Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 661

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 661
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 661
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 5246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5246/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PIVANO FLAVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 30/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 01034 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 19/01/2003. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 12/05/2008.
Con ricorso depositato il 26/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata
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