Trib. Teramo, sentenza 02/07/2024, n. 430
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G.N. 740 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/07/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
L'OASI di LI & C. Snc, (P. Iva: 00212470678) con sede in Tortoreto (Te) alla Via
Sirena, in persona del legale rappresentante pro tem-pore Sig.ra RO AN RI, (CF:
[...]) nata a [...], il [...] elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Ambra Fabri (CF:[...]) (fax. 0861.1990394
– fa-bri.ambra@pec-avvocatiteramo.it) in Teramo, alla Via R. Molinari, 2/A, che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti
RICORRENTE
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. [...]– p.e.c.: avv.armando.gambino@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti OT BE
NI in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Si chiede, pertanto, di dichiarare la cessata materia del contendere per l'ordinanza
1 – ingiunzione n. OI-001789036 (anno 2018) e annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza – ingiunzione n. OI-001627564 (anno 2017), con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”
Parte resistente: “in rito,
-a) dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati, per le ragioni sopra evidenziate;
in via principale:
-a) dichiarare la inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001789036;
-b) in ogni caso, rigettare la proposta opposizione in ogni sua parte, con conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001789036 e dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001627564, e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di Giustizia”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150 depositato in data 4.4.2024 la società L'Oasi di LI & C. S.n.c. ha proposto opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. OI- 001789036 nonché ad ordinanza-ingiunzione n.
OI-001627564, con le quali l'Ente Previdenziale ha intimato il pagamento della somma complessiva di €. 3.951,65 (rispettivamente per l'importo di €3.517,70 per l'anno 2017 e di
€433,95 per l'anno 2018), a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2017 e 2018.
A fondamento della domanda ha eccepito l'estinzione della sanzione per violazione del termine di decadenza di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, la prescrizione del credito assumendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti di accertamento presupposti,
l'erronea indicazione del legale rappresentante per l'O.I. n. 001627564 riferita all'anno 2017, atteso che società L'Oasi S.n.c. fin dal 20.09.2012 risulta rappresentata dalla Sig.ra RO
AN Rita.
1.2. Si costituiva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001789036 (anno 2018), in quanto notificata in data
13.2.2024 per compiuta giacenza.
Nel merito contestava il fondamento della domanda, ritenendo, da un lato, inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 e comunque la non imputabilità della decorrenza del termine previsto, in ragione della collocazione in liquidazione, e dall'altro lato, il rispetto del termine suddetto, alla luce degli atti di accertamento notificati contenuti negli avvisi di addebito indicati. Assumeva che tutti gli avvisi di addebito – peraltro non opposti – costituivano autonomi atti di accertamento della pretesa contributiva omessa dal datore di lavoro, tanto che, in difetto di opposizione nel
2
termine di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, la pretesa contributiva diveniva irretrattabile. Aggiungeva che a seguito della notifica degli avvisi di addebito l'INPS notificava all'azienda – e al legale rappresentante – la violazione prevista dall'art. 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. Ha inoltre sostenuto che il termine di prescrizione e decadenza erano stati sospesi dalle disposizioni emergenziali adottate dal
Governo a seguito del sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e poi dalle disposizioni in materia di emergenza Covid. In merito alla erronea indicazione del legale rappresentante rilevava che
TO LI (c.f. [...]) era socio ed amministratore della azienda in data 04.10.2012, come emergente dal fascicolo storico (pag. 17 di 31) dell'azienda L'OASI di
LI & C. S.n.c. (p.i. 00212470678), poi nominato “procuratore” con iscrizione della
“carica” in data 26.03.2015 ed in data 06.09.2016 nominato “custode” a seguito di ricorso per sequestro giudiziario e ciò fino al 27.06.2019.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale contenuta nei rispettivi fascicoli telematici e fissata per la discussione all'udienza del 2.7.2024, anche in ordine alla istanza di sospensione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note di udienza, nelle quali l'INPS si è riportata alle conclusioni rassegnate, mentre parte ricorrente ha rappresentato di aver provveduto a pagare le somme ingiunte con l'O.I. n. 001789036 chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed insistendo nell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 001627564 (anno
2017).
2. Il presente giudizio riguarda la valutazione di legittimità di due ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per gli anni 2017 e 2018:
- n. OI-001627564 di € 3.517,70 afferente l'anno 2017;
- n. OI- 001789036 di €433,95 afferente l'anno 2018.
Le due ordinanze ingiunzione trovano fondamento in due atti di accertamento, n.
7900.24/01/201 9.0012484 del 24.01.2019 e n. 7900.21/08/2019.0142427 del 21.08.2019, che la società opponente sostiene di non aver mai ricevuto.
3
Orbene, rispetto all'ordinanza ingiunzione 001789036 di €433,95 afferente l'anno 2018, la società opponente ha prodotto documentazione, in data 27.6.2024, volta a dimostrare il sopravvenuto pagamento della sanzione amministrativa ingiunta, con sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul punto.
Ai fini della valutazione della distribuzione delle spese di lite, in forza del principio di soccombenza virtuale, valga rilevare che in ordine a tale ordinanza ingiunzione appare fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS.
Ed infatti in data 1.2.2024 l'addetto al servizio postale “universale” ha comunicato l'avviso di avvenuto deposito e l'atto non è stato ritirato nei dieci giorni successivi, sicchè è stato rispedito al mittente per compiuta giacenza a far data dal 12.2.2024. La notifica si è, dunque, perfezionata nei dieci giorni successivi alla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale e dunque in data 11.2.2024. Il presente ricorso è stato, invece, depositato in data 4.4.2024 e dunque oltre il termine di decadenza di trenta giorni. Su tale notifica non vi è stata alcuna particolare contestazione da parte ricorrente.
Quanto alla omessa notifica degli atti di accertamento presupposti la doglianza non merita accoglimento.
L'atto di accertamento afferente l'anno 2017 è stato regolarmente notificato a mezzo del servizio postale (e dunque non a mezzo ufficiale giudiziario) presso la sede legale della società. Al riguardo non appare pertinente il richiamo effettuato da parte ricorrente in sede di note di udienza alla impossibilità di ricorrere alla notifica ex articoli 140 e 143 c.p.c. nei confronti della società, in quanto nella fattispecie concreta non si è proceduto alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c., ma a mezzo servizio postale.
L'opposizione merita accoglimento, invece, in relazione all'eccezione di decadenza x articolo 14 della Legge n. 689/1981, limitatamente all'ordinanza ingiunzione afferente l'anno
2017 n. OI-001627564.
In particolare, si ritiene di dover accogliere l'eccezione di decadenza ex articolo 14 della legge n. 689/1981 per decorrenza del termine di novanta giorni dalla conoscenza dell'infrazione.
Al riguardo, la questione giuridica circa l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della legge
n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, ha dato vita ad un orientamento giurisprudenziale non univoco in seno ai giudici di merito, focalizzato
4
soprattutto sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 cit.
Nell'ambito di tale contrasto, si ritiene di dover privilegiare l'opzione ermeneutica che avalla l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 al caso di specie, ritenendo che la stessa sia suffragata dall'intervento ultimo del legislatore di cui all'articolo 23 del d.l.4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della
Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione.
E' opportuna una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
L'articolo 14 della legge n. 689/1981 prevede quanto segue:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/07/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
L'OASI di LI & C. Snc, (P. Iva: 00212470678) con sede in Tortoreto (Te) alla Via
Sirena, in persona del legale rappresentante pro tem-pore Sig.ra RO AN RI, (CF:
[...]) nata a [...], il [...] elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Ambra Fabri (CF:[...]) (fax. 0861.1990394
– fa-bri.ambra@pec-avvocatiteramo.it) in Teramo, alla Via R. Molinari, 2/A, che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti
RICORRENTE
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. [...]– p.e.c.: avv.armando.gambino@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti OT BE
NI in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Si chiede, pertanto, di dichiarare la cessata materia del contendere per l'ordinanza
1 – ingiunzione n. OI-001789036 (anno 2018) e annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza – ingiunzione n. OI-001627564 (anno 2017), con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”
Parte resistente: “in rito,
-a) dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati, per le ragioni sopra evidenziate;
in via principale:
-a) dichiarare la inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001789036;
-b) in ogni caso, rigettare la proposta opposizione in ogni sua parte, con conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001789036 e dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001627564, e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di Giustizia”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150 depositato in data 4.4.2024 la società L'Oasi di LI & C. S.n.c. ha proposto opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. OI- 001789036 nonché ad ordinanza-ingiunzione n.
OI-001627564, con le quali l'Ente Previdenziale ha intimato il pagamento della somma complessiva di €. 3.951,65 (rispettivamente per l'importo di €3.517,70 per l'anno 2017 e di
€433,95 per l'anno 2018), a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2017 e 2018.
A fondamento della domanda ha eccepito l'estinzione della sanzione per violazione del termine di decadenza di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, la prescrizione del credito assumendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti di accertamento presupposti,
l'erronea indicazione del legale rappresentante per l'O.I. n. 001627564 riferita all'anno 2017, atteso che società L'Oasi S.n.c. fin dal 20.09.2012 risulta rappresentata dalla Sig.ra RO
AN Rita.
1.2. Si costituiva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001789036 (anno 2018), in quanto notificata in data
13.2.2024 per compiuta giacenza.
Nel merito contestava il fondamento della domanda, ritenendo, da un lato, inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 e comunque la non imputabilità della decorrenza del termine previsto, in ragione della collocazione in liquidazione, e dall'altro lato, il rispetto del termine suddetto, alla luce degli atti di accertamento notificati contenuti negli avvisi di addebito indicati. Assumeva che tutti gli avvisi di addebito – peraltro non opposti – costituivano autonomi atti di accertamento della pretesa contributiva omessa dal datore di lavoro, tanto che, in difetto di opposizione nel
2
termine di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, la pretesa contributiva diveniva irretrattabile. Aggiungeva che a seguito della notifica degli avvisi di addebito l'INPS notificava all'azienda – e al legale rappresentante – la violazione prevista dall'art. 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. Ha inoltre sostenuto che il termine di prescrizione e decadenza erano stati sospesi dalle disposizioni emergenziali adottate dal
Governo a seguito del sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e poi dalle disposizioni in materia di emergenza Covid. In merito alla erronea indicazione del legale rappresentante rilevava che
TO LI (c.f. [...]) era socio ed amministratore della azienda in data 04.10.2012, come emergente dal fascicolo storico (pag. 17 di 31) dell'azienda L'OASI di
LI & C. S.n.c. (p.i. 00212470678), poi nominato “procuratore” con iscrizione della
“carica” in data 26.03.2015 ed in data 06.09.2016 nominato “custode” a seguito di ricorso per sequestro giudiziario e ciò fino al 27.06.2019.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale contenuta nei rispettivi fascicoli telematici e fissata per la discussione all'udienza del 2.7.2024, anche in ordine alla istanza di sospensione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note di udienza, nelle quali l'INPS si è riportata alle conclusioni rassegnate, mentre parte ricorrente ha rappresentato di aver provveduto a pagare le somme ingiunte con l'O.I. n. 001789036 chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed insistendo nell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 001627564 (anno
2017).
2. Il presente giudizio riguarda la valutazione di legittimità di due ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per gli anni 2017 e 2018:
- n. OI-001627564 di € 3.517,70 afferente l'anno 2017;
- n. OI- 001789036 di €433,95 afferente l'anno 2018.
Le due ordinanze ingiunzione trovano fondamento in due atti di accertamento, n.
7900.24/01/201 9.0012484 del 24.01.2019 e n. 7900.21/08/2019.0142427 del 21.08.2019, che la società opponente sostiene di non aver mai ricevuto.
3
Orbene, rispetto all'ordinanza ingiunzione 001789036 di €433,95 afferente l'anno 2018, la società opponente ha prodotto documentazione, in data 27.6.2024, volta a dimostrare il sopravvenuto pagamento della sanzione amministrativa ingiunta, con sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul punto.
Ai fini della valutazione della distribuzione delle spese di lite, in forza del principio di soccombenza virtuale, valga rilevare che in ordine a tale ordinanza ingiunzione appare fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS.
Ed infatti in data 1.2.2024 l'addetto al servizio postale “universale” ha comunicato l'avviso di avvenuto deposito e l'atto non è stato ritirato nei dieci giorni successivi, sicchè è stato rispedito al mittente per compiuta giacenza a far data dal 12.2.2024. La notifica si è, dunque, perfezionata nei dieci giorni successivi alla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale e dunque in data 11.2.2024. Il presente ricorso è stato, invece, depositato in data 4.4.2024 e dunque oltre il termine di decadenza di trenta giorni. Su tale notifica non vi è stata alcuna particolare contestazione da parte ricorrente.
Quanto alla omessa notifica degli atti di accertamento presupposti la doglianza non merita accoglimento.
L'atto di accertamento afferente l'anno 2017 è stato regolarmente notificato a mezzo del servizio postale (e dunque non a mezzo ufficiale giudiziario) presso la sede legale della società. Al riguardo non appare pertinente il richiamo effettuato da parte ricorrente in sede di note di udienza alla impossibilità di ricorrere alla notifica ex articoli 140 e 143 c.p.c. nei confronti della società, in quanto nella fattispecie concreta non si è proceduto alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c., ma a mezzo servizio postale.
L'opposizione merita accoglimento, invece, in relazione all'eccezione di decadenza x articolo 14 della Legge n. 689/1981, limitatamente all'ordinanza ingiunzione afferente l'anno
2017 n. OI-001627564.
In particolare, si ritiene di dover accogliere l'eccezione di decadenza ex articolo 14 della legge n. 689/1981 per decorrenza del termine di novanta giorni dalla conoscenza dell'infrazione.
Al riguardo, la questione giuridica circa l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della legge
n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, ha dato vita ad un orientamento giurisprudenziale non univoco in seno ai giudici di merito, focalizzato
4
soprattutto sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 cit.
Nell'ambito di tale contrasto, si ritiene di dover privilegiare l'opzione ermeneutica che avalla l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 al caso di specie, ritenendo che la stessa sia suffragata dall'intervento ultimo del legislatore di cui all'articolo 23 del d.l.4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della
Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione.
E' opportuna una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
L'articolo 14 della legge n. 689/1981 prevede quanto segue:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi