Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 31

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 31
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 31
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott.ssa Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.933 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Maurizio Papa, come da mandato in atti;



- RICORRENTE -


E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Antonella Convertino, come da mandato in atti;

- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 22 maggio 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni come in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.2.2021, la SI.ra ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in ZZ (Le) il 24.8.1998;
che dall'unione CP_1 coniugale erano nati il 26.06.1997 la figlia e il 19.05.1998 il figlio , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ma non autosufficienti;
che l'unione, felice per molti anni, era stata, di contro, negli ultimi tempi, mancante di quella comunanza di affetti che dovrebbe informare ogni sano rapporto di coniugio, per le ragioni specificate in ricorso;
che il 10 marzo 2018 il
aveva abbandonato la casa coniugale, trasferendosi in Francia ad CP_1 Persona_3
disinteressandosi dei bisogni della famiglia e lasciando moglie e figli in grave difficoltà
[...] economica;
che nel mese di febbraio 2019 la stessa, unitamente al figlio , si era Per_2
1
recata in Francia per cercare di comprendere i motivi dell'abbandono e del disinteresse del marito nei confronti della famiglia;
che il nucleo familiare non poteva fare affidamento su redditi stabili e continuativi, circostanza acuita dalla crisi pandemica. Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, che le venisse assegnata la casa coniugale, sita in ZZ, alla via Parini n.34, già di proprietà della ricorrente, che il SI. fosse onerato di un assegno alimentare di 500,00 € CP_1 nei suoi confronti e di un contributo per il mantenimento di 300 € per ciascuno dei figli, oltre alle spese straordinarie al 50%, spese e competenze di lite come per legge.
costituendosi con memoria depositata il 4 giugno 2021, ha CP_1 impugnato e contestato la ricostruzione delle dinamiche familiari esposta dalla congiunta, negando che la responsabilità della crisi familiare fosse imputabile ai comportamenti dedotti nel ricorso introduttivo;
ha sostenuto che egli, al contrario, per consentire la costituzione della famiglia, assecondando i desideri della moglie, aveva abbandonato la
Francia, ove conduceva una vita dignitosa e si sentiva professionalmente realizzato;
che aveva investito le sue energie e il suo danaro nel completamento della casa di proprietà della ricorrente;
che, insieme alla moglie, avevano concordato di accogliere nella casa familiare la figlia nata da una sua precedente relazione quando viveva in Francia;
Per_4 che, in realtà, la crisi e la fine dell'unione erano da ricondurre all'anaffettività dimostrata dalla moglie e dai figli e nei confronti di che il resistente Per_1 Per_2 Per_4 considerava alla pari degli altri suoi figli;
che, a seguito della verifica di questa insanabile frattura, aveva, suo malgrado, posto fine alla convivenza andando via da ZZ e lasciando risparmi e ogni suo bene ai familiari;
che in Francia, con l'aiuto del fratello ivi residente, aveva lavorato per pochi mesi al solo scopo di accumulare dei contributi per ottenere un trattamento pensionistico;
che dal 2020 non lavorava più e che, pertanto, le richieste di contributo economico ed assegno alimentare erano improponibili e che andavano rigettate anche per la circostanza che sia la moglie sia i figli, seppur non stabilmente, lavoravano. Ha chiesto, quindi, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con rigetto della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la coniuge e per i figli, che venisse disposto il diritto di visita del padre nei confronti dei figli, secondo normativa, pur essendo i medesimi già maggiorenni;
che la ricorrente permanesse nella casa coniugale attualmente abitata dalla stessa e dai due figli;
che venisse operata la compensazione delle spese.
Le parti sono state ascoltate all'udienza di comparizione il 17 giugno 2021 e, a seguito di un breve rinvio per verificare la possibilità di una soluzione concordata, il 22 settembre
2021;
non essendo riuscito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, la Presidente Delegata,
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sciogliendo la riserva con ordinanza del 27.09.2021, ha adottato nei seguenti termini i provvedimenti temporanei e urgenti:
1. “pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente entro il giorno CP_1 dieci di ogni mese, l'importo di Euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT, quale contributo per il mantenimento della figlia Per_1
2. pone il pagamento delle spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori in Per_1 pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21 maggio 2018.
Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa nominando se stessa giudice istruttore.
In particolare, con riferimento alla misura del contributo economico posto a carico del resistente, durante l'audizione separata dei coniugi, è emerso che il figlio aveva Per_2 iniziato a lavorare presso una stazione di servizio quale
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