Trib. Perugia, sentenza 13/03/2025, n. 334
TRIB Perugia
Sentenza
13 marzo 2025
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TRIB Perugia
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 271/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 271/2024
Oggi 13.03.2025 alle ore 13:30 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
per DOVALUE SPA QUALE MANDATARIA DI BELGIRATE SECURITISATION SRL, l'avv.
ROMANI BE;
per BE GI, l'avv. FANTINI DANIELE.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Romani si riporta alle conclusioni già rassegante nel ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento; contesta le deduzioni ed eccezioni avversarie e, in particolare, in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente, deduce che, anche alla luce della dichiarazione depositata il
07.11.2024, nonché della pubblicazione dell'avviso in G.U. e soprattutto il possesso del titolo esecutivo in originale, sussiste la prova dell'avvenuta cessione del credito. Rileva inoltre che il deposito del 07.11.2024 si è reso necessario in quanto il documento è stato formato successivamente al deposito del ricorso e comunque a seguito delle difese formulate dalla controparte (Cass. n.
25346/2019).
1
L'avv. Fantini precisa le conclusioni come da comparsa, eccepisce la tardività della dichiarazione depositata in data 04.11.2019 e la contraddittorietà con quella depositata nei termini perentori.
Eccepisce inoltre che non risulta la prova della legittimazione di doValue s.p.a. perché manca la procura conferita da Belgirate a doValue. In ogni caso, non è stata data la prova della sussistenza dei requisiti indicati nell'avviso in G.U., con particolare riferimento alla segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi e alla lista dei crediti ceduti. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso avversario e si dichiara antistatario per le eventuali spese.
L'avv. Romani contesta le deduzioni avversarie, riportandosi ai propri atti difensivi e alle produzioni documentali.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
BELGIRATE SECURITISATION S.R.L., c.f. 14521991001, e, per essa, quale mandataria,
DOVALUE S.P.A., c.f. 00390840239 e p. iva 02659940239, in persona della dott.ssa Angela Greco, in forza di procura speciale del 01.02.2023 rilasciata da Giovanni Castellaneta, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a rogito Notaio dott. Carlo
Pennazzi Catalani con atto n. rep. 78217, racc. n. 29319, registrato a Velletri in data 06.02.2023 al n.
201, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. ER Romani (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terni, Piazza Europa n. 5;
PARTE RICORRENTE contro
BE GI, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Fantini (c.f.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via
XX Settembre n. 57;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c..
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2024 Belgirate Securitisation s.r.l., per il tramite della mandataria doValue s.p.a., ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'emissione dell'ordinanza del
18.12.2023, con cui il G.E., nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.,
3
proposta da ER NI nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I., ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Perugia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare la sussistenza della piena legittimazione attiva della cessionaria Belgirate
Securitisation s.r.l., in quanto titolare del diritto di credito, nonché la piena legittimità del mutuo azionato in quanto titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La ricorrente, dopo avere esposto che il giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I. in accoglimento del sesto motivo di opposizione, poiché non risultava – né agli atti della procedura esecutiva, né dai documenti prodotti con la memoria di costituzione nel sub procedimento – che il creditore procedente opposto avesse dato prova della titolarità del credito per il quale lo stesso agisce come cessionaria, a fondamento delle domande ha allegato le seguenti circostanze: che sussiste la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a Belgirate Securitisation s.r.l., atteso che dall'avviso di cessione dei crediti pro soluto, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 27 del 04.03.2021, si evince l'avvenuta cessione del credito dalla cedente Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in favore della stessa cessionaria Belgirate
Securitisation s.r.l., oltre al fatto che la cessione in questione è documentata dal contratto di cessione del credito del 16.02.2021, con allegato l'elenco dei crediti ceduti, ove al n. 209 di detto allegato si legge “ditta NI ER, NDG 9361721”, che fa riferimento al credito vantato dall'allora Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a. nei confronti della ditta debitrice derivante dal contratto di mutuo posto alla base dell'esecuzione immobiliare intrapresa;
che la prova della titolarità del credito può essere integrata anche da atti di intimazione del cessionario (notifica dell'atto di precetto), da eventuali comunicazioni (missiva con cui è stata data adeguata notizia della cessione) o dalla dichiarazione della cedente;
che, per di più, la stessa disponibilità del titolo esecutivo nelle mani della cessionaria costituisce chiara conferma dell'avvenuta cessione del credito;
che, inoltre, al contratto di mutuo ipotecario stipulato ai sensi degli artt. 10, 38 e ss. del d. l.vo n. 385/1993 in data 07.05.2008, ha fatto seguito atto integrativo e di quietanza, munito di formula esecutiva il 22.08.2022, in cui si dà atto, tra l'altro, dell'avvenuta erogazione del finanziamento, con allegato il relativo piano di ammortamento regolarmente sottoscritto dalle parti, sicché il titolo esecutivo azionato in via esecutiva nella sua interezza è pienamente valido ed efficace;
che l'azione esecutiva è stata promossa nel pieno rispetto dell'art. 557 c.p.c., non prevedendo la normativa in vigore espressamente un termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento, per cui la sanzione dell'inefficacia del pignoramento immobiliare comminata dall'art. 557, ultimo comma, c.p.c., non può essere estesa anche alla nota di trascrizione non contemplata nell'ultimo comma dell'articolo citato;
che, infine, infondate sono anche le ulteriori censure mosse dal sig. NI nel ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., in quanto: - l'I.S.C. indicato nel contratto di mutuo – anche alla luce della tempestività dell'erogazione avvenuta a pochi giorni dalla stipula del mutuo – è veritiero e la sua eventuale erronea indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non incidendo in alcun modo sul contenuto della prestazione a carico del cliente o sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale;
- il piano di ammortamento contiene la specifica indicazione del regime finanziario prescelto;
- tutte le condizioni contrattuali sono state espressamente accettate dal mutuatario;
- i parametri utilizzati escludono ogni ipotesi di usura e/o di anatocismo.
4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.2024 si è costituito in giudizio
ER NI, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, pretesa, richiesta avversaria, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e rappresentanza processuale della mandataria con conseguente nullità degli atti
Nel merito:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e per l'effetto rigettare le domande e le conclusioni avversarie. (…) Con vittoria di spese e compenso professionale per il quale l'avv. Fantini si dichiara procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte resistente, dopo avere riassunto le vicende fattuali della fase cautelare svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, ha dedotto in particolare: che la controparte
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 271/2024
Oggi 13.03.2025 alle ore 13:30 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
per DOVALUE SPA QUALE MANDATARIA DI BELGIRATE SECURITISATION SRL, l'avv.
ROMANI BE;
per BE GI, l'avv. FANTINI DANIELE.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Romani si riporta alle conclusioni già rassegante nel ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento; contesta le deduzioni ed eccezioni avversarie e, in particolare, in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente, deduce che, anche alla luce della dichiarazione depositata il
07.11.2024, nonché della pubblicazione dell'avviso in G.U. e soprattutto il possesso del titolo esecutivo in originale, sussiste la prova dell'avvenuta cessione del credito. Rileva inoltre che il deposito del 07.11.2024 si è reso necessario in quanto il documento è stato formato successivamente al deposito del ricorso e comunque a seguito delle difese formulate dalla controparte (Cass. n.
25346/2019).
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L'avv. Fantini precisa le conclusioni come da comparsa, eccepisce la tardività della dichiarazione depositata in data 04.11.2019 e la contraddittorietà con quella depositata nei termini perentori.
Eccepisce inoltre che non risulta la prova della legittimazione di doValue s.p.a. perché manca la procura conferita da Belgirate a doValue. In ogni caso, non è stata data la prova della sussistenza dei requisiti indicati nell'avviso in G.U., con particolare riferimento alla segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi e alla lista dei crediti ceduti. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso avversario e si dichiara antistatario per le eventuali spese.
L'avv. Romani contesta le deduzioni avversarie, riportandosi ai propri atti difensivi e alle produzioni documentali.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
BELGIRATE SECURITISATION S.R.L., c.f. 14521991001, e, per essa, quale mandataria,
DOVALUE S.P.A., c.f. 00390840239 e p. iva 02659940239, in persona della dott.ssa Angela Greco, in forza di procura speciale del 01.02.2023 rilasciata da Giovanni Castellaneta, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a rogito Notaio dott. Carlo
Pennazzi Catalani con atto n. rep. 78217, racc. n. 29319, registrato a Velletri in data 06.02.2023 al n.
201, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. ER Romani (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terni, Piazza Europa n. 5;
PARTE RICORRENTE contro
BE GI, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Fantini (c.f.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via
XX Settembre n. 57;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c..
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2024 Belgirate Securitisation s.r.l., per il tramite della mandataria doValue s.p.a., ha introdotto il giudizio di merito a seguito dell'emissione dell'ordinanza del
18.12.2023, con cui il G.E., nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.,
3
proposta da ER NI nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I., ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Perugia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare la sussistenza della piena legittimazione attiva della cessionaria Belgirate
Securitisation s.r.l., in quanto titolare del diritto di credito, nonché la piena legittimità del mutuo azionato in quanto titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La ricorrente, dopo avere esposto che il giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 47/2023 R.G.E.I. in accoglimento del sesto motivo di opposizione, poiché non risultava – né agli atti della procedura esecutiva, né dai documenti prodotti con la memoria di costituzione nel sub procedimento – che il creditore procedente opposto avesse dato prova della titolarità del credito per il quale lo stesso agisce come cessionaria, a fondamento delle domande ha allegato le seguenti circostanze: che sussiste la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a Belgirate Securitisation s.r.l., atteso che dall'avviso di cessione dei crediti pro soluto, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 27 del 04.03.2021, si evince l'avvenuta cessione del credito dalla cedente Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in favore della stessa cessionaria Belgirate
Securitisation s.r.l., oltre al fatto che la cessione in questione è documentata dal contratto di cessione del credito del 16.02.2021, con allegato l'elenco dei crediti ceduti, ove al n. 209 di detto allegato si legge “ditta NI ER, NDG 9361721”, che fa riferimento al credito vantato dall'allora Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a. nei confronti della ditta debitrice derivante dal contratto di mutuo posto alla base dell'esecuzione immobiliare intrapresa;
che la prova della titolarità del credito può essere integrata anche da atti di intimazione del cessionario (notifica dell'atto di precetto), da eventuali comunicazioni (missiva con cui è stata data adeguata notizia della cessione) o dalla dichiarazione della cedente;
che, per di più, la stessa disponibilità del titolo esecutivo nelle mani della cessionaria costituisce chiara conferma dell'avvenuta cessione del credito;
che, inoltre, al contratto di mutuo ipotecario stipulato ai sensi degli artt. 10, 38 e ss. del d. l.vo n. 385/1993 in data 07.05.2008, ha fatto seguito atto integrativo e di quietanza, munito di formula esecutiva il 22.08.2022, in cui si dà atto, tra l'altro, dell'avvenuta erogazione del finanziamento, con allegato il relativo piano di ammortamento regolarmente sottoscritto dalle parti, sicché il titolo esecutivo azionato in via esecutiva nella sua interezza è pienamente valido ed efficace;
che l'azione esecutiva è stata promossa nel pieno rispetto dell'art. 557 c.p.c., non prevedendo la normativa in vigore espressamente un termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento, per cui la sanzione dell'inefficacia del pignoramento immobiliare comminata dall'art. 557, ultimo comma, c.p.c., non può essere estesa anche alla nota di trascrizione non contemplata nell'ultimo comma dell'articolo citato;
che, infine, infondate sono anche le ulteriori censure mosse dal sig. NI nel ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., in quanto: - l'I.S.C. indicato nel contratto di mutuo – anche alla luce della tempestività dell'erogazione avvenuta a pochi giorni dalla stipula del mutuo – è veritiero e la sua eventuale erronea indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non incidendo in alcun modo sul contenuto della prestazione a carico del cliente o sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale;
- il piano di ammortamento contiene la specifica indicazione del regime finanziario prescelto;
- tutte le condizioni contrattuali sono state espressamente accettate dal mutuatario;
- i parametri utilizzati escludono ogni ipotesi di usura e/o di anatocismo.
4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.2024 si è costituito in giudizio
ER NI, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, pretesa, richiesta avversaria, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e rappresentanza processuale della mandataria con conseguente nullità degli atti
Nel merito:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e per l'effetto rigettare le domande e le conclusioni avversarie. (…) Con vittoria di spese e compenso professionale per il quale l'avv. Fantini si dichiara procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Parte resistente, dopo avere riassunto le vicende fattuali della fase cautelare svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione, ha dedotto in particolare: che la controparte
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