Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2367

TRIB Napoli
Sentenza
7 marzo 2025
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Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2367
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2367
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV sezione civile

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A

nella causa iscritta in grado di appello al n. 11475/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del procuratore Sig. Luigi Murino, giusta procura speciale rep. n. 177893, racc. n. 11776 del 28.04.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Porcelli (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S.M. di Costantinopoli n. 104; fax 0815571117; pec: mariacristinaporcelli@avvocatinapoli.legalmail.it

-Appellante-

CONTRO
AL NC CH (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Primario (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Procida alla Via Scialoja n. 11; pec: angelo.primario@avvocatinapoli.legalmail.it
-Appellata –
NONCHE'
REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), in persona del Presidente pro tempore

- Appellato contumace-

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 175/2023 del Giudice di Pace di Procida, in persona della dott. Pasquale Amendola, depositata in data 24.04.2023, in materia di impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, del 04.02.2022 la sig.ra LI NC AR conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Procida l'Agenzia delle Entrate– Riscossione e la Regione Campania, per sentire accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n. 07120130059168426 000. In particolare, parte attrice, recatasi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, asseriva di essere venuta causalmente a conoscenza della esistenza di un debito erariale. Per tali motivi, ricorreva al Giudice di Pace, lamentando la mancata notifica della cartella e dei verbali sottesi, vizi formali della cartella e la decadenza e la prescrizione del diritto, con contestuale richiesta di esibizione degli atti originali attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate. Per cui, chiedeva di accertare e dichiarare l'annullamento, previa sospensiva, della cartella esattoriale 07120130059168426 000, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia al procuratore antistatario. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché inammissibile, infondato ed improcedibile per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. Affermava, inoltre, la correttezza del suo operato, con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione e la carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa o, in via subordinata, manlevata e tenuta indenne da qualsiasi onere o spesa, tutti a carico dell'Ente Impositore, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Non si costituiva, benché ritualmente citata, la Regione Campania. Con sentenza n. 175/2023, depositata il 24.04.2023, il Giudice di Pace preliminarmente dichiarava la contumacia dell'ente impositore e riteneva, altresì, la sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente. Nel merito, stante la contumacia dell'ente impositore e maturata la prescrizione triennale, accoglieva la domanda della parte attrice, annullando la cartella opposta e condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite. Con atto del 25.04.2023, Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva appello, avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma integrale. I motivi di gravame riguardavano l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo alla sig.ra LI NC AR, con conseguente inammissibilità della domanda proposta in primo grado. Inoltre, l'appellante lamentava l'irragionevolezza della condanna alle
spese del giudizio, ritenendola esorbitante in virtù del valore della controversia, e riproponeva le eccezioni di rito e di merito proposte nel primo grado di giudizio. Pertanto, l'Agenzia chiedeva di rigettare l'opposizione proposta dalla appellata LI, di dichiarare la piena legittimità del suo operato, di essere tenuta indenne da ogni onere e spesa derivante dal giudizio di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio. Successivamente, con comparsa di costituzione datata 24.10.2023, si costitutiva la signora LI, la quale lamentava l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 cpc e dell'art. 342 cpc. Nel merito, invece, chiedeva di rigettare
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