Trib. Grosseto, sentenza 28/02/2024, n. 242

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 28/02/2024, n. 242
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 242
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo

Tribunale di Grosseto
UDIENZA del 28/02/2024
tenuta dal giudice Dott.ssa Claudia Frosini
Alle ore 12.45 compaiono:
- l'Avv. Debora Capecchi in sostituzione degli Avv.ti Zurlo e Ornati per la creditrice opposta, la quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, e si riporta integralmente ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa nonchè alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta.
L'Avv. Capecchi chiede, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione.
- L'Avv. Stefano Aquilino per NO EL il quale si riporta alle proprie richieste e conclusioni in atti e chiede che la causa venga decisa.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
dott.ssa Claudia Frosini


Repubblica Italiana
Tribunale di Grosseto
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 28/02/2024 il giudice Dott.ssa Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2200/2020 tra le parti:
Attore: CA IV, con l'avv. AQUILINO STEFANO
Convenuto: ITACAPITAL S.R.L., con l'avv. ORNATI ANDREA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, EL NO (nella propria veste di fideiussore di Angelo SO), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.339/2019 emesso in data 16.03.2019 dal
Tribunale di Siena in favore di Itacapital s.r.l.
Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 468/2020 del 07.08.2020 in atti ha poi dichiarato la propria incompetenza per territorio e disposto la revoca del decreto ingiuntivo.
La causa è stata tempestivamente riassunta dall'opponente innanzi all'intestato Tribunale.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
a. difetto di legittimazione attiva del creditore cessionario per mancato perfezionamento della fattispecie di cessione in blocco dei crediti ex articolo 58 TUB;

b. inidoneità della documentazione prodotta dal creditore a supporto del credito vantato;

c. decadenza del diritto ad agire contro il fideiussore ai sensi dell'articolo 1957 c.c.;

d. nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Costituendosi nel giudizio riassunto, la convenuta opposta ha instato per il rigetto dell'opposizione ingiuntivo.
La causa è stata istruita mediante prova documentale e rinviata all'udienza odierna per essere decisa nelle forme di cui all'articolo 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termini per note conclusive.
La presente causa viene definita in base al principio giurisprudenziale della ragione più liquida.
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi
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