Trib. Paola, sentenza 05/01/2025, n. 18

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 05/01/2025, n. 18
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 18
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

N. 1190/2020 RGAC

TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe
tra
AN ER (C.F. [...]), nella qualità di erede di
IL LE, e AR IC (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe FORTUNATO (C.F.
[...]) e Agostino FORTUNATO (C.F. [...]);

- attori - contro
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), rappresentata e difesa dall'Avv.
Giancarlo DE SANTIS (C.F. [...]);

- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22.10.2020,
AN ER (nella qualità di erede di AN LE, deceduto
l'8.1.2020) e AR IC hanno convenuto POSTE ITALIANE S.P.A. al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di 5.000, oltre interessi, pari al valore dei cinque buoni sottoscritti da AN LE e AR
IC presso la filiale di Praia a Mare:
1) buono postale fruttifero a termine serie AA3 emesso in data 6.3.2002 – 0027
BET 0288;

2) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0016
EBT 0005;

3) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0017
EBT 0006;

4) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0018
EBT 0007;

5) buono postale fruttifero a termine serie 18F emesso in data 6.2.2006 – 0019
EBT 0008.
Hanno dedotto che;

- recatisi presso l'ufficio postale di Praia a Mare, non avevano ottenuto il dovuto rimborso, essendo stato loro contestato il decorso del termine decennale di prescrizione;

- con PEC e raccomandata del 27.2.2020, indirizziate a POSTE ITALIANE
SPA ed alla sua filiale di Praia a Mare, avevano invitato formalmente la società convenuta ad effettuare il rimborso dei buoni postali;

- tuttavia, con nota del 24.4.2020, POSTE ITALIANE S.P.A. aveva ribadito la tesi dell'intervenuta prescrizione.
Le attrici hanno, però, eccepito la violazione dei doveri di informazione e trasparenza che gravavano sulla convenuta, non essendo stati messi nella possibilità di avere contezza del termine entro cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere ex
2
art. 2935 cod. civ. sia perché sui buoni non era indicata alcuna data di scadenza sia perché non era stato consegnato alcun foglio informativo.
1.2. – Si è costituita POSTE ITALIANE S.P.A., la quale ha chiesto di rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni oggetto di causa.
Ha, in particolare, dedotto che:
- i buoni fruttiferi postali, rappresentati da documenti cartacei nominativi, si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo;

- la prescrizione del titolo fa venir meno il diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati;

- i buoni delle serie “AA3” (in vigore dal 23/10/2001 al 2/5/2002) e della
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