Trib. Lecco, sentenza 05/03/2024, n. 227

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecco, sentenza 05/03/2024, n. 227
Giurisdizione : Trib. Lecco
Numero : 227
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
AR CO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MOTTA
AN,
ATTORE contro
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO (C.F. 03622120131) e
NU AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
DELL'ELCE LORENZO,
CONVENUTI che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE
In via preliminare: disporsi l'acquisizione del fascicolo e degli atti relativi al procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo n° 2166/2020 R.G. – Tribunale di Lecco;
in via principale:

1) previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertata e dichiarata la responsabilità del Dr.
UO EF e della “Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Lecco”, nella causazione del danno occorso al sig. OS AF per cui è giudizio, per i titoli e le ragioni tutte di cui alla parte in premessa dell'atto introduttivo del giudizio, condannare i medesimi Dr. UO EF ([...]), residente in [...], corso G. Matteotti n° 92, e l' “Azienda Socio Sanitaria
Territoriale – ASST Lecco” (C.F. e P. IVA 03622120131), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lecco, via Dell'Eremo n° 9/11, in via tra loro solidale e ciascuno come per legge, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore e per l'effetto condannarli a pagare al Sig. OS AF, l'importo di
- Euro 178.783,72.= a titolo di danno non patrimoniale permanente e temporaneo (biologico, morale, psichico, cenestesi lavorativa ecc.), come da quantificazione riportata nell'atto introduttivo del giudizio;
- Euro 141.125,00 a titolo di incapacità lavorativa specifica, come da quantificazione riportata nell'atto introduttivo del giudizio;

- Euro 6.861,47.= a titolo di rimborso delle spese mediche e sanitarie;

- Euro 30.000,00 a titolo di danno per violazione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, dell'art.
13 della Costituzione e dell'art. 33 della legge 833/1978 in relazione alla mancata richiesta e quindi alla acquisizione del “consenso informato” (l'attore non è stato messo nella condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni);

- oltre al risarcimento del danno esistenziale per le ragioni illustrate in atti, nella misura acquisita in corso di causa e che verrà determinata dal Giudice anche in via equitativa;

- oltre al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale (diminuzione patrimoniale reddituale conseguente alla perdita del lavoro) per le ragioni illustrate in atti, nella misura acquisita in corso di causa (mesi 24 x
1.000,00 = € 24.000,00) e che verrà determinata dal Giudice, anche in via equitativa;

o di quelle maggiori o minori somme che saranno accertate in corso di causa e che verranno ritenute di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
il tutto in relazione alle terapie e agli interventi effettuati sul paziente OS AF e all'esito di “perdita totale della vista dall'occhio destro”, con relativi effetti e conseguenze patite dal medesimo, come descritte e documentate in atti;

In ogni caso:
1) con condanna al rimborso a favore dell'attore delle spese tutte sostenute relativamente ai nominati CT
(Dr. Alberto Blandino e Dr. Carraro) ed ai designati CT (Prof. Demetrio Spinelli e Dr. Carlo Bernabei) nel procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo n° 2166/2020 R.G. – Tribunale di Lecco, come documentate in corso di causa;

2) con riconoscimento di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme liquidate dal dovuto al saldo effettivo;

3) con vittoria di spese e competenze di causa oltre a spese generali (15%), IVA e CPA come per legge sia della presente causa che del previo procedimento obbligatorio di ATP di cui in atti, da distrasi in favore del procuratore antistatario;

In via istruttoria:
1) Ammettere prova per testimoni…omissis…
2) si chiede di acquisirsi agli atti tutta la documentazione inerente il procedimento di ATP n° 2166/2020
R.G. - Tribunale di Lecco con relativo fascicolo;

3) si chiede, solo occorrendo, disposi CT tecnica sul danno patrimoniale ulteriore patito dall'attore subito
e subendo;

4) si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati ed eventualmente ammessi dal Giudice, con i testimoni indicati ed indicandi.
CONVENUTI
In via principale: respingere tutte le domande fatte valere in giudizio nei confronti della ASST e del DOTT.
AN NU.
In ogni caso: accertare e dichiarare che nulla è dovuto a parte attrice a titolo di perdita di capacità lavorativa specifica per fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.
In estremo subordine accertare e dichiarare: nella liquidazione e quindi sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, e/o le somme come calcolate nel presente atto sulla base delle tabelle di
Milano, detratti gli acconti ricevuti.
In via istruttoria: Si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte attrice per i motivi esposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1) OGGETTO DELLA DECISIONE. La causa verte sulla pretesa risarcitoria dell'attore di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ai molteplici profili di colpa nella diagnosi, informazione, cura e trattamento del distacco di retina sofferto da AR CO in data
13.5.2016, ascrivibili alle prestazioni sanitarie rese dal dott. AN
NU, con conseguente responsabilità della AZIENDA SOCIO
SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO cui il paziente si era rivolto.
a) Esito dell'ATP. L'accertamento tecnico svolto in via preventiva ha individuato elementi di responsabilità dei convenuti, nonché l'entità delle conseguenze in capo al sig. CO della perdita dell'uso dell'occhio destro.
Riguardo all'iter diagnostico-terapeutico intrapreso nelle prime fasi, i
CT si sono espressi per l'impossibilità di addivenire ad una conclusione certa circa la gravità del distacco retinico, rappresentando che “qualora si fosse stati in presenza di una rottura gigante di retina [n.d.r. come diagnosticato dallo specialista cui l'attore si era rivolto privatamente, e non di una grande rottura come ritenuto dal convenuto], i trattamenti messi in atto sarebbero da considerarsi non idonei in quanto destinati a pressoché certo fallimento”.
È invece netto il giudizio di imperizia con riguardo alla fase successiva in quanto hanno ritenuto “non adeguato il tempo di attesa dalla diagnosi posta il 09 giugno 2016 (disinserzione retinica del settore superiore con parziale sollevamento retinico) e la terapia chirurgica effettuata (14 giugno
2016) stante il quadro fisiopatologico mostrato dal soggetto, che avrebbe motivato un intervento da effettuarsi con la minore dilatazione tempistica possibile al fine da salvaguardare la visione ancora in essere al soggetto, che in tale circostanza, con criteri del più probabile che non, si sarebbe potuta ottenere”.
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Infine, in relazione alla corretta informazione sui trattamenti sanitari eseguiti al fine di assicurare un consapevole consenso del paziente, i CT hanno evidenziato che “non risultano moduli né annotazioni relative all'ottenimento del consenso del paziente in merito agli interventi di barrage laser effettuati nel maggio 2016” ed inoltre “il modulo di consenso all'intervento chirurgico del giugno 2016 non risulta coerente con
l'intervento effettuato, in considerazione del fatto che quanto svolto è stato attuato”.
E' stato dunque ritenuto riconoscibile “un danno biologico permanente globalmente considerato in termini differenziali tra il 5 e il 30% (25 punti percentuali totali) e un periodo di invalidità temporanea biologica, articolato in 3 (tre) giorni al 100%, 45 (quarantacinque) giorni al 75%, e ulteriori giorni 60 (sessanta) giorni al 50%” e la “perdita della capacità lavorativa specifica in misura di un terzo”.
Su quest'ultimo aspetto, unico ambito in cui sono state formulate osservazioni, il CT dei convenuti ha ritenuto “non giustificato il giudizio di inidoneità alla mansione espresso dall'allora medico competente della ditta presso cui prestava opera il Ricorrente”. In ragione di ciò ha manifestato perplessità sulla mancata contestazione di tale valutazione al fine di ottenere il reinserimento presso la
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