Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2024, n. 1617

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2024, n. 1617
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 1617
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1822 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MINIO GIUSEPPE, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;

-ricorrente-
NT
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. ZARRELLA ANTONIO, giusta procura depositata telematicamente;

-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 27.7.23 esponeva di essere stato dipendente a tempo Parte_1 pieno ed indeterminato del con inquadramento in categoria D Controparte_1 pos. ec. 6, ccnl enti locali e di aver svolto la funzione di responsabile unico del procedimento (RUP) per la gestione del servizio integrato di igiene ambientale nel territorio del predetto riferiva di non aver ricevuto negli anni 2020 e 2021 CP_1
i c.d. incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 quale remunerazione dell'espletata funzione di RUP.
Chiedeva quindi al Tribunale la condanna del al pagamento della Controparte_1 retribuzione dovuta a tale titolo.
Si costituiva il negando la debenza degli incentivi alla luce della Controparte_1 qualifica dirigenziale rivestita dal ricorrente;
richiamava il principio di omnicomprensività, richiamava il parere non favorevole espresso dal Collegio dei
Revisori del (Ente in dissesto economico-finanziario) e Controparte_1 contestava nel merito le avverse difese.
1
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'11.12.24.
*
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Giova riportare, in premessa, il quadro normativo di riferimento e le ripetute integrazioni succedutesi nel tempo.
L'art. 18 legge n. 109/1994, nel suo testo iniziale così disponeva: “(Incentivi per la progettazione).

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici
”.
In
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