Trib. Palermo, sentenza 28/03/2024, n. 1890

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 28/03/2024, n. 1890
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 1890
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. F M Presidente dott. M M Giudice dott. M G Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1567 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio degli Parte_1
Avv.ti E V e L C che lo rappresentano e difendono, unitamente e di- sgiuntamente per mandato in atti;

– parte ricorrente –
CONTRO
elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'Avv. Luca Controparte_1
O, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario –
Oggetto: autorizzazione al riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da memorie conclusive alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 17/03/2022, , conveniva in Parte_1 giudizio la Sig.ra per ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. Controparte_2
250, c. 4 c.c, a riconoscere il minore nato a Palermo il 24.06.2020;
chiedendo, altresì, in caso di opposizione di controparte, di disporre, il test comparativo del DNA tra il ri- corrente e il bambino. Costituitasi regolarmente in giudizio chiede- Controparte_1
va il rigetto del ricorso presentato dal sig. in quanto Parte_1
inammissibile o comunque infondato in fatto e in diritto, in ragione dell'incontestabile status del figlio , nato in costanza di matrimonio con il proprio Persona_1
marito sig. , con esplicita richiesta di condanna aggravata al ri- Parte_2
sarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente, ex art. 96, comma 1, c.p.c. Il Giu- dice istruttore, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti del
24/05/2022, riteneva la prova genetica richiesta da parte ricorrente irrilevante ai fini del decidere e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10/01/2023, successivamente rinviata all'udienza del 16/01/2023.

2. All'udienza del 16/01/2023 il ricorrente chiedeva di rendere interrogatorio li- bero, ed il Giudice istruttore procedeva all'ascolto dello stesso. Al termine, rinviava la causa all'udienza del 06/06/2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte;
sciogliendo la riserva assunta all'esito del termine assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 06/06/2023, il Giudice istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/11/2023, sostituita dal deposito di note scritte;
sciogliendo la riserva assunta all'esito del termine assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 13/11/2023, il Giudice istruttore, poneva la causa in decisione, rimet- tendola al Collegio, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c.. Le parti deposita- vano,
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