Trib. Catania, sentenza 13/02/2024, n. 870

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 13/02/2024, n. 870
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 870
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 13 febbraio 2024, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
CI IU, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Barbara
Sciacca;

-Ricorrente –
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Giuseppina Longhitano;

PI – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , dall'avv. Ignazio Abrignani;

-Resitenti-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. n. 293 2022 00689552 49 000 per un importo complessivo pari ad €
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33.307,40 avente ad oggetto un ruolo emesso dall'Ente nazionale previdenza e assistenza della professione infermieristica e avente ad oggetto i contributi dovuti per gli anni 2015, 2016.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto;
l'illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza ex art. 25 d.l.gs. n. 46 /19;
la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione;
l'illegittimità/infondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione estintiva della pretesa azionata.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse ritenere e dichiarare infondata ed illegittima la pretesa creditoria per i motivi di cui in ricorso e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento opposta.
Fissata l'udienza di discussione, l'PI si costituiva in giudizio svolgendo ampie ed articolate difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'ADER, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'insussistenza dei vizi denunciarti dall'opponente e la regolarità del procedimento di riscossione.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
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Osserva il decidente che quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge
e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo
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diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere
l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I,
5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011;
n.
2835 del 05/02/2009;
n. 8900 del 14/04/2010 ). Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge
“….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il
Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per
l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente;
esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il
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