Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 150

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 150
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 150
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 10081/19 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui
all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione
delle conclusioni dell'11.09.2024;

promossa da
ID NI e AL deborah UE DE,
nato a [...] il [...] (c.f. GFF GNN 75H5 C351K), nata a [...] il [...] (c.f. CVL
DRH 76C61 C351S) elettivamente domiciliati in Catania Via Aosta n. 6 presso lo studio dell'Avv.
Sebastiano Grillo, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, unitamente e
disgiuntamente all'Avv. Alessandro Munzone;

attori
contro
ALLIANZ Ass.ni spa,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. 05032630963), elettivamente domiciliato
in Catania Via Conte Ruggero n. 6 presso lo studio dell'Avv. NI Milana, che lo rappresenta e
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
pagina 1 di 13 e
LL NZ,
nata a [...] il [...] (c.f. [...]);
convenuto contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed
eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21.06.2019 RI NI e VA RA UE
DE convenivano in giudizio avanti questo Tribunale LO NZ e la LI Ass.ni spa
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
27.11.2016 alle ore 12.30 circa, allorquando mentre RI NI si trovava alla guida della moto
Suzuki GSX tg CP33994 (di proprietà di VA RA) lungo la SS 194 con direzione
Giarratana/Monterosso Almo all'altezza del Km 63/64 in prossimità di una curva sinistrorsa veniva
tamponato dalla vettura Ford tg DN 314TA di proprietà e condotta da LO NZ – assicurata
LIz. Riferiva che a seguito dell'urto rovinava a terra riportando sia danni fisici che al mezzo.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale
Garibaldi di Catania e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla
propria persona ad un indennizzo complessivo pari ad € 45000.00 circa il RI, Rilevavano che
l'attrice VA aveva diritto al risarcimento dei danni al mezzo pari ad € 4270.00.
La LIz si costituiva in giudizio opponendosi.
Nessuno si costituiva per LO NZ.
Venivano escussi i testi e disposta ctu sulla dinamica del sinistro..
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All'udienza dell'11.9.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in
funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che l'incidente si è verificato per l'esclusiva
responsabilità della convenuta.
Ed invero il teste ZI MA (presente al momento del sinistro) ha dichiarato che la moto
condotta dall'attore veniva tamponata dalla vettura della convenuta all'altezza di una curva sinistrorsa.
La dinamica del sinistro è stata altresì confermata dalla ricostruzione operata dal ctu nominato che
ha confermato la stessa sulla base delle risultanze dei danni riportati dai mezzi per come verificati dal
fiduciario della compagnia assicurativa all'epoca (tenuto conto che i mezzi ad oggi sono stati riparati).
E' assolutamente pacifico che in caso di tamponamento tra veicoli, per il disposto dell'art. 149 del
Codice della Strada
, deve presumersi la colpa del conducente del veicolo tamponante il quale deve
essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il
veicolo che precede;
l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de
facto" di inosservanza della distanza di sicurezza e, conseguentemente, non trovando applicazione la
presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., questi resta gravato dall'onere di dare la
prova liberatoria ai sensi del primo comma del medesimo articolo, ossia di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno o, comunque, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la
conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. ex
multis Cass. 11444/98;
Cass. 12108/06;
Trib. Bari, Sez. III, 11/03/2008;
Trib. Catania, Sez. V,
19/03/2007).
Né sussiste prova alcuna che il tamponamento sia stato causato da un fatto imprevedibile, che abbia
interrotto il nesso causale tra condotta del conducente del mezzo assicurato AL ed evento. Non vi è
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prova alcuna di una manovra improvvisa dell'attore, né la stessa è mai stata dedotta in atti.
2. Nessuna contestazione è nemmeno mai sorta sulla sussistenza di un rapporto assicurativo tra
l'LIz e la convenuta LO sicché, nella medesima misura, tale accertamento non può che ritenersi
esteso, in via solidale, anche nei confronti di detta compagnia assicuratrice
3. Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre
rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le
fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c.
(norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a
prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91;
Cass. n.
4231/99;
Cass. n. 5195/98);
la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del
fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la
tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale
valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di
accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98;
Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357;
Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.);
c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte
turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui
all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
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La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro
non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi
attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso
ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la
determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione
equitativa ai sensi degli
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