Trib. Trani, sentenza 03/01/2025, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 03/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 14
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1376/2020 R.G.
tra
RA OR, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Milillo (comunicazioni a
marco.milillo@avvocatibari.legalmail.it)
- ATTORE- opponente
e
Giorgino avv. NI, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giorgino (comunicazioni a
antonio.giorgino@pec.it)
CONVENUTO – opposto –
OGGETTO:opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali”;

CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 16.5.2024):
Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del 16.5.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.1.2020, RA OR proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di Trani nel
procedimento r.g. n. 6437/2019 con cui si intimava il pagamento della somma di euro 13.114,12
oltre spese ed accessori quale compenso professionale per prestazioni di natura giudiziaria rese in
favore dell'attore.
Deduceva, dunque, quali motivi di opposizione:
1) contestazioni relative alle attività difensive giudiziali asseritamente svolte dalla parte
opposta, in particolare: a) in relazione al procedimento penale 1003/2016 r.g.n.r. Procura di
Trani deduceva avere l'avv. Giorgino maturato il compenso per le fasi di studio ed
1
introduttiva per l'importo di euro 828,00 oltre accessori e non il superiore importo ingiunto
in sede monitoria;
b) in relazione al giudizio instaurato dinanzi alla Commissione
Tributaria regionale di Bari r.g. n. 137/2017, deduceva avere l'avv. Giorgino assunto la
difesa solo nella fase decisionale unitamente al dott. Alfonso GI, sicchè solo per tale
fase processuale, nei limiti dell'importo di euro 2.099,33 oltre oneri previdenziali e fiscali,
potrà riconoscersi il compenso del convenuto;

2) contestazioni relative al parziale pagamento di somme da parte attrice per l'attività svolta
dall'avv. Giorgino per cui è ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 4.220,00 di cui
euro 1.350,00 con assegno bancario n. 1059592690 – tratto sul Banco di Napoli, Andria;
euro
2.200,00 con assegno bancario n. 1059594695-03 ed euro 650,00 per contanti alla presenza
del dott. Alfonso GI;

3) ricorrenza di accordo verbale a definizione del saldo delle competenze concluso tra le parti
all'atto della risoluzione del rapporto d'opera professionale (anche relativo al ricorso in
Cassazione nel processo r.g. n. 23950/2016 in cui l'odienro convenuto era coadiuvato dal
dott. Porcelli, mentre nel giudizio di appello subentrava al dott. Porcelli ed era affiancato
dal dott. GI) che, in considerazione della somma già versata e del rapporto di
amicizia tra le parti, si conveniva di concludere con un saldo di euro 1.000,00 a definizione
di tutta l'opera prestata (per la cui somma il dott. GI emetteva fattura).
Per tali ragioni, chiedeva revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande del
convenuto avv. Giorgino poiché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e
competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costiuito in quanto
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