dipendente fino P_ alla concorrenza di euro 62.256,87 (procedimento esecutivo n. 1348/2019 RG Tribunale di
Messina).
b3) Il 30.8.2021 il rapporto di lavoro della signora cessava. Controparte_1
b4) La società opponente procedeva allora a corrispondere alla società CO NC PA
(creditore procedente nel giudizio iscritto al n. 511/2017 RGE) l'importo di € 5.736,58 pari ad un quinto della somma riportata nella busta paga di chiusura rapporto della ex dipendente
(odierna opposta) dandone comunicazione sia alla società creditrice (con pec del 20.9.2021).
b5) Pur avendo proceduto al pagamento in favore della società CO di quanto dovuto per legge (ossia il quinto delle spettanze di fine rapporto), la società odierna opponente si trovava comunque nella impossibilità di liquidare in favore della signora il P_
trattamento di fine rapporto residuo, atteso che – come detto – era ancora soggetta al vincolo di indisponibilità delle somme per effetto del pignoramento notificato dalla società RT
PV RL (non avendo ricevuto né ordinanze di assegnazione né provvedimento di svincolo somme).
Proprio al fine di liquidare celermente alla signora quanto ancora dovutole, la P_
si faceva parte diligente e comunicava alla società RT PV RL Parte_1 di aver provveduto al versamento in favore della CO del quinto dell'ammontare della busta paga di chiusura rapporto e che, non avendo più ricevuto comunicazioni con riferimento
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