Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18776

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18776
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18776
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 9062 del 2024, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Fabris Pea, giusta procura in atti;

-ricorrente-
E
( ), nata a [...] in data [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente in [...];

-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario a Maserada sul Piave (TV) con in data 08.08.1998 e dalla CP_1 Per_ loro unione era nata la figlia (04.09.1999);
con sentenza n. 2655 del 06.11.2008, confermata in appello, il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale
delle parti, affidando l'allora figlia minore ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre a Roma, ove quest'ultima si era trasferita con la figlia, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 800, oltre l'80% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento di € 1.400 in favore della moglie;
con sentenza non definitiva n. 24233/2011 del 18.11.2011 il Tribunale di Roma dichiarava dapprima la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza n. 9463 del Per_ 29.04.2014 affidava la figlia ad entrambi i genitori collocandola presso la madre, disponendo un contributo paterno in favore della figlia di € 1.000,
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