Trib. Mantova, sentenza 30/01/2024, n. 90

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 30/01/2024, n. 90
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 90
Data del deposito : 30 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
G B Presidente
V M G Relatrice
E P Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2012/2023 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/08/2023
DA
( ) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERTOGLIO MONICA
E
( ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BERTOGLIO MONICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…omologarsi la separazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la rispettiva residenza ove meglio li aggrada, con obbligo per entrambi di comunicarsi eventuali cambiamenti. Per_ 2) La figlia ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente rimarrà a carico di entrambi i genitori, i quali contribuiranno alla sua cura, Per_ istruzione ed educazione;
si riserverà di decidere con quale genitore


continuerà ad abitare.I ricorrenti collaboreranno e si adopereranno affinché Per_
mantenga il più stretto rapporto tanto con l'uno quanto con l'altro genitore ed alterni la convivenza con entrambi, compatibilmente con le necessità e le rispettive esigenze in relazione al percorso di studio presso Org_1
che la figlia inizierà a decorrere dal mese di settembre 2023.
[...] Per_ In vista del prossimo percorso universitario di entrambi i genitori Per_ concordano affinchè si trasferisca a presso un alloggio in affitto. Org_1 3) I ricorrenti sono comproprietari al 50% ciascuno dell'unità immobiliare adibita ad abitazione coniugale posta in Acquanegra sul Chiese via Carducci n.
108 censita al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 13 mappali n.
691/1-2 inserita nel fondo patrimoniale costituito con atto a ministero del Notaio in data 27.08.2009 al n. 228 di Rep. e n. 197 di Racc., così Persona_2 destinato a far fronte ai bisogni della famiglia.
4) Il signor continuerà ad abitare la casa coniugale mentre la signora CP_1
dal deposito del presente ricorso, si trasferirà in altra abitazione in Pt_1
Asola.Il signor provvederà al pagamento di tutte le spese ordinarie CP_1 necessarie per la manutenzione e il mantenimento della casa, al pagamento delle utenze domestiche, della Tari e della eventuale polizza di assicurazione.Le spese straordinarie (a titolo esemplificativo il rifacimento delle facciate, la riparazione del tetto, la sostituzione della caldaia obsoleta, la sostituzione infissi e in generale quelle che riguardano l'esecuzione di interventi di ripristino o sostituzione di beni comuni sia quelle relative alla conservazione e al mantenimento del bene ex art. 1110 c.c.) che si rendessero necessarie per la conservazione ed il funzionamento dell'immobile verranno suddivise al 50% tra i coniugi comproprietari, previo accordi tra le parti e a fronte dell'esibizione del relativo documento fiscale attestante il pagamento da parte del coniuge che avrà sostenuto la spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dall'esibizione del documento. Il signor si impegna a non radicare nella casa in CP_1 comproprietà una futura convivenza stabile e continuativa con altri soggetti terzi, o nuove compagne rispetto alla famiglia.
Di conseguenza la signora autorizza solo il signor e la figlia ad Pt_1 CP_1 abitare l'immobile coniugale in comproprietà con la precisazione che tale diritto verrebbe meno qualora il signor cessasse di vivere nella casa familiare CP_1 oppure dovesse convivere di fatto con un'altra persona o contrarre nuovo matrimonio;
in tal caso la signora sarà legittimata a richiedere il Pt_1 rilascio dell'unità immobiliare in comproprietà ovvero la vendita dell'immobile al valore di mercato.
5) Resta salvo il diritto di entrambi i ricorrenti di cedere le rispettive quote immobiliari alle quotazioni di mercato in qualunque momento le necessità e le esigenze della famiglia venissero meno.I coniugi si riconoscono reciprocamente sin da ora il diritto di prelazione in caso di vendita della rispettiva quota di comproprietà riscattando tale porzione l'uno nei confronti dell'altra entro il termine di tre mesi dalla formale comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine i coniugi si impegnano sin da ora a conferire incarico all'agenzia immobiliare di fiducia per la vendita congiunta della casa coniugale al valore di mercato.
6) I mobili e i suppellettili di proprietà comune costituenti l'arredo della casa coniugale resteranno nell'immobile e rimarranno in uso al signor il tutto CP_1 come meglio indicato in elenco a parte.La signora si riserva inoltre al Pt_1 momento del rilascio dell'unità immobiliare il diritto di asportare i beni di proprietà esclusiva sotto indicati:tutti i quadri di la poltrona di Persona_3
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lettura, il quadro sopra il letto blu e tutti i libri.I coniugi concordano che seppur di proprietà esclusiva della signora rimarranno nell'unità coniugale i Pt_1 seguenti beni, con riserva di asportarli in qualsiasi momento: il cantarano, il cantonale, la sauna, la scrivania rosa, le sedie bianche e la scaffalatura. Inoltre compatibilmente con le necessità del marito, i coniugi concordano di dividersi gli utensili da cucina (piatti, bicchieri, posate, pentole), corredi e biancheria varia (tovaglie, lenzuola, asciugamani) elettrodomestici (robot da cucina, TV, aspirapolvere) e quant'altro facilmente divisibile e non strettamente necessario all'immobile coniugale.
7) Entrambi i ricorrenti concordano di corrispondere pro quota direttamente alla figlia maggiorenne e non economicamente indipendente rispettivamente il pagamento della somma mensile di €250,00 ciascuno, da versarsi sul conto corrente iban IT 47R0301503200000006326600, salvo diversi e migliori Org_2 accordi tra le parti nell'interesse della figlia, a titolo di concorso per il Per_ mantenimento di sino al raggiungimento della indipendenza economica importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrende come meglio specificate:
Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal , ma solo in ambito privato;
quelle per Organizzazione_3 esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi);
acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il
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genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Resta inteso che le spese relative al soggiorno della figlia nei periodi di vacanza Per_ resteranno a carico del genitore con cui trascorrerà il predetto periodo di villeggiatura. Per_ In considerazione del fatto che si trasferirà per ragioni di studio a i Org_1 genitori concordano sin da ora che saranno poste a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, le spese della locazione, compresa la cauzione, le tasse universitarie e i libri, le spese per la manutenzione ordinaria
{assicurazione e bollo compresi) e straordinaria dell'auto o del motorino/vespa Per_ sostenute nell'interesse di , le spese per vacanze, acquisto di pc, tablet e cellulare.
8) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, che non sussistono i presupposti per fare luogo alla corresponsione di assegni di mantenimento rinunciando al contempo a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra.
9) I coniugi dichiarano inoltre che i risparmi comuni sono stati equamente suddivisi ad eccezione del fondo comune Raiffersen Azionario Russo (contratto
n. F0108422786) rimasto intestato al signor al momento non ancora CP_1 liquidabile. Pertanto, le parti concordano che tale fondo comune sarà liquidato appena possibile dal mercato finanziario e verrà suddiviso in parti uguali.
10) I separandi si riconoscono piena libertà di fissare in territorio nazionale la propria residenza e il proprio domicilio.
11) Le spese del presente procedimento vengono poste a carico dei coniugi per quote paritarie.… (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ACQUANEGRA SUL CHIESE in data 22/09/1996 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n.9, parte 2, serie A, Ufficio 1 anno 1996) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole ,maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi
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l'integrale compensazione delle spese processuali.
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