Trib. Mantova, sentenza 30/01/2024, n. 90
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
G B Presidente
V M G Relatrice
E P Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2012/2023 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/08/2023
DA
( ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERTOGLIO MONICA
E
( ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BERTOGLIO MONICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…omologarsi la separazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la rispettiva residenza ove meglio li aggrada, con obbligo per entrambi di comunicarsi eventuali cambiamenti. Per_ 2) La figlia ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente rimarrà a carico di entrambi i genitori, i quali contribuiranno alla sua cura, Per_ istruzione ed educazione;
si riserverà di decidere con quale genitore
continuerà ad abitare.I ricorrenti collaboreranno e si adopereranno affinché Per_
mantenga il più stretto rapporto tanto con l'uno quanto con l'altro genitore ed alterni la convivenza con entrambi, compatibilmente con le necessità e le rispettive esigenze in relazione al percorso di studio presso Org_1
che la figlia inizierà a decorrere dal mese di settembre 2023.
[...] Per_ In vista del prossimo percorso universitario di entrambi i genitori Per_ concordano affinchè si trasferisca a presso un alloggio in affitto. Org_1 3) I ricorrenti sono comproprietari al 50% ciascuno dell'unità immobiliare adibita ad abitazione coniugale posta in Acquanegra sul Chiese via Carducci n.
108 censita al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 13 mappali n.
691/1-2 inserita nel fondo patrimoniale costituito con atto a ministero del Notaio in data 27.08.2009 al n. 228 di Rep. e n. 197 di Racc., così Persona_2 destinato a far fronte ai bisogni della famiglia.
4) Il signor continuerà ad abitare la casa coniugale mentre la signora CP_1
dal deposito del presente ricorso, si trasferirà in altra abitazione in Pt_1
Asola.Il signor provvederà al pagamento di tutte le spese ordinarie CP_1 necessarie per la manutenzione e il mantenimento della casa, al pagamento delle utenze domestiche, della Tari e della eventuale polizza di assicurazione.Le spese straordinarie (a titolo esemplificativo il rifacimento delle facciate, la riparazione del tetto, la sostituzione della caldaia obsoleta, la sostituzione infissi e in generale quelle che riguardano l'esecuzione di interventi di ripristino o sostituzione di beni comuni sia quelle relative alla conservazione e al mantenimento del bene ex art. 1110 c.c.) che si rendessero necessarie per la conservazione ed il funzionamento dell'immobile verranno suddivise al 50% tra i coniugi comproprietari, previo accordi tra le parti e a fronte dell'esibizione del relativo documento fiscale attestante il pagamento da parte del coniuge che avrà sostenuto la spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dall'esibizione del documento. Il signor si impegna a non radicare nella casa in CP_1 comproprietà una futura convivenza stabile e continuativa con altri soggetti terzi, o nuove compagne rispetto alla famiglia.
Di conseguenza la signora autorizza solo il signor e la figlia ad Pt_1 CP_1 abitare l'immobile coniugale in comproprietà con la precisazione che tale diritto verrebbe meno qualora il signor cessasse di vivere nella casa familiare CP_1 oppure dovesse convivere di fatto con un'altra persona o contrarre nuovo matrimonio;
in tal caso la signora sarà legittimata